Il litisconsorzio necessario in appello

analisi del caso di appello da notificare a più parti in causa: la prassi corretta indicata dalla Cassazione

Premessa

Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 546/1992 rubricato “litisconsorzio ed intervento”, se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i litisconsorti deve essere, infatti, ordinata l’integrazione del contraddittorio.

Nel caso di specie, riguardante un avviso di liquidazione relativo all’imposta di registro, alla Corte Suprema è chiesta la cassazione della decisione che aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, proposto nei confronti delle contribuenti, litisconsorti in primo grado, nella considerazione che il rilevato difetto di notifica dell’appello, relativo ad una delle litisconsorti, ne giustificasse la declaratoria di inammissibilità e che “il vizio fosse idoneo ad inficiare anche la notifica nei confronti dell’altra litisconsorte ancor quando eseguita regolarmente”.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate riaffermando orientamenti consolidati con precedenti pronunce (Cass. n. 12958/2004, n. 10902/2001, 17828/2002, n. 2981/2002, n. 4986/2001).

L’ordinanza della Corte di Cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA 4 GENNAIO 2011, N. 170

Fatto

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15476/2007 R.G. è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 33/01/2007, pronunziata dalla C.T.R. di …, Sezione n. 01, il 18.01.2007 e depositata il 14 febbraio 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia Entrate, proposto nei confronti delle contribuenti, litisconsorti in primo grado, … e … Tanto nella considerazione che il rilevato difetto di notifica dell’appello relativo a …, giustificasse la declaratoria di inammissibilità e che il vizio fosse idoneo ad inficiare anche la notifica nei confronti della litisconsorte …, ancor quando eseguita regolarmente.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione dell’avviso di liquidazione, relativo all’imposta di registro, censura l’impugnata decisione, deducendo la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 14, 49 e 53, nonché degli artt. 331 e 332 C.P.C.

3 – La contribuente …, giusto controricorso, ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile ed infondata, mentre l’intimata … non ha svolto difese in questa sede.

4 – La questione posta dal ricorso sembra doversi definire in base al principio secondo cui nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perché, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. n. 12958/2004, n. 10902/2001), nonché del consolidato orientamento giurisprudenziale, alla cui stregua deve ritenersi che la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, cod. proc. civ. (Cass. 17828/2002, n. 2981/2002, n. 4986/2001).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso, la memoria di … del 03.11.2010, nonché tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rimessa ad altra sezione della CTR del Lazio, che procederà al riesame e, attenendosi ai richiamati principi, previa adozione dei provvedimenti sottesi a garantire l’integrità del contraddittorio in appello, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis C.P.C.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio.

Litisconsorzio ed integrazione del contraddittorio. Brevi cenni

Nel rito tributario l’istituto del litisconsorzio è stato introdotto dal legislatore del 1992, con l’art. 14 del decreto legislativo 546 che dispone: “1. Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.

2. Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel comma 1 è ordinata l’integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza.

3. Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso.

4. Le parti chiamate si costituiscono in giudizio nelle forme prescritte per la parte resistente, in quanto applicabili.

5. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 intervengono nel processo notificando apposito atto a tutte le parti e costituendosi nelle forme di cui al comma precedente.

6. Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza”.

Si tratta di una disciplina che pur colmando lacune normative presenti nel precedente d.p.r. 636/1972 (nel corpo del quale si faceva riferimento all’istituto soltanto nell’art. 30), poi modificato dal d.p.r. 739/1981, risulta ancora lacunosa come confermano le differenti posizioni della dottrina – al suo interno e in rapporto agli orientamenti giurisprudenziali – relativamente a taluni aspetti determinanti dell’istituto. Tra questi, l’individuazione delle situazioni oggettive astratte nelle quali si configura il litisconsorzio nelle sue diverse forme, ormai tutte ammesse in pendenza di controversie tributarie e, rispetto alla trattazione degli aspetti procedurali, quali, ad esempio, le modalità d’intervento o di chiamata in giudizio dei soggetti interessati allo stesso.

In sintesi, Il comma 1 dell’art.14 regolamenta il litisconsorzio necessario il cui presupposto consiste nell’inscindibilità dell’oggetto del ricorso, più precisamente del petitum, che – riguardando più soggetti – renderebbe priva di effetti la sentenza emessa in assenza degli stessi.

Il comma 3 dello stesso articolo, ammette il litisconsorzio facoltativo, volontario o coatto, che si configura con l’intervento spontaneo o la vocatio in ius dei soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto o sono parti del rapporto tributario controverso.

L’art. 14 si distinguerebbe, inoltre, dall’art. 102 del c.p.c. , che disciplina l’analogo istituto, in quanto prevede le condizioni per le quali nel rito tributario si realizza il litisconsorzio, indicazione mancante nella norma processualcivilistica che, per tale motivo, viene concordemente considerata da dottrina e giurisprudenza una norma “in bianco” .

