Utilizzo ai fini fiscali delle segnalazioni di operazioni sospette

attenzione: le segnalazioni di operazioni sospette derivanti da controlli in materia di antiriciclaggio sono un patrimonio informativo di assoluta rilevanza da parte della Guardia di Finanza

Le segnalazioni di operazioni sospette derivanti da controlli in materia di antiriciclaggio, è un patrimonio informativo di assoluta rilevanza da parte dei Nuclei Speciali Valutari della Guardia di Finanza, in quanto le informazioni acquisite nell’ambito dell’analisi di movimentazioni finanziarie sospette, possono diventare fonte di sviluppi investigativi in campo di polizia economica finanziaria.

Il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, rivisitando l’impianto base della Legge 5 luglio 1991, n. 197 ha, tra l’altro ribadito, con l’art. 36, comma 6, il principio della utilizzabilità in campo fiscale dei dati e delle informazioni rilevate nell’archivio unico informatico, nel registro della clientela, ovvero nei sistemi informatici tenuti ai fini antiriciclaggio.

Quindi, tali informazioni assumono particolare importanza e sono prodotte dagli intermediari finanziari, dai professionisti e dagli operatori non finanziari, alla luce delle significative novità introdotte in materia della riforma apportata dal D.Lgs. n. 231/2007.

Pertanto, anche le informazioni derivanti dell’analisi di movimentazioni finanziarie sospette possono essere utilizzate ai fini fiscali in relazione all’art. 33, comma 3 del D.P.R. n. 600/73, dall’art. 63, comma 1 del D.P.R. N. 633/72, che prevedono che la Guardia di Finanza, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga all’art. 329 c.p.p., utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie, acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.

Va posta in evidenza l’importante novità apportate al sistema delineato dalle disposizioni previste dall’art. 23 del D.Lgs. n. 74/2000, il quale ha determinato il superamento del limite in precedenza posto all’Autorità giudiziaria, per la concessione dell’autorizzazione in argomento, circa il rispetto delle norme relative al segreto sulle indagini, ammettendo che l’autorizzazione stessa possa essere concessa anche in deroga all’art. 329 c.p.p. e, quindi, anche prima della cessazione del segreto investigativo.

In base alla disciplina del citato art. 329 c.p.p., detto segreto si articola in due divieti, quali, il cosiddetto:

  • divieto di partecipazione ovvero “segretezza interna” che inibisce ai soggetti privati del procedimento di venire a conoscenza delle attività dell’indagine preliminare;

  • divieto di divulgazione ovvero “segretezza esterna” che impedisce la diffusione delle notizie acquisite nel corso delle indagini stesse fra tutti coloro a queste estranei.

A norma del comma 1 dell’art. 329 c.p.p., tanto la segretezza “interna” quanto quella “esterna” cadono, oltre che all’atto della chiusura delle indagini preliminari, nel momento in cui l’indagato può conoscere gli atti compiuti dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria e, cioè, allorquando il compimento dell’atto richieda la presenza dell’interessato o del suo difensore.

Tale sistema può, peraltro, subire due eccezioni, consistenti l’una nell’anticipata cessazione e l’atra nel prolungamento del segreto. Infatti il Pubblico Ministero, da un lato può disporre con decreto motivato, qualora necessario per la prosecuzione delle indagini, la diffusione di notizie relative a singoli atti o parti di essi che dovrebbero ancora restare segreti e, dall’altro, che lo stesso possa disporre il mantenimento del segreto relativamente a singoli atti per i quali il medesimo segreto, secondo le regole generali, sia cessato.

L’innovazione introdotta dall’art. 23 del D.Lgs. n. 74/2000 viene ad incidere su quella che si è definita la “segretezza esterna”, consentendo al giudice di valutare caso per caso la possibilità i concedere il nulla osta all’utilizzo delle risultanze delle indagini ai fini fiscali, anche prima del momento in cui l’indagato possa venire a conoscenza degli atti compilati; nella relazione illustrativa del D.Lgs. n. 74/2000, si legge, sul punto che il Pubblico Ministero ai fini della deroga alle norme che regolano detto segreto, deve procedere ad una valutazione comparativa dell’interesse a non diffondere la conoscenza di atti che possono risultare cruciali per lo svolgimento delle indagini e quello contrapposto dall’Amministrazione finanziaria ad avere pronta notizia di acquisizioni investigative suscettibili di portare all’avvio di procedure di recupero di imposte o di applicazione di sanzioni.

Nel dibattito giurisprudenziale sviluppatosi nel corso degli anni relativamente alle richiamate previsioni, un ruolo centrale ha assunto la questione attinente alla funzione dell’autorizzazione del magistrato e cioè se la stessa sia da considerare una condizione per la successiva legittimità dell’accertamento basato su prove di provenienza penale, ovvero se sia previsto solo a garanzia delle esigenze proprie del procedimento penale.

A fronte di alcune posizioni dei giudici di merito fortemente orientate a considerare il provvedimento autorizzativo necessario per il legittimo ingresso dei dati acquisiti dalla polizia giudiziaria nel procedimento tributario, la Corte di Cassazione, dopo una prima fase di allineamento a quest’ultimo indirizzo, si è decisamente attestata su posizioni ben diverse, sostenendo in più occasioni, fra l’altro che:

  • l’autorizzazione della magistratura è prevista a salvaguardia del segreto delle indagini penali e non ha, diversamente da quella del Procuratore della Repubblica, alcuna finalità di tutela nei confronti del contribuente ovvero dei soggetti coinvolti nel procedimento penale, con l’ulteriore conseguenza per cui la violazione dell’art. 33, comma 3, del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 63, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 non determina l’inutilizzabilità degli elementi probatori sui quali sia stato fondato l’accertamento tributario, né nell’ipotesi in cui questi siano stati acquisiti in assenza di autorizzazione, né nel caso in cui questa sia stata rilasciata da una Autorità Giudiziaria non competente in ordine alla specifica fase processuale;

  • in questo contesto, l’accertamento demandato all’Autorità giudiziaria penale non può in alcun modo concernere la rilevanza degli elementi ai fini dell’accertamento tributario;

  • l’autorizzazione in argomento può essere motivata, anche in via sintetica ovvero indiretta, tramite il riferimento ai dati allegati dall’Organo centrale.

7 gennaio 2010

Paolo Giovannetti