Le valide ragioni economiche

il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. E’ questa la massima della sentenza della Corte di Cassazione n. 688 del 13 gennaio 2011 (ud. del 23 settembre 2010).

La sentenza

La Suprema Corte, innanzitutto, richiama le sentenze 23 dicembre 2008 nn. 30055, 30056 e 30057 – i cui principi sono stati ribaditi in seguito anche con la sentenza n. 25726/2009 e poi, a sezioni unite [dichiaratamente aderendo “all’indirizzo di recente affermatosi nella giurisprudenza della sezione tributaria (… da ultimo, Cass. nn. 10257/08, 25374/08)“] – che hanno confermato l’”esistenza” nel vigente ordinamento fiscale, di un “generale principio antielusivo” (la cui “fonte“, “in tema di tributi non armonizzati, quali le imposte dirette, va rinvenuta non nella giurisprudenza comunitaria quanto piuttosto negli stessi principi costituzionali che informano l’ordinamento tributario italiano“) condivisibilmente osservando che “i principi di capacità contributiva … e di progressività dell’imposizione” di cui all’art. 53 Cost. “costituiscono il fondamento sia delle norme impositive in senso stretto, sia di quelle che attribuiscono al contribuente vantaggi o benefici di qualsiasi genere, essendo anche tali ultime norme evidentemente finalizzate alla più piena attuazione di quei principi” per cui “non può non” (quindi deve) “ritenersi insito nell’ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale“: ““, si è aggiunto, “siffatto principio può in alcun modo ritenersi contrastante con la riserva di legge in materia tributaria di cui all’art. 23 Cost., in quanto il riconoscimento di un generale divieto di abuso del diritto nell’ordinamento tributario non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali“. Nelle medesime decisioni, inoltre, si è precisato che “il tema relativo all’esistenza, validità e opponibilità all’amministrazione del negozio” da cui deriva, nella sostanza, la pretesa fiscale “è acquisito al processo per effetto dell’allegazione da parte del contribuente” e che da tanto discende la “sicura rilevabilità d’ufficio delle eventuali cause di invalidità o di inopponibilità all’amministrazione del contratto stesso” [“sempre che, ovviamente, ciò non sia precluso, nella fase di impugnazione, dal giudicato interno eventualmente già formatosi sul punto o (nel giudizio di legittimità) dalla necessità di indagini di fatto“].

Brevi riflessioni

La sentenza in esame interviene pochi giorni prima della sentenza n. 1372 del 21 gennaio 2011, con cui la Corte di Cassazione – sempre in tema di “ abuso del diritto” – offre spunti di interesse, che proviamo a verificare anche alla luce di tale sentenza.

Se nella sentenza n.688/2011 si sostiene che il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’utilizzo distorto degli strumenti giuridici idonei, in assenza di ragioni economiche apprezzabili, anche nella sentenza n. 1372/2011 si considerano abusive quelle pratiche che, pur formalmente rispettose del diritto interno o comunitario, siano poste in essere al principale scopo di ottenere benefici fiscali contrastanti con la ratio delle norme che introducono il tributo o prevedano esenzioni o agevolazioni. In altri termini, il carattere abusivo è escluso soltanto dalla presenza di valide ragioni extra fiscali.

Il carattere abusivo va escluso se vi è la presenza, non marginale, di ragioni extra fiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell’operazione ma possono essere anche di natura meramente organizzativa, e consistere in miglioramento strutturale e funzionale dell’impresa.

L’operazione deve avere, non solo «sostanza economica», ma anche «un fine di profitto».

Se la stessa amministrazione finanziaria non riesce a far emergere il carattere artificioso dell’operazione, non vengono contestate le necessità organizzative che miravano ad una gestione unitaria del settore, l’abuso del diritto non è provato; che è cosa diversa dal dire “non sussiste”.

Ma ciò appare un principio che può essere ricavato da tutte una serie di sentenze della Cassazione sull’abuso del diritto.

Se andiamo a leggere la sentenza n. 15029 del 26 giugno 2009 (ud. del 29 aprile 2009) la Corte di Cassazione, a SS.UU., ha riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione finanziaria che aveva contestato la simulazione di un atto, con il conseguente disconoscimento degli effetti, laddove l’utilizzo di strumenti giuridici avviene all’unico scopo del risparmio di imposte, sempre che non sussistano ragioni economicamente apprezzabili.

L’aspetto che gioca sempre e che è apprezzato dai giudici è la sussistenza di ragioni economiche/aziendali.

10 febbraio 2011

Francesco Buetto