La verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti del contribuente deve essere compiuta entra i termini previsti dalla legge e la stessa deve avvenire arrecando il minor disagio allo svolgimento dell’attività nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente stesso.
Tale principio è contenuto nella sentenza n. 293/17/2010 del 3.12.2010 della C.T.P. di Bari (Sezione 17) in cui si afferma che la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente deve avvenire entra i termini previsti dall’art. 12, c. 5, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) ovvero entro sessanta giorni, con modalità tali da arrecare la minore turbativa all’attività professionale del contribuente.
Detta norma prevede, infatti, che la permanenza dei verificatori civili o militari presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni, nei casi di particolare complessità dell’indagine. Pertanto nel computo del predetto termine, che decorre dalla data di accesso nei locali(1), devono farsi rientrare solo le giornate lavorative effettivamente trascorse presso il contribuente e consecutive, non includendo quelle in cui, ad esempio, si sono verificati dei meri contatti tra i due soggetti (i.e., notifica atti; consegna o ricezione atti).
Nel rilevare preliminarmente che i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, l’attività di controllo svolta dagli organi dell’Amministrazione finanziaria e dalla Guardia di finanza si traduce nella verifica fiscale che è svolta per la tutela degli interessi dello Stato stabiliti dalle norme tributarie. La verifica inizia con l’accesso presso la sede di attività del soggetto da controllare che rappresenta senza dubbio un atto prodromico all’emissione dell’avviso di accertamento.
La verifica fiscale indubbiamente determina la compressione di alcuni diritti del contribuente, ma tra questi vanno riconosciuti al contribuente stesso quelli elencati all’art. 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. “Statuto del contribuente”)(2), ovvero il diritto di conoscere i motivi e l’oggetto della verifica stessa nonché il diritto di farsi assistere durante le operazioni da un professionista abilitato al giudizio dinanzi alle Commissioni tributarie (comma 2), ovvero il soggetto abilitato alla assistenza tecnica le cui categorie sono espressamente indicate nell’art. 12 D.lgs. 31/12/1992, n. 546(3).
Nella fattispecie in esame l’Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanza del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza ha emesso nei confronti della contribuente l’avviso di accertamento relativo alla maggiore IVA dovuta per l’anno 2003. La parte ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale eccependo la illegittimità dell’operato dell’Ufficio ed ha contestato la nullità dell’avviso di accertamento per violazione e falsa applicazione dell’art. 12, c. 5, della legge n. 212/2000, in quanto l’avviso di recupero era fondato su dati derivanti da verifica fiscale protrattasi oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge. L’ufficio, dal canto suo, ha sostenuto la non sussistenza della violazione della normativa atteso che la verifica dei militari ha avuto la durata di 29 giorni lavorativi come comunicato dalla Guardia di Finanza.
I giudici della Commissione tributaria, accertato in base al processo verbale che la verifica si è protratta oltre il termine di trenta giorni previsti per legge, hanno ritenuto che le disposizioni contenute nell’art. 12, c. 5, della legge 212/2000 devono interpretarsi in modo restrittivo, ovvero calcolando la durata massima della verifica come sommatoria di 60 giorni (30 più 30) lavorativi e consecutivi in quanto la ratio della norma è da individuare nel primo comma del medesimo art. 12 laddove è previsto chele verifiche si svolgono, salvo casi eccezionali, durate l’orario di lavoro e con “modalità da arrecare le minori turbative possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente”. Nel caso di specie l’ispezione è durata 120 giorni, e per il protrarsi della stessa non risultava la richiesta di alcuna proroga.
Su tali premesse i giudici di merito, ritenuto il contrasto della condotta adottata dai militari, hanno ritenuto nullo il processo verbale, anche in considerazione dei principi di diritto amministrativi di cui alla legge n. 241/1990, che regola il procedimento amministrativo(4).
Sulla questione in argomento la giurisprudenza di merito ha ritenuto, confermando le motivazioni della sentenza de quo, che le verifiche fiscali presso il contribuente non devono protrarsi oltre i termini indicati dalla legge n. 212 del 2000 e se i controlli eccedono tale termine provocano la nullità del verbale e, conseguentemente, dell’avviso di accertamento (C.T.P. Bari 7 maggio 2010, n. 99/10; 12 maggio 2010, n. 131/10).
Note
1) Cfr. Circolare 27 giugno 2001, n. 64/E Agenzia delle entrate. Tra gli obiettivi dell'attività di verifica rientra, tra l’altro, il contenimento dei tempi di permanenza presso la sede del contribuente. Si fa presente che, ai fini del computo dei giorni di permanenza di cui al comma 5 del citato articolo 12, vanno considerati i giorni di effettiva presenza presso il contribuente a decorrere dalla data di accesso.
2) Tale disposizione legge n. 212 del 2000 reca i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale.
Per quanto attiene il diritto di chiedere che l’esame dei documenti contabili possa essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che l’assiste, lo Statuto consente ai verificatori di operare autonomamente, in funzione delle esigenze organizzative del lavoro, la scelta di sviluppare l’attività di controllo presso il comando da cui dipendono (Cfr. Circ. 17 agosto 2000, n. 250400 - Comando G. di F.).
3) Cass. (Sez. V - Tributaria) 11 giugno 2008, n. 15397. E’ legittima la verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti di una società anche se il contribuente non è stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato. L’accesso c.d. breve è finalizzato al solo scopo di acquisire la documentazione contabile e detta attività è da considerare prodromica alla vera e propria verifica fiscale.
4) C.T.R. Lombardia 19 marzo 2008, n. 19. E’ nullo l’accertamento redatto sulla base di una verifica fiscale che si è protratta oltre i termini previsti dall’art. 12, c. 5, legge n. 212/2000, ovvero oltre trenta giorni (prorogabili di ulteriori trenta giorni). I giudici hanno ritenuto che i trenta giorni di verifica devono intendersi come giorni consecutivi e non come giorni di effettiva presenza presso i locali ove il contribuente svolge la propria attività, come evidenziato dalla Circ. 17 agosto 2000, n. 250400 Guardia di Finanza e dalla Circ. 27 giugno2001, n. 64/E dell’Agenzia delle entrate.
22 febbraio 2011
Enzo Di Giacomo