Le limitazioni al visto di conformità

non tutti i professionisti possono “apporre” il visto di conformità; vediamo chi è abilitato e quali sono le limitazioni

Il Tar del Lazio con la sentenza n. 33676 del 19 novembre 2010 ha confermato quanto disposto dall’art. 10 del D.L. 78/2009, prevedendo l’esclusione dei professionisti non iscritti in albi professionali, come per esempio i tributaristi, dalla possibilità di rilasciare il visto di conformità, di cui all’art. 35, dlgs 241/97.

I giudici hanno quindi rigettato il ricorso dell’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet confermando l’esclusione anche per altre categorie quali agronomi e dottori forestali ecc.

Limitazioni in vigore dal 2010

Come noto, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 10, DL n. 78/2009, a decorrere dal 2010:

      • la compensazione “orizzontaledel credito IVA annuale o trimestrale, nel mod. F24, per importi superiori a € 10.000 annui:

        • può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

      • per poter compensare il credito IVA annuale per importi superiori a € 15.000 annui:

        • è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato.

Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare 15.1.2010, n. 1/E, lo scopo delle limitazioni introdotte alla compensazione del credito IVA è finalizzato a:

      • contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente «creati» per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.”

Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità

L’articolo 10 del D.l. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo originario, attribuiva il potere del rilascio del visto di conformità di cui all’art. 35, c. 1, lett. a), del citato D.lgs., n. 241 del 1997, esclusivamente ai soggetti contemplati dall’art. 3, c. 3, lett. a), del DPR 22 luglio 1998, n. 322, ossia:

  • agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e

  • nell’albo dei consulenti del lavoro.

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione del dl n.78/09 la platea dei soggetti abilitati a rilasciare il visto di conformità valido per la compensazione dei crediti IVA superiori a 15.000 euro annui è composta dai seguenti soggetti:

  • responsabili dell’assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF- imprese, ai sensi dello stesso comma 1, lettera a), dell’articolo 35;

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e in quelli dei consulenti del lavoro, ai sensi del comma 3 dell’articolo citato;

  • gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio oD equipollenti o diploma di ragioneria, anch’essi ai sensi del comma 3 dell’articolo citato.

I revisori contabili

La circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 dell’Agenzia delle Entrate, nell’individuare i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità, ricorda che il credito d’imposta di ammontare superiore a 15.000 euro annui può essere compensato con altri debiti d’imposta e contributivi (compensazione orizzontale) qualora la dichiarazione annuale Iva sia sottoscritta dal legale rappresentante e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione.

Si tratta degli incaricati al controllo contabile di cui all’articolo 2409 bis del codice civile previsto per le società di capitali.

La circolare ricorda che il controllo contabile è esercitato:

  • da un revisore contabile o

  • da una società di revisione

iscritti nel registro istituito dal Ministero della giustizia.

A questi soggetti deve essere aggiunto il collegio sindacale, che ai sensi dell’articolo 2409 bis può essere incaricato del controllo contabile per le società non quotate e che non redigono il bilancio consolidato.

Qualora il controllo contabile sia demandato al collegio sindacale, ai fini dell’apposizione del visto di conformità, la dichiarazione Iva deve essere sottoscritta da tutti i membri dell’organo di controllo.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità in forza dell’incarico del controllo contabile non devono richiedere la preventiva iscrizione nell’elenco tenuto dalle direzioni regionali delle entrate e, quindi, sono esonerati dalla stipula dell’apposita polizza assicurativa.

In sostanza, in alternativa, il visto sulla dichiarazione potrà essere rilasciato dai soggetti incaricati del controllo contabile ai sensi dell’art. 2409 – bis c.c., e, pertanto:

  • il revisore nominato o

  • in sua assenza (ma in presenza di organo di controllo) il presidente del collegio sindacale a cui è stato affidato il controllo contabile.

Chi non può rilasciare il visto di conformità

Il visto di conformità non può quindi essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base dei DM emanati ai sensi dell’art. 3 c. 3 lett. e) del DPR 322/98; trattasi in particolare:

  • degli altri soggetti che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale (previsti dal DM 19.4.2001);

  • dei soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili di cui al DLgs. 21.1.92 n. 88 (previsti dal DM 12.7.2000);

  • degli iscritti negli Albi degli avvocati (previsti dal DM 12.7.2000);

  • degli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (previsti dal DM 19.4.2001).

L’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per poter effettuare la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità.

Tar del Lazio sentenza 33676 del 19.11.2010

Il Tar del Lazio nella sentenza n. 336767 del 19.11.2010 ha confermato tale posizione affermando in sintesi che per i soggetti non iscritti in albi professionali dell’area economica – contabile non è possibile rilasciare il visto di conformità.

Ricorso presentato da Associazione Lapet

In particolare, la sentenza ha per oggetto un ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet nella quale veniva sostenuta l’erroneità dell’assunto interpretativo di cui alla circolare dell’Agenzia delle Entrate sopraesposta, per violazione e falsa applicazione degli artt. 35 del d. lgs. n. 241/97 e 3 del dpr n. 322/1998, nonché del d.m. 31 maggio 1999 e del d.m. 19 aprile 2001.

In sostanza i tributaristi sostengono che “essendo abilitati dalle norme richiamate a tenere la contabilità anche ai fini IVA, ad effettuare le dichiarazioni fiscali ed a trasmetterle in via telematica, debbono altresì essere considerati abilitati all’apposizione del visto di conformità, considerato che l’art. 35 terzo comma citato collega detta abilitazione all’autorizzazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni”.

Decisione del Tar

Il Tar ha respinto il ricorso dell’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet sostenendo che:

          • i professionisti che abitualmente esercitano attività di consulenza fiscale (c.d. tributaristi), quindi, indipendentemente dalla rilevanza specificamente attribuita al visto di conformità delle dichiarazioni dall’art. 10 c. 7 citato ai fini della fruizione delle compensazioni dei crediti IVA, in base alle disposizioni generali non sono legittimati al rilascio del visto;

          • il fatto che i tributaristi siano abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni secondo la previsione di cui all’art. 3 c 3 lett e) del d.p.r. n. 322/98 non costituisce circostanza sufficiente a farli ritenere, per ciò stesso, abilitati al rilascio del visto di conformità con riguardo alle medesime dichiarazioni;

          • l’assunto dei ricorrenti secondo il quale l’apposizione del visto di conformità integrerebbe “un riscontro meramente formale che costituisce un naturale sbocco ed un’appendice coerente con la tenuta delle scritture” per cui il professionista esercente abitualmente la consulenza fiscale, al quale lo Stato ha consentito di tenere la contabilità, di redigere le dichiarazioni fiscali e di trasmetterle in via telematica (designandolo, quindi, come idoneo a tali compiti di sicura rilevanza pubblicistica), è anche idoneo a rilasciare il visto di conformità di cui qui si tratta , pur teoricamente plausibile in una prospettiva de iure condendo, non è per nulla coerente con il dato desumibile dal quadro normativo vigente.

In sostanza secondo il Tar il legislatore: “pur ampliando il novero dei soggetti abilitati a redigere le dichiarazioni e tenere la contabilità, ha ritenuto di non estendere altresì de plano l’abilitazione all’esercizio di un’attività, qual è il rilascio del visto di conformità, strettamente funzionale ad esigenze di certezza implicate dalla gestione delle pubbliche risorse, secondo una valutazione latamente discrezionale che non appare prima facie illogica o irragionevole

3 Gennaio 2011

Antonio Gigliotti