Redditometro: partenza con efficacia differita?

sorgono alcuni dubbi sulla “partenza” del nuovo redditometro: in particolare chi ha presentato il modello 730 per i redditi 2009 potrebbe essere soggetto alla precedente versione

Il “nuovo” redditometro si applica a partire dagli accertamenti relativi ai redditi 2009; ma non per tutti.

Così come è scritta la norma, contenuta nell’articolo 22 del decreto legge 78/2010 (cd. Manovra correttiva 2010), è possibile che le nuove regole di accertamento sintetico (nuovi indici di capacità contributiva, ridotto limite del 20% di non congruità, scostamento limitato ad un solo periodo d’imposta, ma anche le nuove garanzie derivanti dal contraddittorio) vengano attivate da subito solo per alcuni con un effetto di iniquità fiscale per i contribuenti.

Le modifiche introdotte dalla manovra estiva si applicano a partire dagli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 (31 maggio 2010): quindi, in genere, a partire dal periodo d’imposta 2009.

Per molti, però, il termine per la presentazione della dichiarazione a quella data era già scaduto.

Infatti, chi ha presentato il modello 730 – entro il 30 aprile 2010 – al sostituto d’imposta che si è reso disponibile ad effettuare gli adempimenti di assistenza fiscale previsti dal D.M. 164/1999 alla data del 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge 78, aveva già adempiuto all’obbligo dichiarativo. Pertanto, detti soggetti, per il periodo d’imposta 2009 saranno accertabili mediante il “vecchio” redditometro, con gli indici di capacità contributiva già emanati e solo se lo scostamento, per almeno due periodi d’imposta, tra il reddito dichiarato e quello presunto è di almeno il 25%.

Lo stesso ragionamento va fatto anche per chi ha presentato al CAF l’apposita dichiarazione modello 730 entro il 30 maggio. Si ricorda che i contribuenti, a norma degli articoli 13 e 15 del D.M. 164/1999, adempiono l’obbligo dichiarativo dei redditi presentando al sostituto d’imposta o al CAF il modello 730 e le schede per la destinazione dell’8 e del 5 per mille, come attesta la stessa rubrica del capo III del decreto 164 “Adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi da parte dei possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati”.

Il sostituto e il CAF rilasciano al contribuente ricevuta per le dichiarazioni presentate e “tale ricevuta costituisce prova dell’avvenuta presentazione delle dichiarazioni stesse da parte del contribuente”.

A nulla rileva la scadenza dell’invio online dei dati dei modelli 730 all’Anagrafe tributaria da parte dei CAF e dei professionisti abilitati, in quanto l’obbligo da parte del contribuente si esaurisce con la consegna del 730 al CAF o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, ed è la ricevuta rilasciata da questi ultimi ad assumere efficacia nei confronti dell’amministrazione.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 19 febbraio 2008, n. 11/E, par. 13 conferma che “la trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle entrate è un adempimento proprio del Caf o del sostituto e non incide sugli obblighi dichiarativi del contribuente”.

Pertanto, solo chi si è presentato al CAF l’ultimo giorno utile per presentare il modello 730 (31 maggio) ricade nelle nuove regole, insieme ai contribuenti che presenteranno Unico.

Come regola, le persone fisiche – cui è applicabile il redditometro – hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (articolo 7 del Tuir). Quindi il Legislatore potrà, volendo far partire lo strumento accertativo presuntivo contemporaneamente per tutti destinatari del redditometro, correggere il tiro in sede di conversione in legge della manovra, facendo decorrere le nuove regole dal periodo d’imposta precedente a quello in corso a quello di entrata in vigore del decreto (2009), senza richiamare i termini di presentazione delle dichiarazioni.

24 febbraio 2011

Claudio Sabbatini e Gioacchino Pantoni