La notifica delle sentenze tributarie

Analisi degli aspetti problematici della notificazione delle sentenze tributarie emersi dopo l’approvazione della manovra correttiva 2010

notifica sentenze tributarieIl presente lavoro vuole offrire un contributo in tema di aspetti problematici sulla notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie ex articolo 38, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 al fine di chiarire le insidie processuali derivanti dal corretto utilizzo dell’istituto de quo.

L’articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto ha innovato la disciplina in tema di notificazione della sentenza, contenuta nell’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992. L’articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha modificato – a decorrere dal 26 marzo 2010 – la disciplina in tema di notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie di cui al comma 2 dell’articolo 38 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In particolare, la nuova disposizione ha introdotto la possibilità di notificare la sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnativa, avvalendosi delle medesime modalità previste per gli altri atti del processo tributario dall’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le nuove modalità di notificazione delle sentenze delle Commissioni tributarie provinciali e regionali si applicano a partire dal 26 marzo 2010, data di entrata in vigore del decreto, anche in relazione a sentenze già depositate alla predetta data.

Nell’ipotesi in cui la notifica dell’interessato avviene anche mediante consegna diretta all’Ufficio, ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992, l’atto viene consegnato “all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia”.

Nella prassi operativa, la ricevuta della consegna dell’atto eseguita presso l’Ufficio è costituita dal “Modello 8”, che viene rilasciato in duplice copia, di cui una è consegnata al contribuente e l’altra viene unita all’atto ricevuto, mediante spillatura.

L’Ufficio, oltre all’operazione di materiale unione della propria copia del Modello all’atto ricevuto, provvede contestualmente ad apporre sulla prima pagina di quest’ultimo un timbro a calendario, con il numero di protocollo attribuito all’atto stesso.

Nell’ipotesi in cui il contribuente, in aggiunta al rilascio del Modello 8 richiede, ai sensi del citato comma 3 dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992, un segno di ricevuta sulla copia dell’atto presentato, l’addetto alla ricezione degli atti appone sulla predetta copia il timbro a calendario e la propria firma.

Nell’ipotesi di notificazione effettuata dall’interessato direttamente a mezzo del servizio postale, la sentenza deve essere spedita all’Ufficio in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento.

Nel caso in cui la sentenza è notificata a mezzo posta in busta anziché in plico e non sussistono anomalie o contestazioni sul contenuto della busta la notificazione non è viziata da nullità e ,pertanto, ai fini del computo del termine breve va considerata notificata la sentenza alla data di ricezione della busta. Non può considerarsi inesistente la notifica per il solo fatto che l’atto è stato “imbustato”, allorquando si abbia la prova che tale atto esiste ed ha raggiunto il suo scopo. Tanto nel caso di notificazione mediante consegna diretta che nell’ipotesi di notificazione diretta a mezzo del servizio postale, la sentenza va notificata in copia autentica rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Non assume rilievo ai fini della regolarità della notificazione e, quindi, della decorrenza del termine breve per l’impugnazione neppure la circostanza che l’esemplare della sentenza notificato – in copia autentica o meno – sia privo delle prescritte marche da bollo, ferma restando la necessità della regolarizzazione.

Secondo un preciso(1) orientamento (Cass. 19 maggio 1997, n. 4454),nell’ipotesi di notificazione di una sentenza in copia non autentica la notifica deve ritenersi giuridicamente inesistente; viceversa secondo altro(2) orientamento (Cass. 19 agosto 2004, n. 16317) anche la notifica della sentenza fatta in copia non autentica è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

La notificazione della sentenza va eseguita presso la sede centrale della Direzione provinciale. Tuttavia, anche la notifica effettuata presso l’Ufficio territoriale va considerata idonea alla a decorrenza del termine breve per l’eventuale impugnazione.

 

Nel caso in cui la sentenza della Commissione tributaria viene allegata ad altro atto (i.e. in allegato ad una richiesta di rimborso ex articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992; istanza di acquiescenza ad una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale), il valore giuridico da attribuire a una siffatta allegazione, ai fini della decorrenza dei termini di impugnazione della sentenza deve tener conto dell’insegnamento del giudice di legittimità.

Pertanto , la decorrenza del termine breve d’impugnazione è subordinata alla “conoscenza legale” del provvedimento da impugnare, vale a dire ad una

“conoscenza conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o ch’ella stessa ponga in essere, normativamente ritenuta idonea a determinare ex se detta conoscenza, o tale comunque da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale” (Cass. 1 aprile 2009, n. 7962).

Inoltre, “lo svolgimento d’un’attività processuale direttamente connessa all’avvenuta pronunzia d’una sentenza, o l’esserne stati destinatari” implica necessariamente la legale conoscenza della sentenza stessa e determina, pertanto, la decorrenza del termine breve per l’impugnazione (Cass. 29 settembre 2004, n. 19602).

