Le auto vecchie valgono

il giudice tributario che abbia accertato la sussistenza degli indici rivelatori non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità contributiva presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale degli stessi

Nell’accertamento sintetico, il giudice tributario che abbia accertato la sussistenza degli indici rivelatori non ha il potere di togliere a tali elementi la capacità contributiva presuntiva che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale degli stessi.

E’ questa la massima della sentenza della Corte di Cassazione n. n. 2726 del 4 febbraio 2011 (ud. del 10 dicembre 2010).

La Corte ha rilevato che (cfr. anche Cass. n. 1909/2007; Cass. n. 16284/2007), in tema di accertamento sintetico, nel testo originariamente vigente, gli elementi indicativi di capacità contributiva costituiscono una presunzione legale, ai sensi dell’art. 2728 c.c., perchè è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva.

Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, “ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma“.

Analogamente, viene richiamata la sentenza della Cassazione n. 5991/2066 secondo cui l’accertamento sintetico consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali l’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, di capacità contributiva). La suddetta presunzione semplice genera peraltro l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto sul quale essa si fonda non corrisponde alla realtà (Cass. n. 14778/2000).

Il thema decidendum rimane perciò circoscritto alla questione della sufficienza della prova, che il contribuente deve offrire, sul fatto che l’elemento posto dal Fisco a base della presunzione di reddito non è invece dimostrativo di capacità contributiva.

Ora, nel caso di specie, quando la CTR ha premesso che”il potere di rettifica in esame non è stato legittimamente e fondatamente esercitato in quanto per l’anno 1997 il maggior reddito di C.G. è stato determinato in conseguenza della disponibilità di due autovetture di cui la prima immatricolata nel lontano 1977 e la seconda nel lontano 1980 e dalla residenza principale gravata da mutuo” (rimarcando “lontano” e “gravato da mutuo” ha operato la svalutazione degli indici medesimi) e ha concluso che”l’Ufficio non ha documentato in sede contenziosa che i redditi conseguiti dal contribuente dal 1991 al 1999 non giustificano la capacità di risparmio indispensabile per la manutenzione delle due autovetture e l’incremento patrimoniale“, non ha fatto buon uso dei superiori principi, onde la superiore sentenza è stata cassata, con necessità di rinvio per la corretta applicazione dei medesimi.

I precedenti

La sentenza che si annota non si discosta dai principi espressi dalla stessa Corte di Cassazione nel corso degli ultimi anni.

Con sentenza n. 12187 del 26 maggio 2009 (ud. del 6 maggio 2009) la Suprema Corte, dopo aver premesso che in tema di accertamento dei redditi, specificamente la “disponibilità in Italia o all’estero” di “autoveicoli“, nonché di “residenze principali o secondarie“, determina tra gli altri – ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 2, nel testo applicabile nella fattispecie “ratione temporis” – indubbiamente la sussistenza di “elementi indicativi di capacità contributiva“, ha affermato che la disponibilità di tali beni, come degli altri previsti dalla norma, rappresenta, quindi, una presunzione di “capacità contributiva” da qualificare “legale” ai sensi dell’art. 2728 cod. civ., “perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva“.

Ciò posto, allora il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di togliere a tali “elementi” la capacità presuntiva “contributiva” che il legislatore ha connesso alla loro disponibilità, “ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma, e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (V. pure Cass. nn. 16284/2007,19252/2005)”.

In maniera secca e netta la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25386 del 26 ottobre 2007 (dep. il 5 dicembre 2007) aveva già avuto modo di affermare che gli accertamenti effettuati mediante redditometro si sottraggono all’obbligo di motivazione ex art. 3, c. 2, della L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che l’Amministrazione finanziaria è esonerata da qualunque prova ulteriore rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva individuati dal redditometro e posti a base della pretesa fiscale (nel caso di specie: possesso di automobili), gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presupposto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.

Per la Corte, “in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. 327/06), e l’Amministrazione Finanziaria resta dispensata da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti indicativi di capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria (nella specie, il possesso di automobili}, gravando sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 10350/03)”.

In applicazione del dettato normativo, a fronte della disponibilità di alcuni beni corrisponde un reddito accertabile, salva prova diversa del contribuente.

Il beneficio fiscale di cui al comma 6, dell’articolo 38, del D.P.R. n. 600/73 è comunque subordinato all’esercizio, da parte del contribuente interessato, della facoltà di provare che la maggiore disponibilità economica accertata sinteticamente non dipenda da redditi prodotti nell’anno o dipenda da redditi esenti da imposta od in ordine ai quali sia stata già effettuata la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Pertanto, qualora il contribuente non si attivi in tal senso, la concessione del beneficio in argomento, non potrà aver luogo.

Poiché le presunzioni poste alla base della determinazione sintetica del reddito effettuata sulla base del cosiddetto “redditometro” sono soltanto relative e non assolute, nulla impedisce al contribuente di dimostrare l’inesistenza o la minore entità dello stesso, per essere gli indici di spesa utilizzati dall’ufficio in contrasto con le circostanze del caso concreto.

Il ricorso al redditometro esonera quindi l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova e le consente di emettere un valido avviso di accertamento ricorrendo ad un mero calcolo matematico; resta onere del contribuente fornire in sede giudiziaria la prova contraria a quanto dedotto attraverso il “redditometro“.

Orbene, secondo un orientamento giurisprudenziale costante (Cass., Sez. trib., 17 giugno 2002, n. 8655, conforme a 7 maggio 1995, n.2653, 28 ottobre 1995, n. 13089 e 13 novembre 2001, n. 14691), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell’adozione del metodo di accertamento sintetico, di cui all’art. 38, c. 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è sufficiente che vi siano elementi e circostanze di fatto certi che, provando un determinato ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito globale, senza la necessità di conoscere i cespiti certi dai quali il reddito stesso possa derivare, restando a carico del contribuente l’onere di provare l’inesistenza della capacità reddituale e, in particolare, della base di cui si tratta.

28 febbraio 2011

Gianfranco Antico