La deducibilità dei compensi degli amministratori

dopo le altalenanti sentenze di Cassazione, riprendiamo il discorso sulla deducibilità dei compensi dell’organo amministrativo prendendo spunto da un’interessante sentenza della C.T.P. di Reggio Emilia

Non sono deducibili dal reddito d’impresa i compensi corrisposti da una società di capitali ai suoi amministratori in assenza di una preventiva e specifica delibera assembleare. In questi termini si è pronunciata la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, con la sentenza del 18 ottobre 2010, numero 186.

La decisione giunge a pochi mesi di distanza dall’ormai nota ordinanza della Cassazione numero 18702 del 13 agosto 2010, con cui i Supremi Giudici hanno stabilito l’indeducibilità totale dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali, equiparando quest’ultimi, sotto il profilo giuridico, all’imprenditore, non essendo individuabile, in relazione alla loro attività gestoria, la formazione di una volontà imprenditoriale distinta da quella della società, e non ricorrendo quindi l’assoggettamento all’altrui potere direttivo, di controllo e disciplinare, che costituisce il requisito tipico della subordinazione. Da qui, poiché il TUIR esclude l’ammissibilità di deduzioni a titolo di compenso per il lavoro prestato o l’opera svolta dall’imprenditore, gli Ermellini hanno desunto l’indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali.

Anche nella sentenza dei giudici reggiani viene richiamata l’ordinanza della Suprema Corte appena esposta. La Commissione tributaria provinciale, però, ha subito preso le distanze dall’assunto espresso dal Collegio di legittimità, per cui “i compensi degli amministratori di società di capitali … non sono affatto deducibili”.

I giudici di merito hanno ricordato, infatti, che l’articolo 95, comma 5, del TUIR, dispone che “I compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti di cui all’articolo 73, comma 1, sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti” e che l’articolo 73 richiamato si riferisce, appunto, alle società di capitali. Conseguentemente, ne deriva – secondo il collegio reggiano – l’evidente deducibilità, in linea di principio, dei compensi corrisposti agli amministratori di tali società di capitali.

Addentrandosi, poi, nel merito della questione giudicata dalla Commissione tributaria provinciale, si rileva che trattasi di compensi corrisposti da una S.r.l. ai suoi amministratori nel 2007 ma la cui delibera assembleare di ratifica dell’erogazione di tali somme è avvenuta soltanto nel 2008.

La società ricorrente confermava che il compenso amministrativo non era stato precedentemente deliberato nell’anno di competenza ma ribadiva che era stato iscritto, però, in modo chiaro e preciso nel bilancio finale dell’esercizio oggetto di approvazione da parte dell’assemblea. Con tale delibera evidentemente l’assemblea aveva inteso approvare implicitamente e a posteriori l’avvenuta percezione del compenso medesimo da parte degli amministratori.

Inoltre – secondo la ricorrente – la determinazione del compenso degli amministratori di una società di capitali non avrebbe dovuto essere oggetto di una delibera assembleare esplicita ma avrebbe potuto essere inclusa in quella con cui era stato approvato il bilancio in cui figura il relativo costo (Cfr. Cass. nn. 2832/2001 e 28423/2005).

L’Agenzia delle Entrate, invece, controdeduceva che il suddetto compenso agli amministratori, non essendo stato oggetto di delibera da parte dell’assemblea dei soci ed essendo stato ratificato in data successiva alla sua corresponsione, si sarebbe dovuto considerare nullo e di conseguenza indeducibile.

La difesa erariale richiamava a sostegno della sua tesi la sentenza della Suprema Corte con cui era stato stabilito che “l’attribuzione e la determinazione dei compensi da corrispondere agli amministratori di società deve essere contenuta in apposita deliberazione adottata da parte dell’assemblea dei soci … e non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio” (Cass. SS.UU. 21933/2008).

La Commissione tributaria provinciale ha ritenuto condivisibile l’assunto della Suprema Corte pocanzi riportato ed ha pertanto confermato la “indeducibilità del compenso corrisposto, si, nell’anno d’imposta 2007 ma non spettante in quanto non previamente e specificatamente deliberato”.

I giudici reggiani hanno altresì aggiunto che “Né a conclusioni difformi può indurre la considerazione che vi sia sta una delibera assembleare di ratifica della corresponsione del compenso amministratori per il 2007 stante la considerazione che al momento della corresponsione i compensi degli amministratori devono essere già «spettanti», cioè già deliberati secondo il disposto del cit. art. 95, comma 5”.

In conclusione, quindi, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della società, confermando l’operato dell’Agenzia delle Entrate e condannando la soccombente al pagamento delle spese di giudizio.

La decisione dei giudici di merito è condivisibile, innanzitutto, per aver stabilito, nuovamente, dopo l’abbaglio interpretativo della Cassazione, la piena deducibilità – come principio generale – dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di capitali. Per quanto concerne, invece, la specificità del caso analizzato – ovvero l’assenza di una preventiva e puntuale delibera di approvazione di tali compensi – l’orientamento unitario della Suprema Corte appare ormai quello avallato anche dai giudici di merito: oltre alla sentenza della Sezioni Unite, richiamata nelle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate – che, però, occorre precisare che riguardava un aspetto civilistico e non fiscale dei compensi amministrativi – la Cassazione si è pronunciata per l’indeducibilità dei compensi non preventivamente deliberati anche con la sentenza del 19 novembre 2007, numero 23872. Tuttavia, infine, mette conto di evidenziare che di orientamento contrario appaiono, invece, la dottrina prevalente ed una parte della giurisprudenza di merito (C.T.P. Lucca del 14/07/2006, numero 64; C.T.R. Firenze del 25/11/2008, numero 170; C.T.R. Milano del 31/03/2006, numero 36).

 

18 marzo 2011

Alessandro Borgoglio