Il contraddittorio non è sempre obbligatorio

in base alle vigenti disposizioni di legge non sussiste un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale

In base alle vigenti disposizioni di legge non sussiste un principio generale di contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa fiscale.

L’importante principio è contenuto nella recente sentenza n. 26316 del 29 dicembre 2010 della Corte di Cassazione da cui emerge che il contraddittorio tra fisco e contribuente non sempre è dovuto in quanto l’ufficio finanziario può omettere di interpellare il cittadino anche nel caso di incertezza sul contenuto della dichiarazione dei redditi.

Le norme di natura procedimentale sono contenute nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), che all’art. 6, comma 5, stabilisce che l’amministrazione finanziaria, prima di iscrivere a ruolo le imposte qualora sussistono incertezze, deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti del caso e a presentare i documentari necessari entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Indubbiamente il margine di incertezza che può emergere dalle dichiarazioni dei redditi si è sempre di più assottigliato, per cui l’ufficio finanziario è sempre meno nella condizione di dover ricorrere alla convocazione del contribuente. Quanto precede con la premessa, come si legge nelle motivazioni della sentenza de quo, che le norme procedimentali non hanno effetto retroattivo e, quindi, non si applicano con riferimento all’attività accertativa relativa ad anni precedenti(1).

Nel caso in esame il contribuente ha proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale in ordine alla cartella esattoriale ai fini Irpef per l’anno 2000, eccependo la violazione dell’art. 6, c. 5, della legge n. 212/2000 che appunto prevede, a pena di nullità, l’invito preventivo del contribuente a fornire chiarimenti. Il ricorso è stato respinto e il contribuente ha proposto gravame alla Commissione di secondo grado che solo parzialmente ha accolto appello per cui lo stesso ha proposto ricorso per cassazione. In particolare, il contribuente ha fondato il ricorso su violazione e falsa applicazione della citata norma che prevede la nullità dei provvedimenti emessi in violazione e su omessa ed insufficiente motivazione in ordine agli interessi e contributi, su cui lo stesso aveva fornito prova documentale.

La Corte di Cassazione, nel rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che le norme procedimentali di cui alla legge n. 212 del 2000 che rendono obbligatorio l’interpello del contribuente in caso di liquidazione dei tributi non hanno efficacia retroattiva per cui non trovano applicazione ad accertamenti pregressi (cfr. Cass n. 12462 del 2001), ha ritenuto che non sussiste un principio generale di contraddittorio circa la formazione della pretesa fiscale.

I giudici di legittimità hanno varato una sorta di casistica per cui è possibile individuare l’obbligatorietà del contraddittorio, indicando specifici settori in cui lo stesso deve sussistere: in ambito doganale per l’ingiunzione di pagamento che è illegittima se l’operatore non viene ascoltato atteso che, nonostante non sia riconosciuto il contraddittorio dal codice doganale comunitario, lo stesso è insito nelle disposizioni contenute nell’art. 11 del D lgs n. 374/1990 (Cass. n. 14105/2010); in materia di accertamento standardizzato la formazione della prova deve provenire dal contraddittorio che l’Ufficio deve richiedere al contribuente(2).

I giudici di legittimità hanno ritenuto che nel caso di specie l’obbligo del contraddittorio sussiste solo nelle ipotesi di “incertezza” che può derivare intrinseca all’atto del contribuente da cui nasce la diversa pretesa fiscale oppure estrinseca ossia dal confronto dell’atto con i dati a disposizione dell’Ufficio.

Sulla questione in argomento la giurisprudenza di merito ha ritenuto che l’Agenzia del Territorio ha l’obbligo di invitare i contribuente a fornire chiarimenti ed a produrre documenti prima che sia formalizzato il provvedimento accertativo e tale attività deve essere promossa ex ante e non ex post, determinando l’omissione di tale procedimento la nullità dell’avviso (CTR Campania 2 maggio 2010, n. 118)

Alla luce di quanto sopra esposto i giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente compensando le spese del relativo giudizio.

Note

1) Cfr. Cass 12 ottobre 2001, n. 12462. Le norme di natura procedimentale della legge n. 212/2000 che rendono obbligatorio l’interpello del contribuente in caso di liquidazione dei tributi in base alla dichiarazione e in caso di incertezze, non hanno efficacia retroattiva e non trovano applicazione in relazione all’attività di accertamento riferita a precedenti anni di imposta.

2) Cass n. 27060/2007. Casi di non obbligatorietà del contraddittorio sono previsti in materia di verifica contabile (Dpr n. 600 del 1973 – art. 33) non prevedono l’instaurazione del contraddittorio ma solo che tali operazioni siano svolte alla presenza di un responsabile della sede o dell’ufficio; in materia di IVA (Dpr. n. 633/1972 – art. 52) stabiliscono che il verbale va sottoscritto dal contribuente che ne ha diritto di ricevere copia e se non sottoscritto ne va specificata la motivazione.

11 febbraio 2011

Enzo Di Giacomo