Strettamente connesso al litisconsorzio è il tema dell’integrazione del contraddittorio”, strumento processuale messo a disposizione dell’organo giudicante dal secondo comma dell’art. 14 del d.lgs. 546/1992 nelle ipotesi in cui il contraddittorio non sia integro, quando cioè non tutti i litisconsorti necessari abbiano proposto ricorso.

Se, infatti, i legittimi contraddittori non sono presenti nello stesso processo, se cioè non è stato proposto ricorso da parte di tutti i soggetti coinvolti inscindibilmente nel giudizio, il giudice (cioè il collegio) con ordinanza dispone l‘integrazione del contraddittorio. L’ordinanza prescriverà al ricorrente di chiamare in causa gli altri litisconsorti entro un termine di decadenza, che ai sensi del novellato art. 307, c. 3o, c. p. c. (si applica ai ricorsi notificati a far data dal 4 luglio 2009 – L. 69/2009) non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre. Viene quindi rinviata l’udienza di trattazione e la parte interessata alla prosecuzione del processo dovrà notificare il ricorso e l’ordinanza di integrazione del contraddittorio alle parti pretermesse alle quali è permesso impugnare l’atto oggetto del ricorso, anche se è scaduto il relativo termine.

Tuttavia, può accadere che il ricorrente non provveda a notificare l’atto alla parte interessata. In questo caso si avrà l’ estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 546/1992 con conseguente definitività dell’atto.

Può, inoltre, verificarsi che non venga eccepito il vizio di mancata integrazione del contraddittorio. In tal caso la sentenza non sarà efficace in quanto considerata inutiliter data.

La mancata integrazione del contraddittorio può essere denunciata in ogni stato e grado del processo e rilevata d’ufficio anche dal giudice di legittimità. Comporta la nullità della sentenza. Può, tuttavia, essere sanata dall’intervento del litisconsorte pretermesso, che interviene nel processo e notifica a tutte le parti presenti in giudizio un atto di intervento da lui stesso sottoscritto, a seguito della rilevazione da parte del giudice, che verificherà se è necessaria o meno l’integrazione del contraddittorio o, infine, su istanza di parte. In tale ultimo caso l’onere di dimostrare i presupposti che motivano l’integrazione del contraddittorio e l’indicazione dei soggetti che devono partecipare necessariamente al processo quali litisconsorti necessari graverà su quest’ultima.

Il decisum: considerazioni conclusive

La motivazione della decisione con cui viene definita la questione sottoposta al giudizio della Corte Suprema, fa riferimento – sostanzialmente ed in maniera estremamente sintetica – a due principi già elaborati dalla giurisprudenza della stessa Corte, secondo i quali nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti, anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre perché, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio” e “la notificazione dell’impugnazione relativa a cause inscindibili eseguita nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione dell’appellato; in siffatta ipotesi, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ex art. 291, cod. proc. civ., nonché l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri litisconsorzi necessari, ai sensi dell’art. 331, c. p. c.”.

Viene pertanto consolidato ulteriormente l’orientamento che considera – nelle ipotesi di litisconsorzio necessario – il giudizio comunque validamente introdotto, anche se l’ impugnazione è notificata nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti necessari, e la sentenza del giudice d’appello nulla, se non viene ordinata l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., ovvero la rinnovazione della notificazione nei confronti dell’appellato ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

In tal senso si era espressa la sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 1462 del 21 gennaio 2009, nella quale viene affermato che è nullo il procedimento di secondo grado, con conseguente nullità della sentenza conclusiva, allorché, nell’ipotesi di cause inscindibili o tra loro dipendenti, il ricorso in appello non sia stato notificato a tutte, ma soltanto ad alcune delle parti che hanno partecipato al giudizio dinanzi al giudice tributario di primo grado.

Il rimedio processuale individuato dalla Corte Suprema, coerentemente con l’art. 14, c. 2, del d.lgs. 546/1997, è dunque quello dell’integrazione del contraddittorio in contrapposizione alla asserita inammissibilità dell’impugnazione con conseguente nullità della notificazione regolarmente ed efficacemente effettuata.

E’ opportuno ricordare, che la decisione della Cassazione rispecchia la ratio della norma processualtribuaria sottolineata dalle SS. UU. della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 1052 del 2007, “… In linea con tale obiettivo, l’aver “geneticamente” connesso la necessarietà del litisconsorzio ad un concreto rapporto tra oggetto del ricorso ed inscindibilità della causa tra più soggetti appare una sapiente formula utilizzata dal legislatore per esprimere il carattere ostativo della “parcellizzazione delle controversie tributarie” al perseguimento di una giusta imposizione: questo risultato, invero, potrebbe seriamente essere impedito dal formarsi di giudicati tra loro contrastanti in separati giudizi nei quali pur si dibatta una posizione comune ad una pluralità di soggetti obbligati. Di quest’esito patologico il litisconsorzio necessario è la profilassi ”

26 febbraio 2011

Cinzia Bondì