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Novità fiscali del 11 febbraio 2011: slitta di un anno l’obbligatorietà della conciliazione; imposta di bollo: esenti le procure speciali legate agli adempimenti tributari; aiuti di Stato: proroga delle misure a sostegno delle banche e del quadro di riferimento temporaneo dell’Unione europea; gestione separata INPS: confermate le precedenti aliquote contributive anche per il 2011; lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali e regolarizzazioni contributive per l’anno 2011; nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi: obbligatorio l’utilizzo del canale telematico INPS
Indice: 1) Imposta di bollo: sono esenti le procure speciali legate agli adempimenti tributari 2) Slitta di un anno l’obbligatorietà della mediaconciliazione 3) Aiuti di Stato: proroga delle misure a sostegno delle banche e del quadro di riferimento temporaneo dell’Unione europea 4) Pescatori “autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2011 5) Gestione separata Inps: confermate le precedenti aliquote contributive anche per il 2011 6) Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali e regolarizzazioni contributive per l’anno 2011 7) Nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi: obbligatorio l’utilizzo del canale telematico Inps 8) Altre di fisco |
1) Imposta di bollo: sono esenti le procure speciali legate agli adempimenti tributari
Le procure speciali conferite per assistere o rappresentare i contribuenti, anche in sede di adesione, non sono soggette a imposta di bollo.
La regola vale anche per quanto riguarda l’autenticazione della firma apposta in calce alla procura.
E’ questo il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate in merito a una questione oggetto di difformità interpretative (come è noto
La procura è “speciale” anche per il bollo
Secondo l’ordinamento tributario vigente, i contribuenti possono avvalersi di un procuratore generale o speciale per farsi assistere e rappresentare presso gli uffici finanziari e di un procuratore speciale per farsi rappresentare in sede di accertamento con adesione.
In quanto negozio unilaterale di natura privatistica, la procura è soggetta all’imposta di bollo di 14,62 euro.
Lo stesso vale, in linea generale, per le procure speciali. Tuttavia, l’art. 5 della Tabella allegata al Dpr 642/72, esenta dal bollo atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni o denunzie, documenti e copie presentati ai competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.
Ma anche il fine deve essere “speciale”
Nel caso specifico, le procure speciali, presentate per rappresentare e assistere i contribuenti o per rappresentare il contribuente in sede di accertamento con adesione, in quanto utilizzate nell’ambito del procedimento di accertamento dell’obbligo tributario, rientrano nell’esenzione dell’imposta di bollo.
Ciò vale anche per la firma autenticata in quanto quest’ultima è imprescindibile per la presentazione della procura.
L’Agenzia ricorda inoltre che sui documenti rilasciati esenti dal bollo è necessario indicare l’uso a cui sono destinati.
(Agenzia delle Entrate, comunicato del 9 febbraio 2011)
2) Slitta di un anno l’obbligatorietà della mediaconciliazione
Respinto il primo assalto dei poteri forti, il via libera in commissione all’emendamento che prevede lo slittamento di un anno dell’obbligatorietà della mediaconciliazione è di grande importanza.
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura apprezza l’esito favorevole dell’iniziativa per lo slittamento di un anno dell’obbligatorietà della mediaconciliazione in attesa della modifica del decreto legislativo, come indicato con una mozione approvata all’unanimità dal recente Congresso Nazionale Forense.
(Organismo Unitario dell’Avvocatura Italiana, comunicato del 09/02/2011, in Altalex.com del 10 febbraio 2011)
3) Aiuti di Stato: proroga delle misure a sostegno delle banche e del quadro di riferimento temporaneo dell’Unione europea
Si tratta delle misure a sostegno delle banche e del quadro di riferimento temporaneo per l’economia messe a punto dalla Commissione quando, con l’aggravarsi della crisi, era emersa la necessità di fornire agli Stati membri strumenti di intervento ulteriori rispetto a quelli normalmente ammessi in base alla disciplina sugli aiuti di Stato.
La proroga delle misure di aiuto è accompagnata dall’introduzione di condizioni più restrittive per consentire un graduale ritorno alle normali regole in materia di aiuti di Stato e allo stesso tempo limitare l’impatto sulla concorrenza della prolungata concessione degli aiuti.
(Assonime, nota del 09 febbraio 2011)
4) Pescatori “autonomi” Aliquota contributiva per l’anno 2011
In relazione all’aliquota contributiva per il 2011, l’Inps ha pubblicato la circolare n. 29 del 09 febbraio 2011.
