Chiarimenti sul rimborso I.V.A. infrannuale

i contribuenti che tengono la contabilità presso terzi devono chiedere il rimborso coi termini ordinari

Con la risoluzione n. 6/E dell’11 gennaio, l’Agenzia delle Entrate indica come nonostante si sia sottoposti a diversa base di calcolo dell’Iva per la scelta di tenere le scritture contabili presso il consulente fiscale, non si registrano sfasamenti nei termini di registrazione delle fatture ed in quelli di esigibilità dell’imposta.

Dunque, l’Agenzia precisa che nel caso di contabilità affidata a terzi, per la determinazione dell’eccedenza IVA rimborsabile relativa al primo trimestre, ci si riferisce alla differenza tra l’imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all’imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo, operazioni queste indispensabili per verificare l’esistenza dei presupposti di cui all’art. 30, D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate emana la risoluzione in commento per rispondere all’istanza di interpello di una società che, con la contabilità affidata a terzi, era intenta alla verifica dell’esistenza dei presupposti per la presentazione della richiesta del rimborso IVA infrannuale e dell’ammontare rimborsabile.

In vero la società chiedeva se la verifica dovesse essere eseguita riferendosi ai risultati delle liquidazioni mensili di dicembre, gennaio e febbraio o se fosse necessario registrare le operazioni del mese di marzo verificandone le condizioni e l’ammontare rimborsabile riferendosi alle registrazioni del trimestre precedente.

Su questo punto l’Agenzia ha osservato che il rimborso dell’imposta va calcolato sul trimestre solare anche nel caso di contribuenti che optano di affidare la contabilità a terzi.

Dunque ai fini della verifica dei presupposti e per determinare l’ammontare dell’IVA rimborsabile si deve calcolare diversamente rispetto alla normale liquidazione periodica; secondo l’art. 1, c. 3, D.P.R. n. 100/1998 esiste un diverso sistema di valutazione delle liquidazioni IVA, precisando che il contribuente “che affida a terzi la tenuta della contabilità, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all’imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Per coloro che iniziano l’attività, l’opzione ha effetto dalla seconda liquidazione periodica”. Dunque non si deve considerare la diversità temporale prevista per chi esercita questa opzione.

Della possibile discrasia tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l’importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre, importo chiesto a rimborso, il contribuente ne deve tener conto nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive.

L’Agenzia si sofferma anche sull’esistenza delle condizioni per accedere al rimborso: infatti le stesse sono valutate sulla base delle movimentazioni effettuate nello stesso arco temporale.

Questa precisazione, comunque, contrasta con la soluzione interpretativa di una Srl con contabilità esterna, relativa all’implicazione dell’articolo 1, comma 3, del Dpr 100/1998: detta norma dà la possibilità di effettuare la liquidazione mensile dell’Iva considerando i risultati contabili del secondo mese precedente a quello del versamento esperibile il 16 di ogni mese.

Diversamente da quanto sopra, la regola generale fa riferimento alle operazioni attive e passive del mese precedente: per la società il regime agevolato sarebbe in vigore anche al momento della richiesta di rimborso Iva infrannuale.

La società continua il suo argomentare, considerando possibile ed in corrispondenza con la normativa di favore, la richiesta di restituzione del credito Iva riferendosi alle risultanze ed ai dati di dicembre, gennaio e febbraio: dunque la stessa non fa riferimento alla regola ordinaria del trimestre gennaio/marzo, situazione, questa, di sfavore poiché porterebbe il contribuente a rispettare i termini ordinari per la registrazione delle fatture.

L’Agenzia nella risoluzione illuminante, specifica come la disposizione del Dpr 100/1998 è una diversa base di calcolo dell’imposta e fa riferimento agli obblighi di registrazione delle operazioni imponibili ed al momento di esigibilità dell’Iva, non condizionando le condizioni per il rimborso delle eccedenze.

A questo punto della trattazione, l’Agenzia precisa che:

  • la società, per ottenere l’eccedenza versata deve verificare la sussistenza delle condizioni presenti nelle lettere a), b), c) ed e), dell’articolo 30, del Dpr 633/1972, nei mesi di gennaio febbraio e marzo;

  • nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, si dovrà valutare lo sfasamento tra gli importi effettivamente versati per il trimestre di riferimento e quelli a credito derivanti dalle operazioni registrate nello stesso periodo.

4 febbraio 2011

Sonia Cascarano