La gestione delle visite mediche di controllo

tutto sull’invio telematico dei certificati di malattia: le richieste INPS, il progetto “Data Mining”, le visite di controllo domiciliare

La gestione delle assenze per malattia secondo la nuova normativa.

Con il decreto del 26 febbraio 2010 emanato dal ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze, è stato disposto il collegamento in rete tra i medici del Servizio Sanitario Nazionale e l’invio telematico dei certificati di malattia all’INPS per i lavoratori appartenenti al settore privato, sulla scorta delle medesime regole sancite per il sistema pubblico di connettività.

Già con il Decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, in attuazione della Legge del 4 marzo 2009, n. 15, in materia di “ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, sono state introdotte, tra l’altro, norme in materia di controlli sulle assenze con specifico riferimento alla “malattia” ed alla gestione della certificazione medica nei rapporti tra il lavoratore, il datore di lavoro, il medico e l’istituto nazionale della previdenza sociale, estendendo la medesima disciplina anche ai lavoratori del settore pubblico.

Nello specifico l’art. 69 (in vigore dal 15 novembre 2009), del suddetto decreto, delle “disposizioni relative al procedimento disciplinare”, ha introdotto l’art. 55-septies, del Decreto legislativo n. 165 del 2001, avente ad oggetto i “controlli sulle assenze” disciplinando:

  • le ipotesi di assenza per malattia superiore a dieci giorni e il verificarsi di più eventi di malattia nel corso dell’anno solare;

  • l’invio telematico del certificato di malattia;

  • le attività dell’Inps, degli enti del servizio sanitario nazionale e delle altre amministrazioni coinvolte;

  • l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica del certificato medico;

  • i controlli dell’Inps e delle altre amministrazioni interessate;

  • i compiti del dirigente aziendale o del responsabile della struttura presso la quale il dipendente presta attività lavorativa.

In modo più esplicito ed efficace la Legge del 4 novembre 2010, n. 183, contenente le “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche’ misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, ha rafforzato il disposto dell’art. 55-septies del Decreto Legislativo n. 165/2001.

In particolare l’art. 25, della Legge, intitolato dei “certificati di malattia” ( in vigore dal 24 novembre 2010 ) sancisce che: “Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonche’ un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 10 gennaio 2010, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti di datori di lavoro privati, per il rilascio e la trasmissione della attestazione di malattia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

Gli interventi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Sulla scorta delle novità, di cui alla normativa richiamata in precedenza, in tema di trattamento della malattia nonché delle modalità di inoltro della relativa certificazione, l’Inps ha fornito le prime istruzioni con la circolare n. 60 del 16 aprile 2010 avente ad oggetto, per l’appunto la “trasmissione telematica delle certificazioni di malattia all’Inps. Aspetti organizzativi e prime istruzioni operative”.

La suddetta circolare è consequenziale degli effetti della nuova disciplina, secondo la quale a decorrere dal 3 Aprile 2010 i medici del Servizio Sanitario Nazionale o in regime di apposita convenzione sono tenuti a trasmettere all’Istituto, attraverso il Sistema di Accoglienza Centrale – SAC, i certificati di malattia del lavoratore, rilasciandone copia cartacea a quest’ultimo.

Il certificato una volta trasmesso all’Inps, viene messo a disposizione del cittadino interessato e al datore pubblico e privato tramite il portale dell’Istituto – servizi on-line, previa autorizzazione ed attribuzione del Codice PIN.

