L'esecuzione forzata tributaria

Analisi delle corrette procedure che il Fisco deve tenere prima di procedere all’esecuzione forzata. A cura di Antonio Terlizzi.

La giurisdizione delle commissioni tributarie si arresta di fronte agli “atti dell’esecuzione forzata tributaria”, fra i quali non rientrano, per espressa previsione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/1992, nè le cartelle esattoriali, nè gli avvisi di mora o, a maggior ragione, le mere intimazioni di pagamento .

Le intimazioni di pagamento sono quegli atti che hanno sostituito gli avvisi di mora e che hanno lo scopo di riattivare il procedimento di riscossione dei crediti pubblici.

Ai sensi dell’art. 50, D.P.R. 602/1973, infatti, il Concessionario della Riscossione non può iniziare la procedura esecutiva se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento, ma deve notificare un atto, l’intimazione di pagamento appunto, con cui intima al debitore il pagamento del debito entro i successivi 5 giorni. Soltanto nel caso in cui entro il predetto termine non dovesse essere saldato il dovuto, il Concessionario può iniziare l’esecuzione forzata del credito erariale

L’atto di intimazione di pagamento è proprio ed esclusivo dell’agente della riscossione; pertanto, è onere del ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso introduttivo, fornire la prova ex articolo 22 del D.lgs. 546/1992 della regolare vocatio in ius dell’agente della riscossione ovvero la prova della notifica a quest’ultimo. Solo nel caso dell’impugnazione della cartella di pagamento la chiamata in giudizio dell’ente titolare del credito tributario è sufficiente alla regolare instaurazione del processo. Tale interessante statuizione è stata fornita dalla Commissione Provinciale di Roma sez. 30 con sentenza n. 481 del 28 dicembre 2010.

In tema di intimazione di pagamento è utile rammentare che secondo la giurisprudenza tributaria:

  • l’intimazione di pagamento notificata al contribuente è nulla laddove non siano allegate le cartelle di pagamento munite di relata di notificazione e non sia indicato il responsabile del procedimento, atteso che la norma di salvaguardia di cui all’art. 36, D.L. n. 248/2007 opera esclusivamente in riferimento alle cartelle di pagamento. Va annullata l’intimazione di pagamento cui non sono allegate le copie delle cartelle, con le relative relate, che hanno causato l’emissione e la notifica dell’atto. È nullo l’atto di intimazione di pagamento non portante l’indicazione del responsabile del procedimento (C.T.P. di Parma, sez. I, sentenza n. 40 del 11 febbraio 2010);

  • deve considerarsi nulla l’iscrizione ipotecaria, iniziata dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, nel caso in cui l’agente della riscossione non fornisca la prova di aver proceduto alla preventiva notifica dell’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 50, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede, appunto, che quando l’espropriazione non è iniziata entro l’anno dalla notifica della cartella di pagamento l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione di pagamento(C.T.P. Milano Sez. XVI, 05-05-2010, n. 156). L’art. 50, c. 2, del D.P.R. n. 602/1973 si applica anche in caso di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del medesimo decreto. Ne deriva che l’agente della riscossione che voglia procedere all’iscrizione ipotecaria oltre un anno dalla notifica della cartella di pagamento è tenuto alla previa notifica al contribuente di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni (C.T.R. Toscana Firenze Sez. XXXII, 01-03-2010, n. 26). Costituisce violazione della disciplina della riscossione e, dunque, motivo di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, l’omissione da parte del soggetto affidatario del servizio di riscossione della notifica al contribuente dell’intimazione al pagamento del debito esposto nelle cartelle precedentemente inviate (sent. n. 100 del 26 maggio 2008 dep. il 10 giugno 2008della C.T.P. di Milano, sez. XII) L’adozione dell’iscrizione ipotecaria è nulla se non preceduta dalla notificazione al contribuente dell’intimazione al pagamento ex art. 50, D.P.R. n. 600/1973 (sent. n. 90 del 15 dicembre 2008 della C.T.P. di Treviso, Sez. V)

 

21 FEBBRAIO 2011

Antonio Terlizzi