Continua la linea dura sulle schede carburanti

attenzione, le schede carburanti vanno compilate correttamente in ciascuna delle loro parti, pena la perdita al diritto di detrazione dei costi e dell’I.V.A.

Con sentenza n. 9 del 19 gennaio 2011 (ud 11 gennaio 2011) la C.T.P. di Reggio Emilia, Sez. I – ha confermato la linea dura sulla deducibilità dei costi di carburante, attestandosi sulla posizione della Cassazione.

Ai sensi dell’art. 4 del DPR 444/1997, prima della registrazione in contabilità della scheda carburante, l’intestatario del mezzo di trasporto deve annotare sulla scheda stessa il numero di chilometri rilevabile alla fine del mese o del trimestre dal contachilometri del mezzo di trasporto.

Brevi riflessioni

E’ ormai noto che in carenza di tale annotazione il costo del carburante relativo alla suddetta scheda è indeducibile secondo il principio di diritto fatto proprio dalla Corte di cassazione n. 26539/2008, per cui “in tema di IRPEG, la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento, a tal fine disposto, ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa”.

La questione è stata, altresì, affrontata in questi giorni dalla Corte di Cassazione – sentenza n. 3947 del 18 febbraio 2011 (ud. del 21 ottobre 2010) – la quale, richiamando una propria sentenza – la n. 21769 del 9 novembre 2005) – ha acclarato l’indispensabilità dell’indicazione, in ciascuna scheda carburante, “anche del numero di targa“, con la conseguente impossibilità, per “contribuente che non abbia osservato le prescrizioni suddette“, “di godere delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l’identità del veicolo effettivamente rifornito, e l’effettiva riferibilità del relativo costo all’attività dell’impresa“.

L’adempimento a tal fine disposto non ammette “equipollente alcuno, ed indipendentemente dalla contabilizzazione dell’operazione delle scritture dell’impresa” (cfr., altresì, Cass. trib., 5 novembre 2008 n. 26539 la quale ha ribadito che “la possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto di carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette “schede carburanti”, che l’addetto alla distribuzione è tenuto a rilasciare, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, senza che l’adempimento a tal fine disposto ammetta equipollente alcuno e indipendentemente dall’avvenuta contabilizzazione dell’operazione nelle scritture dell’impresa“), nonchè statuito la necessità (sentenza 19 ottobre 2007 n. 21941) – considerato che “ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. in parola “le annotazioni di cui a comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22, comma 3”” – dell’osservanza della “previsione” (D.P.R. n. 444, art. 3) “dell’apposizione della firma sulla scheda da parte l’esercente l’impianto di distribuzione” perchè la stessa, “avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di “convalida” del rifornimento”, “costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge“.

La natura “essenziale” di tutti gli elementi richiesti nella normativa affinchè ogni scheda carburanti possa “assolvere alla finalità prevista dalla legge” – ovverosia rappresentare un costo deducibile, allo stesso modo e con gli stessi effetti di una fattura – viene ribadita essendo evidente la finalità antielusiva perseguita dal legislatore, nel senso (rilevante anche nella fattispecie) di consentire sempre una pronta verifica documentale sia della riferibilità – con l’indicazione della targa o, “per quelli per loro natura privi di targa perchè non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operataci, di cui al T.U. circ. strad. approvato con D.P.R. n. 393 del 1959, artt. 30 e 31)“, con la “individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (v. rispettivamente CM 39/362701 del 13.7.1977 e R.M. 363799 del 19.12.1977, entrambe della Dir. Gen. Tasse)” (cfr., Cass. n. 21769/2005, cit.) – del costo ad un automezzo di pertinenza del contribuente, anche quanto ai quantitativi di carburante che si assumono acquistati in riferimento al concreto consumo di ogni automezzo, intuitivamente verificabile solo in base all’annotazione dei chilometri di percorrenza.

In definitiva, la correlazione posta dal legislatore (L. n. 31 del 1977, art. 2) tra il complessivo contenuto della “scheda carburante” (“tale documentazione“) e la “fattura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 22” esclude la giuridica utilizzabilità di qualsivoglia elemento equipollente di riferimento (come, in particolare, la “ripetitività” considerata sufficiente dalla Commissione Tributaria Regionale), dovendosi documentare la effettività (e non, come ritenuto dal giudice di appello, provare unicamente l’inerenza) del costo soltanto con la corretta compilazione, in ogni sua parte ed elemento, della scheda, allo stesso modo che per la “fattura di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 22” (la quale deve contenere in sè sola tutti gli elementi probatori, quindi giustificativi, dell’operazione).

Ed ancora, sempre la Corte Suprema, con sentenza n. 21769 del 16 giugno 2005 (dep. il 9 novembre 2005), aveva subordinato la deduzione delle spese per il carburante utilizzato dagli autoveicoli aziendali alla annotazione dei rifornimenti sulla scheda mensile prevista dal D. M. 7 giugno 1977, contenente gli estremi identificativi dei mezzi, tra i quali è essenziale l’indicazione del numero di targa. Se pur la norma non contempla espressamente “l’indicazione anche del numero di targa, ma ciò nonostante non vi è dubbio che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione tributaria regionale nel caso in esame, esso debba ritenersi prescritto obbligatoriamente, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo”.

La Suprema Corte fondava il proprio convincimento sulla constatazione che “per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli e macchine operatrici, di cui agli artt. 30 e 31 del testo unico sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959), proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice (vd. rispettivamente circolare n. 39/362701 del 13 luglio 1977 e risoluzione n. 363799 del 19 dicembre 1977, entrambe della Direzione generale tasse)”.

Successivamente, con sentenza n. 21941 del 4 luglio 2007, dep. il 19 ottobre 2007, la Corte di Cassazione ha affermato che in base agli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 444/1997, gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali da parte di soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto debbono essere documentati attraverso un’apposita annotazione sulla scheda di cui ogni veicolo deve essere munito e tale annotazione deve essere convalidata attraverso la sottoscrizione apposta, all’atto di ogni rifornimento, dall’addetto alla distribuzione. La sottoscrizione costituisce poi elemento essenziale, senza il quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge, e quindi legittimare la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di carburante.

Inoltre, “l’addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda di cui all’articolo 2 all’atto di ogni rifornimento, con firma di convalida, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, nonché, anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale dell’esercente l’impianto di distribuzione, ovvero il cognome e il nome se persona fisica, e l’ubicazione dell’impianto stesso”.

Alla stregua di tale formulazione è chiaro che la previsione dell’apposizione della firma sulla scheda da parte l’esercente l’impianto di distribuzione avendo una funzione, definita dallo stesso legislatore, di “convalida” del rifornimento “costituisce elemento essenziale senza del quale la scheda non può assolvere alla finalità prevista dalla legge”. Devesi del resto considerare che ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 del DPR in parola “le annotazioni di cui al comma 1 sono sostitutive della fattura di cui al terzo comma dell’articolo 22 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633“.

30 marzo 2011

Francesco Buetto