In particolare, tale circolare verte sui seguenti argomenti:
- Adeguamento delle retribuzioni convenzionali;
- Aliquota contributiva per l’anno 2011;
- Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
- Modalità di versamento.
(Inps, circolare n. 29 del 09/02/2011)
5) Gestione separata Inps: confermate le precedenti aliquote contributive anche per il 2011
Lo ha precisato l’Inps con la circolare n. 30 del 09 febbraio 2011 emessa per fare luce sulle aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno
Avverte, infatti, la neo circolare Inps che per l’anno 2011 l’art. 1, comma 10, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell’aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell’art. 1, della Legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10. Pertanto, ha precisato l’Inps, nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.
Per conseguenza, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2011, sono complessivamente fissate come segue:
Soggetti |
Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie |
26,72% Nota: (26,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria |
17,00% |
Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote del 26,72% e del 17,00%, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto per l’anno 2011 nella misura di euro 93.622,00.
(Inps, circolare n. 30 del 09 febbraio 2011)
6) Lavoratori all’estero: retribuzioni convenzionali e regolarizzazioni contributive per l’anno 2011
Con D.M. 3 dicembre 2010 (in G.U. del 24 dicembre 2010, n. 300), che l’Inps ha allegato nella circolare n. 31 del 09 febbraio 2001, sono state determinate le retribuzioni convenzionali di cui all'art. 4, co. 1, del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398 che devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno
Tale circolare ha come sommario la determinazione per l’anno 2011 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co. 1, del D.L. 31.7.1987, n. 317, convertito in Legge 3.10.1987, n. 398 per i lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive. Pubblicazione, in allegato, del D.M. 03.12.2010 (G.U. del 24 dicembre 2010, n. 300) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2011.
(Inps, circolare n. 31 del 09 febbraio 2001)
7) Nuove modalità di presentazione dei ricorsi amministrativi: obbligatorio l’utilizzo del canale telematico Inps
Dal 01/01/2011 è già previsto l’utilizzo esclusivo del canale telematico per la presentazione delle principali domande di prestazioni/servizi.
Per cui, l’Inps con la circolare n. 32 del 10 febbraio 2011, adesso ha comunicato che a partire dal 21/02/2011 l’istanza relativa ai ricorsi amministrativi, in particolare per le ipotesi che rientrano nella previsione dell’art. 443 c.p.c., “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui e' stato proposto il ricorso amministrativo”….., dovrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità con accesso telematico:
- In via diretta dal cittadino, dotato di PIN, tramite accesso al sito internet www.inps.it e successivamente ai “servizi online”;
- Tramite gli Enti di patronato e gli altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, sempre attraverso i servizi telematici dell’Istituto, da loro utilizzati.
Pertanto, con riferimento ai ricorsi amministrativi è stata appositamente realizzata e rilasciata in produzione la procedura “Ricorsi On Line” (in breve “RiOL”) disponibile nell’area dedicata ai servizi online del portale web www.inps.it.
Nell’apposita sezione è disponibile anche il manuale di riferimento per l’applicazione che, comunque, l’Inps ha allegato alla suddetta neo circolare.
Avvio alla presentazione telematica in via esclusiva dei ricorsi amministrativi
Viene comunque previsto un periodo transitorio di 60 giorni durante il quale saranno garantite le consuete modalità di presentazione dei ricorsi.
Al termine del periodo transitorio l’impiego del canale telematico diventerà esclusivo ai fini della presentazione delle istanze in oggetto.
Presentazione di un ricorso amministrativo effettuata direttamente da parte del cittadino
Per accedere al servizio in trattazione, il cittadino deve essere in possesso del PIN (Personal Identification Number), che, nella fase di identificazione, dovrà essere associato al proprio codice fiscale.
Superati i previsti controlli sarà consentito l’accesso ai servizi telematici dell’Istituto.
Tale codice, se non già posseduto, può essere richiesto con le seguenti modalità:
- tramite il sito internet www.inps.it: cliccando sul link Richiedi il PIN online - Assegnazione Pin, ed inserendo le informazioni richieste a video;
- contattando telefonicamente il Contact Center dell’INPS, (tel. 803.164);
- direttamente presso una Sede dell’Istituto.
Quindi, il servizio di presentazione dei ricorsi amministrativi, Ricorsi online, è disponibile sul sito internet www.inps.it ed è raggiungibile attraverso il seguente percorso: Servizi on-line – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi on-line. Le istruzioni dettagliate al riguardo sono contenute nel manuale allegato.