Quest’ultimo principio, in particolare, può essere invocato per sostenere che la spedizione o la consegna ad un Ufficio dell’Agenzia di una sentenza al fine di ottenere il rimborso del tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto stabilito dalla pronuncia del giudice tributario, ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 19929, realizza un’attività “direttamente connessa all’avvenuta pronunzia” come tale idonea a determinare la decorrenza del termine breve di impugnazione.

Tale effetto(decorrenza del termine breve per l’impugnativa della pronuncia) può, quindi,invocarsi anche nell’eventualità che detta sentenza venga allegata, quale titolo giustificativo, ad una richiesta di rimborso consegnata direttamente all’Ufficio oppure inoltrata allo stesso a mezzo di raccomandata postale (ancorché non in plico o senza avviso di ricevimento).

Giova osservare che secondo il giudice di legittimità (sentenza 9 giugno 2006, n. 13431) nei casi in cui la conoscenza della sentenza da impugnare derivi dal rilascio di copia autentica da parte della cancelleria del giudice a quo o dalla produzione di essa nel procedimento di correzione materiale della decisione da rettificare, “non necessariamente vi è la notificazione di un atto come previsto dall’art. 326, cpv. c.p.c.”.

La proposizione del ricorso per correzione della sentenza ed i relativi atti connessi al procedimento ex artt. 286 e seguenti del codice di procedura civile non possono costituire elementi idonei a far decorrere il termine breve per l’impugnazione della sentenza, non ricorrendo nella specie la notificazione di un atto come previsto dall’art. 326, capoverso, del codice di procedura civile, che non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti, come la presentazione dell’istanza per il procedimento di correzione della sentenza.

Ai fini della decorrenza del termine breve per la impugnazione della sentenza, la notificazione della stessa, non può essere sostituita da forme di conoscenza legale equipollenti (si pensi il ricorrente che precedentemente alla proposizione dell’impugnazione abbia proposto istanza di correzione di errore materiale della sentenza); in particolare ,nell’ipotesi in cui, pendente il termine per impugnare la sentenza della C.T. Regionale con ricorso per cassazione, sia stato proposto alla stessa C.T. ricorso per correzione della sentenza medesima ai sensi degli articoli 287 e 288 del c.p.c., la proposizione di tale ricorso non costituisce atto equipollente alla notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnarla in sede di legittimità (ordinanza n. 19199 dell’8 settembre 2010 della Corte di Cassazione).

Peraltro, la notificazione di un ricorso per revocazione della sentenza è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per l’impugnativa della medesima pronuncia (Cass. sentenza 9 giugno 2006, n. 13431).

Per consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I Sent., 19-06-2007, n. 14267) la notificazione della citazione, per la revocazione di una sentenza di secondo grado, integra nei confronti del notificante conoscenza legale della sentenza agli effetti della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, per cui la tempestività del successivo ricorso per cassazione proposto da detto soggetto deve essere verificata con riguardo non solo al termine lungo dal deposito della sentenza ma anche a quello breve di 60 giorni dalla notifica dell’istanza di revocazione, salvo che il giudice della stessa revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per proporre ricorso per cassazione . articolo 398 comma quattro del c.p.c. (Cass. civ. Sez. V, 06-11-2002, n. 15522).

 

Note

1) La notifica della sentenza fatta in copia non ritualmente spedita dal cancelliere e quindi non autentica è giuridicamente inesistente, posto che la consegna al destinatario, da parte dell’ufficiale giudiziario, di copia conforme all’originale dell’atto da notificarsi costituisce elemento essenziale della notificazione e che la conformità all’originale dell’atto pubblico è certificata dal pubblico depositario autorizzato a spedirne copia ed, in particolare, nel caso di sentenza, dal cancelliere, il quale per sua funzione istituzionale attende al rilascio di copie degli atti giudiziari, attestandone la conformità all’originale (Cass. civ. Sez. lavoro, 19-05-1997, n. 4454).

2) La notifica della sentenza d’appello in copia non autentica è idonea a far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 19-08-2004, n. 16317). La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della certificazione del cancelliere attestante la conformità di tale copia all’originale, atteso il disposto dell’art. 160 c.p.c. che individua i casi dì nullità della notificazione, non incide sulla validità della notificazione e non ne comporta l’inidoneità a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Nella specie la S.C. ha aggiunto che il destinatario dell’atto non aveva addotto alcuna difformità tra il contenuto della copia della sentenza notificata e quello dell’originale (Cass. civ. Sez. lavoro,Ord., 19-08-2004, n. 16317).

 

15 gennaio 2011

Roberto Pasquini