In particolare vengono individuate le seguenti modalità procedurali essenziali:

  • i medici abilitati (dipendenti o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale una volta emesso il certificato di malattia lo devono inviare al Sistema di Accoglienza Centrale – SAC – del Ministero dell’Economia e delle Finanze che a sua volta provvede ad inoltrarlo all’INPS (sono previste anche le ipotesi di eventuali variazioni o annullamenti dei certificati);

  • dopo l’inoltro all’INPS, IL SAC inoltra al medico il numero identificativo per la stampa del certificato e dell’attestato da consegnare al lavoratore;

  • l’INPS, sulla scorta dei dati a sua disposizione o trasmessi dall’INPDAP, individua il datore di lavoro del lavoratore in malattia in modo da potergli mettere a disposizione il relativo attestato;

  • l’INPS mette a disposizione dei datori di lavoro gli attestati di malattia dei dipendenti che li riguardano, e gli stessi datori possono prenderne visione ed eventualmente fare delle stampe attraverso il servizio on-line, utilizzabile previa richiesta del codice PIN;

  • l’INPS mette a disposizione dei lavoratori interessati i certificati e gli attestati, i quali sono consultabili e stampabili attraverso i servizi on-line, accessibili solo mediante l’attribuzione del codice PIN;

  • l’INPS smista verso le sedi periferiche i certificati di coloro che hanno diritto all’indennità di malattia sia per lo svolgimento delle eventuali visite mediche di controllo che per il pagamento delle prestazioni.

Pertanto con l’introduzione delle procedure telematiche di gestione delle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, lavoratori, medici abilitati, istituti previdenziali ed amministrazione finanziaria) si è cercato di perseguire un aspetto fondamentale per la pubblica amministrazione ovvero di raggiungere standards ottimali in termini di efficienza ed efficacia nonché di snellire e rendere più fluida l’azione amministrativa incentrata sul trattamento dell’indennità di malattia a favore dei soggetti richiedenti.

Il progetto di “Data Mining”

Con la circolare INPS n. 92 del 2009 vengono esplicitate le linee guida della riorganizzazione delle strutture medico-legali nonché i compiti e le modalità operative della funzione medico-legale per effetto della riorganizzazione generale stabilita con determinazione commissariale dell’Istituto n. 108 del 2009 ed in riferimento al Decreto Legge n. 78 del 1° Luglio2009.

L’obiettivo è quello di realizzare, in seno all’area medico-legale dell’Istituto, un modello operativo basato su due sole strutture organizzative: una centrale e l’altra territoriale. In più viene assunto un preciso impegno per quanto concerne le gestione della certificazione di malattia e rivolto ad introdurre nuove procedure idonee a realizzare una vera e propria “storia del malato”, sia in riferimento al lavoratore in malattia che al cittadino “invalido civile”.

Trattasi, pertanto, del progetto di “Data Mining”, ovvero un applicativo dedito alla gestione delle richieste telematiche delle visite mediche di controllo da parte dei datori di lavoro, all’invio on-line delle visite mediche di controllo domiciliari ai medici di controllo e al ritorno telematico dei verbali delle visite mediche di controllo redatti dagli stessi durante la visita, con il conseguente superamento della fase cartacea.

Al riguardo vengono introdotte le innovazioni e la ridefinizione dei tempi di lavorazione delle seguenti procedure:

– rideterminazione dei tempi di esecuzione delle visite mediche;

– valorizzazione delle attività sanitarie inerenti l’invalidità civile;

– valorizzazione della partecipazione alle Consulenze tecniche d’ufficio disposte dal giudice nei procedimenti giurisdizionali civili, relativi a prestazioni sanitarie – previdenziali ed assistenziali – per le quali l’INPS è litisconsorte.

Successivamente con il Messaggio (INPS) n. 4711 del 15 febbraio 2010 sono state impartite le prime istruzioni operative in riguardo al progetto oggetto della presente trattazione.

Di conseguenza viene predisposto l’applicativo denominato “Data Mining” ad uso dei centri medico legali utile ai fini dell’individuazione degli eventi di malattia da sottoporre a visita di controllo.

Quindi, attraverso l’uso quotidiano dello strumento “data mining” la scelta, del tutto oggettiva, dei soggetti da sottoporre a visita di controllo, avviene attraverso un “sistema informatico esperto”.

Data Mining per le visite mediche di controllo domiciliare. Circolare Inps n. 26 dell’8 febbraio 2011.

