Rischio di taglio dei compensi per i revisori

un’interpretazione restrittiva della Corte dei Conti potrebbe far tagliare i compensi maturabili dai revisori degli enti locali

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo – per la Toscana con la delibera n.204 del 9 dicembre scorso è dell’avviso che la stretta sulle indennità introdotte con il decreto legge n.78/2010 deve essere applicata anche ai revisori dei conti negli enti locali.

La legge 122/2010 (cd. Manovra Estiva 2010), ha previsto alcune novità in tema di indennità, gettoni e rimborsi spese degli Amministratori locali. L’art. 6, c. 3, della L. 122/10, di conversione del decreto legge n.78/2010, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”.

La norma prevista dal legislatore mantiene il taglio automatico del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005 delle somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni, e negli enti da queste ultime controllati, quale già disposto dall’articolo 1, comma 58, della legge finanziaria per il 2006. A tale disposizione si somma, in forza delle nuove disposizioni in esame, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 un taglio automatico del 10% delle indennità, dei compensi, dei gettoni, comunque di ogni utilità che siano corrisposti dalle pubbliche amministrazioni (incluse espressamente questa volta le cosiddette autorità indipendenti), ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati. E comunque il taglio automatico del 10% colpisce i titolari di incarichi di qualsiasi tipo presso le dette amministrazioni.

Il parametro economico di riferimento della decurtazione da operare è l’ammontare dell’importo risultante alla data del 30 aprile 2010. Non solo, ma i detti compensi ed emolumenti, per come decurtati in forza delle disposizioni in esame, restano bloccati nell’importo così determinato a tutto il 31 dicembre 2013.

 

Cosa affermano i giudici contabili

Un Sindaco di un Comune della regione Toscana chiede un parere ai giudici contabili della Corte dei Conti in merito all’articolo 6, comma 3, della legge 122/2010; in sintesi il Sindaco si chiede se la riduzione delle indennità e compensi corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ad organi collegiali comunque denominati possa interpretarsi nel senso di non ritenere operante l’obbligo nell’ipotesi in cui il compenso da corrispondere sia già stato oggetto di riduzione in virtù di una scelta dell’amministrazione effettuata precedentemente all’entrata in vigore della norma che riduceva l’importo ben oltre le percentuali disposte dalla legge. In particolare l’ente nel richiedere il parere alla Corte dei Conti precisa che trattasi della corresponsione dell’indennità ai membri dell’organo di revisione, cui ritiene applicabile la norma in questione e che la riduzione è avvenuta fino al 40% del limite massimo stabilito dal D.M. 20 maggio 2005.

Per i giudici contabili la volontà del legislatore è chiaramente indirizzata alla riduzione dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico; l’art. 6 citato è rubricato “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi” e la norma in esame non può che riferirsi alla misura dei compensi come determinata ad una data specifica, difatti la nota di lettura del Senato alla L. 122/10 prevede, pur non quantificandoli, “sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni” legate a tali risparmi di spesa, le quali non possono che essere raggiunte con una riduzione della spesa in argomento precedente alla data di riferimento (30 aprile 2010). La norma non formula distinzioni legate all’ammontare percepito in relazione al limite massimo edittale (come determinato in base ai parametri del D.M. Interno 20 maggio 2005) e un’interpretazione differente e più permissiva modificherebbe la volontà legislativa.

Per i giudici contabili la stretta sulle indennità devono essere applicate, in ogni caso, anche ai revisori dei conti negli enti locali che devono pertanto subire il taglio del 10% ai compensi percepiti a partire dal 1 gennaio 2011.

 

Il comunicato dell’ANCREL

In riferimento alla suindicata delibera il Presidente dell’ANCREL – Associazione Nazionale certificatori e revisori degli enti locali – con nota del 22 dicembre 2010 a nome della stessa associazione ha emesso un comunicato che, in riferimento al parere espresso dai giudici contabili, ritiene che la delibera in commento interpreta l’intento del legislatore come indirizzato alla riduzione “indistinta” dei costi amministrativi e politici dell’apparato pubblico; tale delibera non è assolutamente condivisibile per i seguenti motivi:

a) l’art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, dispone la riduzione dall’1/1/2011 e sino al 31/12/2013, del 10% rispetto agli importi risultanti al 30/4/2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte dalle pubbliche amministrazioni e quindi anche enti locali, ai “componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo”;

b) l’organo di revisione non può essere definito organo di controllo. In nessuna parte del titolo VII del Tuel, dedicato alla revisione degli enti locali, è rintracciabile il termine “organo di controllo”, ma bensì la definizione di “organo di revisione” o “organo di revisione economico-finanziario”. Le funzioni dell’organo di revisione come elencate nell’art.239 del Tuel, comprendono l’attività di collaborazione, di vigilanza, di attestazione dei risultati, di referto e di verifiche di cassa;

c) l’organo di revisione degli enti locali non può rientrare nella categoria degli “organi collegiali comunque denominati”, stante che nella maggior parte degli enti è un organo monocratico (revisore unico);

d) il legislatore quando ha voluto comprendere nei vincoli e limitazioni di spesa l’organo di revisione lo ha esplicitamente indicato ( vedi ad esempio il successivo comma 5 del citato art.6 del d.l. 78/2010);

e) ai revisori degli enti locali è attribuito un compenso determinato dal Consiglio nella delibera di nomina entro il limite massimo stabilito con decreto del Ministro dell’interno ( vedi DM 20/5/2005);

f) per il revisore unico nominato nei Comuni da 5.000 a 15.000 abitanti il compenso non è ancora attribuito in via definitiva come indicato nella circolare FL 5/2007, del Min.Interno e quindi non appare possibile ridurre  un importo attribuito in via provvisoria al 30/4/2010;

g) se l’intento del legislatore era quello di ridurre anche i compensi dei revisori doveva fare riferimento diretto a quelli stabiliti dal D.M. di cui al comma 1 dell’art.241 del Tuel;

h) l’art.1, comma 4 del Tuel dispone che le modifiche al testo unico devono essere espressamente modificative delle sue disposizioni. Mentre l’art.5, comma 7 del d.l. 78/2010 modifica espressamente l’art.82 del Tuel (indennità ai consiglieri), l’art.6 comma 3 in commento non esprime nessun richiamo esplicito modificativo dell’art.241 del Tuel;

i) trattandosi di una norma di limitazione non può essere interpretata in modo estensivo.

Si ritiene, pertanto, per le motivazioni di cui sopra, che la riduzione del 10% prevista dall’art.6, comma 3 del d.l. 78/2010, non sia in alcun modo applicabile ai revisori degli enti locali”.

 

In forza di tale comunicato l’Ancrel –Club dei revisori invita gli associati, in attesa di un chiarimento definitivo, a non accettare la riduzione del compenso ed a promuovere eventualmente con la nostra collaborazione ricorso avverso l’atto di riduzione.

 

19 febbraio 2011

Federico Gavioli