Le compensazioni pari non sono

l’ultima interpretazione restrittiva dell’Agenzia Entrate in tema di compensazioni non pare aderente al testo normativo approvato dal legislatore…

Il contrasto interpretativo in seno all’Agenzia delle entrate sul tema delle compensazioni dei crediti erariali è stato evidenziato durante Telefisco. Mentre il Direttore Attilio Befera ha affermato che, stando alla norma, la stretta in vigore dal 1° gennaio di quest’anno opera solo per le somme eccedenti i debiti iscritti a ruolo, nella serie di risposte durante l’incontro di Telefisco l’Agenzia ha affermato che il divieto di compensazione scatta per l’intero importo compensabile. L’indirizzo più restrittivo era già stato evidenziato dal comunicato stampa del 14 gennaio, il quale però, contiene diverse imprecisioni che attestano il disagio di chi intende dare una lettura della norma che il Legislatore non ha dato.

L’articolo 31, primo comma, del decreto legge 78/2010, ha introdotto il blocco delle compensazioni, nel modello F24, di crediti in presenza di debiti erariali iscritti in ruoli “definitivi” scaduti superiori a 1.500 euro. Questa stretta è già operativa dal 1° gennaio 2011 e non necessita di regolamenti di attuazione.

Nel medesimo comma si introduce anche la possibilità di estinguere le somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante la compensazione di crediti: ma l’operatività di quest’ultima disposizione – e solo di questa – è subordinata alle istruzioni operative che giungeranno da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che avrebbe dovuto essere emanato ormai a fine novembre. Per questa compensazione, chiamiamola pro-contribuente, non è previsto un limite minimo di importo, né si fa riferimento alle compensazioni orizzontali in F24.

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate datato 14 gennaio, invece, fa un po’ di confusione e lega l’emanazione dell’apposito decreto attuativo all’operatività del divieto di compensazioni di crediti in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro. Nella prima frase, infatti, si afferma che “le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro” sono in attesa del decreto del Ministero dell’Economia “che ne disciplina le modalità”. Come detto, invece, questa disposizione non ha bisogno di regole attuative.

Il decreto è necessario (solo) per i pagamenti dei ruoli tramite i crediti. Questa previsione, ancorché costituisca una norma non perfettamente uguale e contraria al blocco delle compensazioni, è in qualche modo a questa legata, come si evince dal fatto che il Legislatore ha introdotto la norma esordendo con l’avverbio “comunque” (“E’ comunque ammesso il pagamento…”). Del resto è ragionevole che, a fronte di un blocco delle compensazioni dei crediti, venga data la possibilità al contribuente di estinguere il debito, dando attuazione a quanto stabilito dall’articolo 8, commi 1 e 8 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).

L’imprecisione compare anche nel secondo periodo del comunicato quando si afferma che la piena operatività della disposizione che vieta la compensazione in F24 “presuppone l’adozione di un prossimo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo”.

In questo contesto, l’Agenzia prende una netta posizione circa i limiti delle compensazioni: il divieto opera per qualsiasi ammontare, in presenza di ruoli scaduti sopra-soglia. In attesa del decreto pro-contribuente, però, il comunicato stampa afferma che non saranno applicate sanzioni, purché residui un credito compensabile almeno pari al debito.

La norma, invece, a noi (ma anche al Direttore dell’Agenzia delle entrate) pare affermi chiaramente che la compensazione “è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti” , e non anche per la parte eccedente.

D’altro canto, ci pare che lo spirito della norma sia quello di voler equilibrare la situazione: congelare l’incasso, tramite compensazione, di crediti se prima l’Erario non ottiene il pagamento dei debiti a ruolo. L’equilibrio si ottiene se, in presenza di un debito scaduto di 2.000 euro si vieta l’incasso di un credito compensabile (scaduto) di pari importo. Sarebbe oltremodo irragionevole bloccare la compensazione di 500.000 euro di crediti in presenza di un debito di ammontare molto più modesto. Inoltre, la corretta e letterale applicazione della legge consente di equilibrare le sorti del credito, in presenza di debiti a ruolo scaduti, utilizzato in compensazione con quello chiesto a rimborso. Quest’ultimo, secondo il novellato articolo 28-ter del D.P.R. 602/1973, prevede la possibilità di effettuare la compensazione volontaria dei debiti che superano i 1.500 euro: l’eccedenza viene rimborsata.

Quanto affermato trova conferma nella relazione di accompagnamento alla manovra correttiva della scorsa estate proposta al Senato in cui si afferma che “la inibizione opera, naturalmente, limitatamente all’importo dei debiti”. E quanto all’esclusione dell’operatività delle disposizioni di cui all’art. 28-ter, si afferma che la modifica è ispirata da “ragioni di coerenza sistematica”, tra compensazioni e rimborsi.

Di conseguenza, l’annunciata non debenza di sanzioni, per le compensazioni superiori alla soglia, nelle more del provvedimento attuativo è già implicita nella legge, dato che il blocco previsto dal Legislatore riguarda solo gli importi fino a concorrenza dei debiti.

Di fronte ad un quadro tanto confuso, cosa si è voluto comunicare (ci sia consentito il gioco di parole) con il comunicato stampa?

Nulla, salvo voler anticipare l’interpretazione che dovrebbe trovare conferma in una prossima circolare: le compensazioni sono vietate per qualsiasi ammontare, con buona pace per il pareggio tra dare e avere nella partita doppia fra Fisco e contribuente.

8 febbraio 2011

Claudio Sabbatini e Gioacchino Pantoni