Il reato di omesso versamento I.V.A.

se il contribuente ommette il versamento dell’IVA dovuta, la consumazione del reato si verifica il 27 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione

Con la sentenza 38619/2010, gli Ermellini stabiliscono che il reato di omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA si perfeziona il 27 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In particolare, la questione trae origine dalla decisione del giudice dell’udienza preliminare del Luglio 2009, che applicava nei confronti del contribuente, imputato del reato di cui alla Legge n. 74 del 2000, art. 10-ter e successive modificazioni, la pena nella misura concordata di mesi due e giorni venti di reclusione.

Successivamente la pena detentiva era convertiva in quella pecuniaria e si applicava l’indulto di cui alla Legge n. 241 del 2006.

Così il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione sostenendo l’illegittima applicazione dell’indulto, in considerazione al momento in cui era stato consumato il reato, dunque dopo il 27 dicembre del 2006.

La deduzione così presentata, porta a ritenere che, infatti, la normativa vigente si riferisce al termine di versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo a quello di dichiarazione e che il reato di omesso versamento dell’Iva ex all’art. 10-ter del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che punisce “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo”, effettivamente definisce la problematica del momento di consumazione del reato e della sua decorrenza temporale.

Relativamente al reato di omesso versamento dell’IVA risultante da dichiarazione annuale, la dottrina concorda nel ritenere che il momento di consumazione del reato non può essere il momento di omissione del versamento periodico anche se l’importo sommato agli altri omessi versamenti superi la soglia quantitativa prevista di euro 50.000.

Alla luce di queste precisazioni, il momento di perfezionamento del reato deve essere individuato, secondo l’art. 6 della L. 29 dicembre 1990, n. 405, nel termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo, e, quindi, nel 27 dicembre di ogni anno: il reato è perfezionato nel caso di mancato versamento entro il 27 dicembre di ogni anno il debito Iva relativo alla dichiarazione relativa all’anno precedente.

Dunque, secondo le presentate precisazioni, per la Cassazione, il ricorso è fondato, in quanto, secondo la norma di riferimento, ci si trova davanti ad una nuova fattispecie criminosa che sanziona l’omesso versamento iva in base alle risultanze della dichiarazione annuale, alla quale si estende la sanzione penale prevista per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate dal precedente art. 10 bis della citata legge n.74/2000.

La pronuncia è importante in quanto la S.C. di Cassazione ha stabilito lo stesso principio sancito per i sostituti d’imposta al fine di individuare il tempo della consumazione del reato.

Così continuando, al fine della consumazione del reato non è considerata solo l’azione del ritardo nel versamento rispetto ma si considera il tempo: l’omissione del versamento dell’imposta si deve protrarre fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento.

I giudici continuano rilevando che la disposizione in commento era entrata in vigore nel luglio del 2006 e che il delitto si perfezionava il 27 dicembre di ciascun anno per l’IVA relativa alla dichiarazione dell’anno precedente.

Dunque la nuova norma sanzionatoria sarà applicabile a tutti i reati di omesso versamento verificati entro il 27 dicembre del 2006.

Relativamente all’indulto ex legge n. 241 del 2006, la Corte di Cassazione sostiene che la normativa copriva i reati commessi fino al 2 maggio del 2006, e quindi non poteva essere concesso nel caso analizzato in quanto il delitto si era consumato nel dicembre 2006.

La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione dell’indulto accogliendo il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, sostenendo che per la consumazione del reato non è sufficiente un qualsiasi ritardo, ma occorre che l’omissione del versamento dell’imposta dovuta si protragga fino al 27 dicembre dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento”.

11 febbraio 2011

Sonia Cascarano