Le detrazioni d'imposta per figli a carico

come funzionano le detrazioni per i figli a carico in caso di separazione e divorzio: esiste la possibilità che ne usufruisca uno solo dei conuigi

Con la risoluzione n.143/E del 30 dicembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ricaldando quando già affermato con la precedente circolare del 16 marzo 2007 n. 15, ha chiarito che in caso di separazione o divorzio dei coniugi e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione IRPEF per carichi di famiglia, contenuta all’articolo 12, comma 1, lettera c del DPR 917/86, è ripartita tra i genitori nella misura del 50%. I tecnici delle Entrate, tuttavia, evidenziano che c’è la possibilità per i genitori stessi di accordarsi sulla ripartizione: in caso di incapienza di uno di essi, la suddetta detrazione può essere fruita per intero dall’altro.

 

La vicenda

Alla base dell’istanza di interpello di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212, c’è la richiesta di un contribuente il quale evidenzia che a seguito del divorzio, l’unica figlia nata dal matrimonio è stata affidata congiuntamente ai genitori. Per il mantenimento della figlia, il soggetto istante, corrisponde al coniuge divorziato un importo mensile. L’istante chiede di sapere se, al momento della dichiarazione dei redditi, può fruire della detrazione per la figlia nella misura massima del 100%, per via del fatto che il coniuge, presso cui la bimba risiede, non è titolare di alcun reddito e quindi non presenta la dichiarazione annuale dei redditi.

 

La detrazione per i figli a carico

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori come prevedeva il precedente ordinamento. È prevista, infatti, la spartizione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, e se c’è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato. Questa facoltà consente a quest’ultimo, nel caso di incapienza dell’imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni. È il caso di ricordare che l’incapienza si verifica quando tutte le detrazioni di cui un contribuente può beneficiare sono superiori all’imposta lorda. In queste situazioni, l’importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

 

Cosa dice la norma fiscale

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo…”

 

Il parere delle Entrate

I tecnici dell’Agenzia delle Entrate nel rispondere all’istanza di interpello, evidenziano che l’art 12 c. 1 lett. c del D.P.R. n. 917/86 prevede una detrazione d’imposta per figli fiscalmente a carico rapportata all’ammontare dei redditi dei genitori.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la possibilità di attribuire la detrazione all’altro genitore in caso di assenza di reddito, stabilita nell’ultimo periodo della disposizione in commento, deve ritenersi applicabile anche in caso di genitori separati o divorziati; la prassi ministeriale (Circolare n. 15/E del 2007 Agenzia delle Entrate) ha affermato il principio secondo cui occorre evitare ingiustificate discriminazioni tra genitori coniugati e genitori separati.

Il documento di prassi ministeriale evidenzia , però, che nel caso di genitori separati, affinché l’unico genitore titolare di reddito possa beneficiare della detrazione nella misura del 100% occorre che, secondo quanto previsto dall’articolo 12, primo comma, lettera c, del DPR 917/86, sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione ed al successivo riversamento dell’importo spettante al genitore che non può fruire del beneficio.

La circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, par. 1.4.5 ha chiarito che, nel caso di separazione o divorzio tra i coniugi e di affidamento congiunto dei figli, la detrazione è ripartita nella misura del 50% per ciascun genitore, salvo un diverso accordo fra le parti che attribuisca l’intera detrazione al genitore che ha il reddito più elevato. Inoltre, in caso di imposta incapiente del genitore che ha diritto alla detrazione è prevista la possibilità di devolvere in favore dell’altro genitore la detrazione non fruita per incapienza anche parziale dell’imposta e quest’ultimo, salvo diverso accordo, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione o in caso di affidamento congiunto un importo pari al 50 per cento.

 

20 gennaio 2011

Federico Gavioli