L’accesso alla procedura avverrà dopo la necessaria autenticazione inserendo il codice fiscale ed il PIN personale; successivamente, il cittadino dovrà:
- compilare le schede della procedura (provvedimento, dati del ricorrente, ricorso, ecc.) secondo il percorso guidato;
- allegare, secondo le indicazioni fornite dal manuale, il ricorso amministrativo debitamente sottoscritto, precedentemente digitalizzato tramite scanner, nonché, separatamente, eventuali altri allegati in formato digitale.
La coerenza dei dati anagrafici e fiscali indicati nel ricorso è verificata con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.
Il ricorso sarà sempre visibile e modificabile fino all’attivazione della funzione di “Inoltro”.
Successivamente a tale attivazione sarà possibile scaricare e/o stampare la ricevuta dell’avvenuta presentazione e, entro le 24 ore successive, la ricevuta con il numero di Protocollo Informatico Unificato (PIU) del ricorso presentato.
Sarà possibile, inoltre, tramite successivi accessi, consultare i ricorsi presentati e lo stato in cui si trovano in quel momento, nonché, una volta definiti, conoscerne gli esiti e stampare le delibere conseguenti.
In ogni fase di compilazione del ricorso è a disposizione del ricorrente, per eventuali informazioni necessarie, una funzione diretta di connessione con il Contact Center integrato dell’Istituto, che risponde al numero 803164, con servizio attivo dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato dalle ore 8 alle 14.
In alternativa si potrà utilizzare il servizio ‘Inps risponde’ sul sito istituzionale per l’invio di segnalazioni via web.
Presentazione del ricorso amministrativo tramite patronati e intermediari
Anche la presentazione dei ricorsi amministrativi da parte degli Enti di patronato e degli altri intermediari abilitati avviene, previa autenticazione e verifica delle credenziali elettroniche di identificazione, mediante accesso alla procedura Ricorsi online (RiOL), disponibile sul sito www.inps.it,.
Gli utenti di cui sopra utilizzeranno il PIN in possesso e lo specifico profilo assegnato.
In particolare, per gli avvocati, l’Inps ha precisato che è stata inserita la specifica profilazione, finora non prevista e il PIN, qualora ne siano sprovvisti, dovrà essere richiesto attraverso il modello allegato (RichiestaPINIndividuale.pdf) ad una Sede dell’Istituto, dalla quale sarà successivamente rilasciato in base alle modalità appresso illustrate.
Le Sedi territoriali procederanno, nell’ambito dei servizi offerti nelle aree di front-office, all’assegnazione del PIN previa:
- ricezione del modulo di richiesta RichiestaPINIndividuale.pdf, compilato e sottoscritto da parte dell’interessato;
- ricezione di copia del certificato di iscrizione all’Ordine, o relativa autocertificazione sostitutiva;
- identificazione del soggetto richiedente;
- verifica della documentazione presentata, anche attraverso la consultazione online dell’elenco degli iscritti all’Ordine nei rispettivi siti Internet degli Ordini Provinciali degli Avvocati.
Ottenuto il PIN richiesto, gli Avvocati potranno accedere alla procedura per la trasmissione dei ricorsi seguendo il percorso: www.inps.it – Servizio on line – per tipologia di utente – Cittadino – ricorsi on line.
All’atto dell’inserimento del PIN per l’autenticazione, l’Avvocato sarà riconosciuto come procuratore del ricorrente e, in quanto tale, abilitato alla trasmissione dei ricorsi per i propri clienti.
Viene, quindi, precisato che il PIN eventualmente utilizzato dagli Avvocati per la partecipazione al bando dell’Istituto per “Avvocati domiciliatari”, essendo associato ad un profilo specifico, non potrà essere utilizzato per l’accesso alla procedura di presentazione dei ricorsi.
In tali situazioni, quindi, gli Avvocati dovranno richiedere un nuovo PIN con le modalità sopra riportate.
Gli Enti di patronato e gli Intermediari accederanno, quindi, al servizio seguendo il percorso: www.inps.it - Servizi on-line – per tipologia di utente –aziende, consulenti e professionisti – ricorsi on-line.
Effettuato l’accesso alla procedura, predisporranno i ricorsi compilando le schede previste e allegheranno in formato digitale: la delega sottoscritta dal ricorrente e il documento di identità dello stesso, il ricorso, nonché, separatamente, eventuale ulteriore documentazione.
Le coerenze dei dati anagrafici e fiscali dei ricorrenti sono confermate prima dell’ingresso del ricorso nel sistema informativo INPS, attraverso il confronto con i dati residenti negli archivi dell’Istituto.
