Le implicazioni fiscali della gestione dei crediti

alcuni appunti, partendo da una recente sentenza di Cassazione, sulle implicazione fiscali della “gestione dei crediti” e sul corretto comportamento da seguire per rilevare le perdite su crediti

Prendiamo spunto dalla sentenza di Cassazione n. 22135 del 2010 (udienza del 23/09/2010) per parlare dei riflessi fiscali di due problematiche importanti nella gestione dei crediti commerciali.

Le perdite su credito, il momento di rilevazione

La Cassazione nella citata sentenza indica che le perdite su credito diventano fiscalmente deducibili nell’esercizio in cui si manifesta la mancata solvibilità del debitore; nel caso di specie la contestazione è sul fatto che la dichiarazione di fallimento del debitore è il momento in cui si manifesta con certezza la perdita su crediti ed è possibile dedurla fiscalmente.

La Suprema sembra voler impedire fenomeni di arbitraggio fiscale da parte dei contribuenti attraverso un utilizzo spregiudicato delle perdite su crediti: il credito viene considerato “a perdita” non nel momento di effettiva conoscenza di tale situazione, ma nell’esercizio fiscale più conveniente.

Per essere dedotte le perdite su crediti devono risultare da elementi certi precisi e comunque nei casi in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale (ex art. 66 del TUIR). Il ragionamento della Cassazione sembra essere che le perdite su crediti possono essere fiscalmente spesate anche prima della dichiarazione di fallimento, ma mai in esercizi successivi ad un eventuale dichiarazione di fallimento (la sentenza che dichiara il fallimento appalesa la certezza dell’irrecuperabilità del credito).

Prima della dichiarazione di fallimento rimane sempre possibile dedurre la perdita se credito appare irrecuperabile, situazione che può precedere la sentenza dichiarativa di fallimento. A mero titolo esemplificativo è possibile recuperare l’IVA in caso di mancato pagamento a fronte di procedura esecutiva negativa (vedi art. 26 D.P.R. IVA).

A parere di chi scrive rimane aleatorio questo momento perchè la certezza della perdita può dipendere da molti fattori, il principale è l’economicità del tentativo di recupero. Quando il recupero del credito costa di più del possibile valore da incassare, il credito è probabilmente irrecuperabile definitivamente in quanto non vi è convenienza per i creditore a procedere ad ulteriori tentativi.

Gli sconti ai clienti

Il secondo aspetto toccato dalla sentenza di Cassazione sono gli sconti concessi dagli agenti. Ragionando al di là del caso in esame da parte dei giudici. E’ sicuramente possibile che gli agenti abbiano potestà di offrire sconti ai clienti da loro “serviti”, in particolar modo quando sono gli stessi agenti ad operare gli incassi per la ditta mandante.

Tralasciando gli arrotondamenti di modico valore, soprattutto per incassi effettuati per contanti, sarebbe buona prassi avere sempre un riferimento sullo sconto concesso come “pezza giustificativa” contabile, non solo per i motivi fiscali di cui alla sentenza (uno sconto non giustificato rischia di essere non riconosciuto come costo deducibile).

Gli altri motivi sono quelli relativi alla corretta gestione aziendale ed alla corretta gestione degli equilibri finanziari: lo sconto può avere molti fini (i.e.: la fidelizzazione dei clienti, l’accelerazione dei tempi di pagamento, l’acquisizione di nuova clientela…), ma ha anche dei riflessi negativi nel fatto che riduce gli incassi monetari. Data la complessità delle motivazioni decisionali che portano ad uno sconto (intendendo come tale un importo di valore congruo rispetto al credito vantato), è difficile immaginare che tale potestà possa essere lasciata in mano all’agente, che, oltretutto è un soggetto terzo rispetto all’azienda mandante.

La decisione della Cassazione sembra tenere correttamente conto anche delle problematiche economico-aziendali sottostanti alle risultanze della dichiarazione dei redditi.

14 gennaio 2011

Luca Bianchi