La decadenza della tassa di scopo

un caso di giurisprudenza che ci illustra quali sono i requisiti per imporre correttamente una cosiddetta “tassa di scopo”

La sentenza di questa settimana proviene dalla C.T.P di Roma (sentenza n. 440/63/10 del 26/10/2010) e riguarda alcune interessanti tematiche per il diritto tributario.

La controversia

La controversia in questione sorge dall’applicazione dell’art. 1 c. 1328 della L. 296 del 2006 (cosiddetta Finanziaria 2007) che impone un carico di 50 centesimi di euro sull’addizionale sui diritti d’imbarco, destinandoli ad un “Fondo antincendi”. Tale norma aveva il fine di ridurre il carico dei finanziamenti statali per i costi sostenuti dai Vigili del fuoco nelle sedi aereoportuali, facendoli gravare sugli utilizzatori di tali servizi (società di gestione aereoportuali e passeggeri); la tassa così definita è qualificabile come tassa di scopo.

A seguito delle Finanziarie per il 2008 ed il 2009 è stata modificata la destinazione “Fondo antincendi” che può essere utilizzato per la copertura dei costi generali del Corpo dei Vigli del Fuoco(1).

A seguito di tale variazione di destinazione dei fondi raccolti tramite la tassa di scopo una serie di società di gestione di aereoporti hanno presentato ricorso contro il tributo. Vediamone le tesi

Da indagine svolta dalle società aereoportuali è risultato che solo una piccola frazione del corpo dei vigili del fuoco (720 unità su 32.000) opera il proprio servizio presso gli aereoporti, pertanto la tassa di scopo imposta sui diritti d’imbarco verrebbe utilizzata (nella sua versione definitiva) per finalità estranee a quelle per cui era stata imposta. Il “fondo antincendi” costituito per il pagamento dei servizi aereoportuali verrebbe utilizzato per la copertura generica dei costi del Corpo dei Vigili del Fuoco, indipendentemente dai compiti svolti. Tale scelta farebbe venire meno il presupposto della tassa di scopo.

La decisione della C.T.P. di Roma

I giudici tributari romani, in primis, confermano la loro competenza in materia di tale tributo.

Successivamente, affrontando il merito della questione, i giudici romani accolgono le doglianze dei ricorrenti in quanto, a seguito delle modifiche normative introdotte, si perde la connessione fra la tassa di scopo e l’utilizzo dei fondi raccolti, che vanno a finanziare servizi generali per la collettività.

La tassa non è materialmente dovuta dall’1 gennaio 2009, in quanto successivamente a tale data il fondo antincendi viene utilizzato a copertura generica dei costi del Corpo dei Vigili del Fuoco, come ricostruito dai ricorrenti.

Il principio tributario

Tralasciando il caso di specie, è interessante il principio generale in tema di tassa di scopo espresso dai giudici romani.

Nel caso in questione, “… l’onere stabilito dalla Legge (il tributo), quale tributo di scopo, è caratterizzato da una esplicita connessione tra i soggetti che sono tenuti al suo pagamento per usufruire dei benefici che ne derivano…”.

In pratica la tassa di scopo è dovuta sole se i fondi raccolti tramite tale tributo sono utilizzati per lo scopo proprio per il quale la tassa è stata creata; se viene a mancare tale correlazione (come nel caso di specie), allora il tributo non è dovuto.

Nota

1) Riassumiamo così il complesso iter legislativo che ha destinato a tale scopo la sovrattassa di 50 centesimi di euro, da ultimo con la Legge n. 2 del 28/01/2009; l’iter legislativo è comunque ampliamente illustrato nella sentenza.

14 febbraio 2011

Commercialista telematico