Per tutti gli aspetti di ordine tecnico sarà possibile contattare, anche tramite connessione diretta dalla procedura stessa, il Contact Center dell’Istituto che risponde al numero telefonico 803164, dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì e, il sabato, dalle ore 8 alle 14.
In alternativa si potrà utilizzare il servizio ‘Inps risponde’ sul sito istituzionale per l’invio di segnalazioni via web.
Attività delle strutture INPS
L’accettazione nel sistema informativo dell’Istituto di un ricorso amministrativo presentato attraverso l’applicazione “Ricorsi online”, dà avvio, sul versante delle attività delle strutture di produzione, al seguente flusso operativo.
L’accettazione del ricorso e la sua protocollazione genera una comunicazione automatica inviata dal sistema al responsabile dell’unità organizzativa gestione ricorsi amministrativi e giudiziari competente per territorio; i ricorsi trasmessi attraverso l’applicazione RiOL sono canalizzati direttamente nelle due procedure che gestiscono e monitorano il contenzioso amministrativo dell’INPS: DICA e InCAS, a seconda della materia di riferimento.
Le procedure in discorso forniscono anche la lista delle evidenze da trattare.
L’operatore, in fase di istruttoria, procederà alla correzione di eventuali errori di canalizzazione del ricorso effettuati dal ricorrente o dal suo delegato, reindirizzando il ricorso nella procedura adatta alla trattazione.
I ricorsi caricati, una volta presi in carico nella procedura, verranno gestiti secondo le modalità precedentemente indicate per le istanze cartacee, utilizzando, tuttavia, le funzionalità comunicative della procedura telematica per i rapporti con i ricorrenti.
Infine, per tutto ciò che attiene gli aspetti organizzativi relativi alla corretta gestione dell’intero processo del contenzioso amministrativo nell’ambito dell’unità organizzativa denominata “gestione ricorsi amministrativi e giudiziari”, viene fatto rimanda a quanto già illustrato con i messaggi n. 019216 del 21/07/2010 e n. 020933 del 09/08/2010.
(Inps, circolare n. 32 del 10 febbraio 2001)
8) Altre di fisco:
- Ici sui fabbricati gruppo D senza rendita attribuita
Con la sentenza n. 3160 del 9 febbraio 2011, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di un Comune che aveva negato ad un istituto di credito il rimborso dell’imposta versata in eccesso, hanno stabilito che la base imponibile Ici dei fabbricati categoria D, posseduti da imprese, va calcolata sulla base delle iscrizioni contabili, solo finché il contribuente non faccia richiesta di attribuzione di rendita catastale.
L’Ici sui fabbricati di gruppo D, non posseduti da imprese, si calcola sulla rendita presunta
Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3157 del 9 febbraio 2011.
I giudici della Suprema Corte hanno, così, risolto un contrasto giurisprudenziale sorto all’interno della sezione tributaria e, rifacendosi ad alcune pronunce della Consulta, hanno affermato che in ordine ai suddetti fabbricati, privi di rendita, la mancanza di un obbligo di tenuta di scritture contabili a carico del possessore non ha consentito al legislatore di utilizzare il più agevole criterio del valore contabilizzato e, quindi, gli ha imposto di adottare, in attesa dell’attribuzione della rendita, il criterio della rendita presunta anche se di difficile applicazione.
- Ribadito il no alla Cassa di previdenza unica Commercialisti/Ragionieri
Il dibattito sulla fusione tra
La risposta è stata unanime: una contrarietà assoluta alla fusione.
I Dottori Commercialisti hanno ribadito di non voler a nessun costo la fusione con
- Recupero dell’evasione in sinergia: nel 2010 incassati 25,4 mld di euro
Collaborazione affinata anche a livello locale grazie alla riorganizzazione omogenea delle strutture periferiche.
Dai controlli formali e dal contrasto all’evasione 10,5 miliardi di euro (+15% rispetto al 2009), dai versamenti diretti 18 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente: sono i risultati conseguiti nel 2010 dall’Agenzia delle Entrate. L’Inps, dal canto suo, ha recuperato dall’evasione contributiva 6,4 miliardi (+12%) ed Equitalia, oltre ad avere affiancato l’Amministrazione finanziaria per gli incassi da ruoli, ha riscosso 1,9 miliardi (+19%) per conto degli altri enti statali e locali.
Questo, in sintesi, il dettaglio dei numeri forniti nel corso della conferenza stampa che si è tenuta il 10 febbraio 2011 presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate.
I risultati sono stati illustrati e spiegati (comunicato stampa congiunto del 10.02.2011) dal direttore delle Entrate, Attilio Befera, dal presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua, e dal direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna.
Vincenzo D’Andò