L'attrazione europea

segnaliamo un’agevolazione poco nota: le imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea

Con l’articolo 41 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, è stato introdotto nell’ordinamento tributario domestico un regime che favorisce, come si legge nella relazione illustrativa al decreto, “la circolazione di sottosistemi giuridici all’interno dell’Unione Europea”.

La norma

Alle imprese residenti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia che intraprendono in Italia nuove attività economiche, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, per un periodo di tre anni, si può applicare, in alternativa alla normativa tributaria statale italiana, la normativa tributaria statale vigente in uno degli Stati membri dell’Unione europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l’Amministrazione finanziaria secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Le attività economiche di cui al comma 1 non devono risultare già avviate in Italia prima della data di entrata in vigore del presente decreto e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

La ratio della norma

Si tratta di una disposizione volta ad incoraggiare le imprese europee ad intraprendere nuove iniziative in Italia, consentendo loro di scegliere uno tra i regimi fiscali vigenti negli altri Stati membri dell’Unione.

La scelta del regime fiscale più favorevole

Il sistema

La norma consente alle imprese estere residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, che intendono avviare nuove attività economiche in Italia, di chiedere l’applicazione della normativa tributaria vigente in un qualunque altro Stato membro in luogo di quella italiana.

Il regime impositivo che l’impresa estera può scegliere di sostituire è quello riferito alla “normativa tributaria statale italiana”; in altri termini, restano escluse dall’ambito di applicazione della norma in commento le imposte locali di competenza, ad esempio, di Comuni, Province e Regioni.

Esclusioni

Tale opzione è preclusa ai soggetti che risultano avere residenza fiscale in Italia.  

Periodo di vigenza

L’accordo di ruling concluso rimane in vigore per tre periodi d’imposta.

Modalità di funzionamento

Al fine di attrarre realmente nuovi investimenti di soggetti esteri nel nostro Paese, mediante l’avvio di ulteriori iniziative imprenditoriali rispetto a quelle già esistenti in Italia, il comma 1-bis della norma in esame subordina la facoltà di essere assoggettati ad un regime fiscale “alternativo” al rispetto di due condizioni.

In particolare, il legislatore ha previsto che la disposizione possa generare un concreto impulso positivo sulla vigente economia nazionale, circoscrivendone il campo di applicazione alle attività economiche che:

a) non risultino già esistenti alla data del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto legge);

b) siano effettivamente esercitate nel territorio dello Stato italiano.

Come rilevato dagli estensori di prassi n. 4/E del 15 febbraio 2011, per poter beneficiare del regime fiscale prescelto e consentire all’Amministrazione finanziaria di verificare anche la sussistenza dei suddetti requisiti, i soggetti interessati devono presentare apposita istanza di interpello secondo la procedura di cui all’articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269.

La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo è stipulato e per i due periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti dall’accordo sottoscritto dai contribuenti.

In base alla normativa comunitaria, l’amministrazione finanziaria invia copia dell’accordo all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

Per tali periodi d’imposta l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di controllo soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo.

La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, datato 23 luglio 2004.

Estensione del beneficio

Il regime fiscale facoltativo introdotto dal citato articolo 41 viene concesso non solo alle imprese estere che decidono di svolgere una nuova attività economica nel nostro Paese ma anche ai loro dipendenti e collaboratori.

L’ultimo comma dell’articolo 41, infine, delega a un decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze tutte le necessarie disposizioni attuative del regime ivi previsto.

Tale decreto provvederà, pertanto, a disciplinare sia gli aspetti sostanziali sia quelli procedurali non espressamente regolati dalla norma in commento.

25 febbraio 2011

Roberta De Marchi