La gestione dei certificati di malattia attraverso le procedure di invio telematico (indicate in precedenza), come descritto nella circolare Inps n. 26/2011, consente di automatizzare e digitalizzare completamente la trasmissione dei certificati medici e considerando l’implementazione di tale procedura ad ulteriori applicativi gestionali si ottiene sia una riduzione dei flussi cartacei tra i vari soggetti coinvolti (lavoratori, datori di lavoro, medici abilitati, Inps ed altre amministrazioni pubbliche coinvolte) che il contestuale perseguimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio rivolto alla gestione della malattia nel suo complesso.

L’applicativo “Data Mining” , come già detto ha la funzione di guidare la scelta dei soggetti da sottoporre a visita medica di controllo, ma costituisce, anche, un modello di analisi delle certificazioni di malattia con la possibilità di poter segnalare i certificati più a “rischio” in termini di adeguatezza della prognosi, attraverso degli indicatori di probabilità.

Il concetto di “rischio” si riferisce:

  • ai casi di idoneità ovvero ai lavoratori che sono in grado di riprendere l’attività lavorativa dopo la conclusione della malattia indennizzabile;

  • ai casi di insussistenza della malattia;

  • ai casi di un decorso della malattia, stabilito in fase di prognosi, più favorevole di quello previsto.

Un’altra peculiarità del “Data Mining” consiste nella possibilità di controllare tutti i certificati attivi al momento dell’analisi e, quindi non solo quelli appena pervenuti.

In base ai dati inseriti all’interno dell’applicativo si determinerà la possibilità di un controllo medico o meno.

In altre parole la lista delle visite proposte dal Data Mining si affianca alle visite:

  • richieste dai datori di lavoro – OBBLIGATORIE ;

  • ritenute comunque necessarie dal Dirigente Medico di sede;

  • preordinate da analisi proposte a livello centrale.

Ovviamente, le condizioni sufficienti e necessarie ai fini di una maggiore attendibilità operativa di questo sistema esperto sono date dalla immediata disponibilità di tutta la documentazione concernente lo stato di malattia del soggetto anche qualora essa debba ritenersi conclusa o ricada nella c.d. “carenza”.

Il certificato medico di malattia, che è l’elemento fondamentale dal quale trova fondamento codesta procedura applicativa, è un documento telematico vero e proprio.

Il certificato telematico permette, così, di svolgere gli adempimenti quotidiani con maggiore celerità, tenuto conto delle seguenti caratteristiche:

è privo di alcune anomalie (in ragione delle obbligatorietà di alcuni campi)

se arricchito con codice nosologico (ICD9-CM versione 2007) è altamente descrittivo del fenomeno malattia (la diagnosi in chiaro compare posizionandosi sul codice e premendo il tasto funzione F1),

viene verificato a monte nei suoi  prerequisiti

  • al momento della sua consultabilità, ha già arricchito gli archivi gestionali (cfr. circolare INPS n. 26/2011 ).

Conclusioni

Il nuovo applicativo “data Mining”, messo a disposizione dall’Inps a favore dei propri centri medico-legali, permette una scelta dei soggetti da sottoporre a visita medica di controllo mediante un “sistema informatico esperto”, che, a sua volta, è in grado di vagliare i certificati medici telematici acquisiti.

Quindi a seconda del rischio di attendibilità del rapporto patologia-prognosi indicata sul certificato medico si propone o meno una visita medica di controllo domiciliare.

Si tratta, quindi, di un sistema che da un lato offre una maggiore celerità in tutte le fasi gestionali del periodo di malattia (dai certificati all’erogazione della relativa indennità), e dall’altro comporta per il “Coordinamento Generale medico legale” la fornitura periodica di indicazioni in tema di scelte prioritarie nell’uso di filtri per l’applicativo gestionale o di attività di verifica sulla sussistenza dello stato di malattia.

23 febbraio 2011

Luigi Risolo