Contratti collettivi: la nuova festività del 17 marzo e la sua incidenza in busta paga

festività 2011: le novità e le problematiche applicative

Il Consiglio dei Ministri, con l’istituzione dall’art. 7bis Dl n. 64/2010 (legge n. 100/2010), ha proclamato la festività del 17 marzo per la ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. La novità e la coincidenza della festività nazionale del 25 aprile con quella religiosa del lunedì dell’Angelo evidenziano alcune problematiche relative al trattamento economico da riconoscere ai lavoratori dipendenti.

 

La festività nazionale del 17 marzo è stata istituita, per il solo anno 2011. Essendo una festività  nuova si pone il problema di come remunerarla al lavoratore, considerando in termini economici, visto il periodo di crisi,  anche l’incidenza sul bilancio aziendale del datore di lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha precisato quali effetti civili derivano dalla predetta festività, in particolare: “dato che tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, si è ritenuto obbligatorio di conseguenza (e  per questo solo anno) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza”. La precisazione è importante perché il provvedimento legislativo istitutivo ha dichiarato il 17 marzo 2011  festa nazionale senza però modificare o richiamare, ai fini della gestione del relativo trattamento economico nei rapporti di lavoro subordinato, l’art. 5 della legge n. 260/1949 (misura delle retribuzioni lavorative nei giorni festivi ).

 

La festività del 17 marzo 2011 godrà degli effetti economici e degli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività del 4 novembre (che per il  solo 2011 non esplicherà i suoi effetti).

 

Così disponendo non si grava in termini di costo sul sistema produttivo; per i lavoratori dipendenti il 17 marzo 2011 sarà una giornata festiva. In pratica si opererà nei seguenti modi:

§        giornata retribuita: per i retribuiti in misura fissa mensile, la relativa retribuzione comprende la festività; per i retribuiti in relazione alle ore di lavoro compiute, la festività va pagata con la retribuzione globale di fatto; per le ore lavorate nella giornata del 17 marzo, oltre alla retribuzione di cui ai precedenti punti, spetta anche la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione contrattuale del lavoro  festivo. Possibilità di utilizzare riposi compensativi;

§        festività e cassa integrazione: lavoratori a orario ridotto, la festività è a carico del datore di lavoro; lavoratori sospesi: se retribuiti in misura fissa mensile la festività è assorbita dalla Cig; se retribuiti a ore lavorate, essendo il 17 marzo una festività civile, è sempre a carico del datore di lavoro;

§        festività e malattia con intervento dell’Inps: lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, la festività, cadente dopo i primi tre giorni di assenza, è assorbita dalla malattia; lavoratori retribuiti a ore lavorate, la festività è a carico del datore di lavoro;

§        festività e infortunio per tutti i lavoratori assicurati l’indennità economica temporanea a carico dell’Inail spetta anche per i giorni festivi; al datore di lavoro compete il seguente obbligo retributivo:

a)    se la festività cade nei primi tre giorni di assenza: corresponsione dell’intera retribuzione;

b)    se la festività cade dopo i primi tre giorni di assenza: la corresponsione dell’eventuale integrazione all’indennità Inail prevista dalla contrattazione collettiva;

§       festività e maternità:  lavoratrici retribuite in misura fissa mensile, la festività è assorbita dalla maternità, al datore di lavoro rimane a carico l’integrazione retributiva per raggiungere il 100% della retribuzione spettante per la giornata festiva; lavoratrici retribuite a ore lavorate: la festività è a carico del datore di lavoro;

§       festività e congedo parentale lavoratrici/lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: la festività è assorbita dal congedo  parentale, al datore di lavoro rimane a carico l’integrazione retributiva per raggiungere il 100% della retribuzione spettante per la giornata festiva; lavoratrici retribuite a ore lavorate: la festività è a carico del datore di lavoro;

§       festività e Tfr: le festività infrasettimanali retribuite concorrono, in via generale, a formare base di calcolo del Trattamento di fine rapporto.

 

La festività del 25 aprile   coincide,  quest’anno, con il lunedì dell’Angelo. La concomitanza delle due festività comporta un problema nel definire il trattamento economico da riconoscere al lavoratore.

La norma si esprime con vari articoli al riguardo:

§        l’art. 5 della legge n. 260/1949 recita: “qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, ai lavoratori spetta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un’ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera”;

§        l’art. 2 della legge n. 90/1954 stabilisce: “..che il trattamento economico stabilito dall’articolo 5 della legge n. 260/1949 deve essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi: … e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi”;

§        la giurisprudenza (Cass. 23 giugno 2006, n. 14643) ha precisato che l’art. 2 della legge n. 90/1954 estende il trattamento previsto dall’art. 5 della legge n. 260/1949, vale a dire l’ulteriore quota di retribuzione, alle festività nazionali coincidenti con la domenica non lavorate o ad altro giorno festivo.

 

Alla luce di quanto sopra il trattamento economico del lavoratore sarà così calcolato:

 

§        lavoratori retribuiti in misura fissa mensile: spetta l’intera retribuzione mensile più un’ulteriore giornata retribuita;

§        lavoratori retribuiti a ore lavorate: spettano due giornate di retribuzione globale di fatto;

§        prestazione lavorativa resa nella giornata del 25 aprile: oltre alla retribuzione di cui ai precedenti punti spetta anche la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione contrattuale del lavoro festivo.

Possono essere utilizzati riposi compensativi.

La retribuzione, più la relativa maggiorazione contrattuale, spettante al lavoratore per la prestazione resa nella giornata festiva può rientrare nei casi di detassazione; a tal fine devono essere rispettate le condizioni previste dalla norma che regola l’istituto.

 

Angelo Facchini

12 marzo 2011