Ravvedimento operoso eseguito nel giorno stesso dell'avvio dei controlli

versamento per regolarizzare la posizione fiscale proprio lo stesso giorno in cui ha avuto inizio l’accesso da parte dei verificatori dell’ufficio delle Entrate…

È preclusa la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso qualora siano già iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero siano state avviate altre attività istruttorie da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Questo principio, già chiaro nella legge, è stato confermato anche dalla Cassazione, con l’ordinanza del 9 novembre 2010, numero 22781.

A differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, il ravvedimento operoso è l’unico strumento che non necessita del coinvolgimento degli Uffici ma viene utilizzato direttamente dal contribuente, che, ravvedendosi, procede a versare tardivamente le somme dovute ma non corrisposte entro i termini previsti, pagando altresì contestualmente una sanzione ridotta.

Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, che è stato recentemente riformato, per quanto attiene alla misura delle sanzioni ridotte, ad opera dell’art. 16, c. 5, lett. b), D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Nella formulazione attuale, il succitato articolo 13 stabilisce che la sanzione è ridotta “sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza”:

I fatti di causa

La decisione tra origine da un atto di contestazione Iva con cui l’Ufficio competente aveva irrogato delle sanzioni a carico di una società.

Quest’ultima impugnava l’atto presso la Commissione tributaria provinciale, che si pronunciava a suo favore.

Opponeva gravame l’Ufficio ma i giudici di seconde cure rigettavamo il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, pronunciandosi nuovamente a favore del contribuente.

Proponeva allora ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, denunciando la violazione dell’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 per aver la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto efficace il ravvedimento operoso benché il versamento delle sanzioni in misura ridotta fosse avvenuto da parte della società successivamente alla verifica.

La Suprema Corte, investita della questione, ha ritenuto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate manifestamente fondato, tanto da deciderne il suo accoglimento in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 375, numero 5, del codice di procedura civile.

In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno stabilito che “Il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, subordina infatti il ravvedimento operoso al fatto che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, laddove è nella specie pacifico che la verifica si è conclusa nel luglio 2004 ed il versamento ridotto delle sanzioni è avvenuto nell’ottobre 2004, a nulla rilevando ovviamente che il versamento (tardivo) dell’imposta – che aveva dato causa alla sanzione – fosse avvenuto precedentemente”.

In conclusione, pertanto, la Cassazione ha accolto il motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata ed ha rigettato le controdeduzioni della società, che è anche stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Considerazioni conclusive

Ancorché la disposizione normativa sia decisamente chiara, non necessitando di un’interpretazione giurisprudenziale (in claris non fit interpretatio), la Suprema Corte, decidendo sul caso devoluto alla sua cognizione, ha confermato, anche sotto il profilo nomofilattico, che il ravvedimento operoso non è mai possibile una volta che siano iniziate attività istruttorie da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Qualora esso venisse comunque posto in essere, rimarrebbe privo di qualsivoglia efficacia, soprattutto nei confronti di eventuali atti emessi a seguito di quella stessa attività amministrativa che aveva consentito di constatare la violazione e che, pertanto, precludeva il ravvedimento operoso.

In proposito, occorre poi precisare che l’Amministrazione Finanziaria aveva già stabilito, con la circolare numero 180/E del 10 luglio 1998, che:

  1. qualora l’accesso, l’ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d’imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d’imposta diversi da quello (o quelli) oggetto di controllo; ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica;

  2. per quanto concerne l’inizio di “altre attività amministrative di accertamento”, la norma ha inteso riferirsi, in via principale, alla notifica di “inviti”, “richieste”, “questionari”, ecc. di cui agli artt. 51, c. 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Infine, mette conto di evidenziare che – secondo recente giurisprudenza di merito – il ravvedimento operoso non è efficace neppure se il versamento delle sanzioni ridotte avviene lo stesso giorno in cui è iniziata la verifica, coincidente con il momento del primo accesso.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, infatti, con la sentenza del 6 giugno 2008, numero 146, ha stabilito che “Avendo la società effettuato versamenti per regolarizzare la sua posizione fiscale proprio lo stesso giorno in cui ha avuto inizio l’accesso da parte dei verificatori dell’ufficio delle Entrate, e cioè il 16 febbraio 2006, detti versamenti non sono validi. La norma sopra citata è chiara e, quindi, il contribuente non ha diritto al regime agevolativo del ravvedimento operoso quando i versamenti vengono eseguiti il medesimo giorno in cui ha inizio l’accesso dei funzionari. Pertanto, non avendo la ricorrente rispettato le disposizioni di cui all’articolo del decreto legislativo sopra citato, per il Collegio giudicante, l’ufficio ha correttamente ripreso a tassazione, attraverso iscrizione a ruolo le somme dovute solo a titolo di sanzione per il tardivo versamento delle imposte”.

7 gennaio 2010

Alessandro Borgoglio