Denuncia penale per chi produce documenti falsi in giudizio

allegare al ricorso fatture false ed attestazioni dell’Agenzia delle Entrate “ritoccate” può costituire un reato. Per questo motivo gli atti del giudizio tributario devono essere trasmessi alla procura della Repubblica

L’allegazione di falsa documentazione probatoria in sede di ricorso, oltre a determinare il rigetto dello stesso da parte del collegio giudicante, comporta anche la trasmissione degli atti del giudizio tributario all’Autorità penale per i provvedimenti di competenza, atteso che tale comportamento potrebbe integrare fattispecie penalmente rilevanti.

Si è concluso in questi termini il processo incardinato presso la Commissione tributaria provinciale di Alessandria, la quale, in esito allo stesso, ha emesso la sentenza numero 198/1/10 del 29 dicembre 2010.

I fatti di causa

Un contribuente riceveva due atti impositivi con i quali l’Ufficio, attesa la mancata presentazione delle dichiarazioni per gli anni 2006 e 2007, accertava a suo carico i redditi derivanti dai dati indicati nei modelli 770 presentati dai sostituiti d’imposta che avevano erogato, in tali anni, compensi a favore del contribuente.

Quest’ultimo proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale, eccependo che la trasmissione delle dichiarazioni era stata da questi tempestivamente effettuata tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate ed, a dimostrazione di ciò, esibiva due ricevute rilasciate dal sistema informativo ed attestanti, appunto, l’avvenuta ricezione da parte dell’Anagrafe Tributaria delle dichiarazione inviate dal contribuente.

Inoltre, quest’ultimo deduceva che l’Ufficio aveva altresì errato nella determinazione del reddito per gli anni d’imposta in oggetto, atteso che le uniche due fatture emesse in tali anni erano quelle allegate al ricorso, i cui importi erano decisamente inferiori a quelli desunti dall’Agenzia delle Entrate dai modelli 770 dei sostituti d’imposta.

L’Ufficio si costituiva in giudizio, osservando innanzitutto che l’Amministrazione Finanziaria aveva rilasciato al contribuente l’abilitazione a trasmettere le dichiarazioni tramite canale telematico soltanto nel 2009, pertanto ben oltre lo scadere dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative agli anni 2006 e 2007.

Conseguentemente, il contribuente non poteva assolutamente aver inviato in epoca precedente tali documenti, poiché non aveva l’abilitazione ad effettuare tale operazione. Inoltre, la difesa erariale osservava che le due ricevute di avvenuta trasmissione allegate dal ricorrente riportavano altrettanti codici di riscontro esattamente uguali: ciò è, però, impossibile, stante il fatto che ogni invio al sistema informativo è contrassegnato da un codice di riscontro unico che identifica, appunto, univocamente il documento inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Peraltro, negli archivi informatici dell’Amministrazione Finanziaria non vi era traccia di tali asserite trasmissioni predisposte dal contribuente. Di conseguenza – secondo l’Agenzia delle Entrate – tali ricevute esibite dovevano certamente ritenersi false e, perciò, invitava la Commissione tributaria a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.

In merito, poi, all’altra questione della non coincidenza tra gli importi risultanti dai modelli 770 posti a base degli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate e quelli risultanti, invece, dai documenti esibiti dal ricorrente, la difesa erariale allegava la richiesta degli originali di tali fatture alla società che le aveva emesse e che, a seguito dell’invito dell’Ufficio, ne aveva trasmesso una copia.

L’Agenzia delle Entrate sottolineava che si trattava di due documenti con importi completamente diversi da quelli indicati nelle fatture prodotte dal contribuente, che, peraltro, questi non aveva mai esibito prima del processo.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale ha stabilito, allora, che l’Ufficio aveva provato incontrovertibilmente l’infondatezza delle censure del ricorrente. Inoltre, dalla documentazione esibita dall’Agenzia delle Entrate nonché da quanto riportato in merito all’assenza di qualsivoglia registrazione nei suoi sistemi informativi circa le asserite trasmissioni telematiche, i giudici provinciali hanno preso atto della falsità delle due ricevute esibite dal contribuente, che appariva ormai palese.

La Commissione tributaria provinciale, pertanto, ha altresì deciso di trasmettere gli atti del giudizio alla Procura della Repubblica per gli eventuali provvedimenti ed iniziative di competenza.

Inoltre, i giudici di merito hanno anche osservato che le fatture prodotte dal contribuente recavano importi diversi da quelli contenuti nei documenti trasmessi dalla società emittente all’Agenzia delle Entrate: nelle prime, infatti, le somme indicate erano esattamente pari al 10% degli importi recati dalle fatture della società.

Secondo la Commissione tributaria provinciale, tali fatture allegate dal contribuente potevano essere, quindi, apocrife in quanto non corrispondenti a quelle prodotte dall’emittente. Per questo motivo, anche di tali documenti ne è stata disposta la trasmissione alla Procura della Repubblica per valutare eventuali ipotesi di reato.

In conclusione, la Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso del contribuente, che è anche stato condannato a pagare oltre cinquemila euro di spese di giudizio.

15 febbraio 2011

Alessandro Borgoglio