I requisiti per operare con l'estero

per poter effettuare scambi commerciali con altri Paesi Comunitari, gli operatori economici italiani devono possedere alcuni requisiti e, nel contempo, essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate

Per poter effettuare scambi commerciali con altri Paesi Comunitari, gli operatori economici italiani devono possedere alcuni requisiti e, nel contempo, essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate, acquisita la manifestazione di volontà da parte dell’operatore economico di effettuare operazioni intra-comunitarie, verificherà l’esattezza dei dati forniti dall’interessato e in caso positivo, dopo trenta giorni provvederà all’inserimento nell’Archivio informativo V.I.E.S., attraverso il meccanismo del silenzio-assenso.

In caso negativo, l’Ufficio avrà il potere di porre il diniego o di revocare la predetta autorizzazione, qualora nei confronti del contribuente vengano individuati elementi di rischio oppure nel caso di perdita dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Già con il d.l. n. 78/2010, il legislatore all’art. 27 rubricato “Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto alle frodi fiscali”, aveva sottolineato, attraverso un gruppo di esperti antifrode, costituito in seno alla Commissione europea, l’importanza delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alla posizione I.V.A. e, nel contempo individuando gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi I.V.A..

Gli elementi di criticità individuati sono i seguenti:

  • Frammentarietà delle informazioni che i fornitori possono ottenere sulle posizioni I.V.A. dei propri clienti;

  • esecuzione di controlli meramente formali sulle domande di attribuzione delle partite I.V.A. da parte di molti Stati membri;

  • mancato o tardivo aggiornamento del sistema VIES riguardo a partite I.V.A. chiuse.

La norma in commento ha l’obbiettivo di regolare in sede di registrazione ai fini dell’I.V.A., in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate.

L’art. 27 del d.l. n. 78/2010, ha integrato l’art. 35 del D.P.R. n. 633/72 che prevede che nella dichiarazione di inizio attività ai fini dell’I.V.A. occorre esprimere l’eventuale volontà di effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, capo II del d.l. n, 331/93; in particolare nei confronti dei soggetti che manifestano la predetta volontà, l’ufficio può emettere entro trenta giorni, un atto di diniego dell’Autorizzazione ad effettuare le suddette operazioni.

L’agenzia delle Entrate, con provvedimento, ha stabilito i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie.

Il provvedimento attuativo del procedimento di autorizzazione, emanato il 29 dicembre 2010, detta le regole per il diniego o la revoca, prevedendo anzitutto che i soggetti che avviano un’attività nel territorio dello Stato oppure vi istituiscono una stabile organizzazione, qualora intendano effettuare le suddette operazioni, devono esprimere tale volontà compilando il quadro I della dichiarazione di inizio attività modello AA7 o AA9, presentandolo presso l’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda i soggetti non residenti che si identificano ai fini dell’I.v.a. ai sensi dell’art. 35-ter, l’Istanza va presentata presso il Centro operativo di Pescara.

L’Agenzia delle Entrate, acquisita la manifestazione di volontà ad effettuare operazioni intracomunitarie, verifica entro trenta giorni l’esattezza dei dati e dei requisiti oggettivi e soggettivi e, in caso negativo, può emanare nel detto termine un provvedimento di diniego dell’autorizzazione, basato sui seguenti elementi:

  • assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, che comportano la cessazione d’ufficio della partita I.V.A.;

  • assenza dei requisiti che legittimano l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati;

  • analisi del rischio della posizione del contribuente in base ai criteri individuati con il distinto provvedimento del 29 dicembre 2010;

  • riscontro della completezza e dell’esattezza dei dati forniti per l’identificazione I.v.a.;

  • cessazione dell’attività economica, dichiarata dal soggetto o accertata dall’amministrazione;

  • dichiarazione di dati falsi oppure omessa comunicazione di variazioni rilevanti per l’identificazione ai fini I.V.A.;

  • gravi inadempimenti agli obblighi Iva nei cinque periodi d’imposta precedenti;

  • coinvolgimento in frodi fiscali del titolare dell’impresa individuale, del rappresentante legale, degli amministratori, o dei soci;

  • altri elementi di criticità e di rischio in possesso dell’Amministrazione.

Pertanto se non viene notificato il diniego, al trentunesimo giorno dalla manifestazione di volontà, la posizione del contribuente è inserita nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati ad effettuare le operazioni in esame, ai sensi del provvedimento Vies.

I contribuenti potranno verificare l’avvenuto inserimento nella banca dati Vies, attraverso l’interrogazione telematica delle partite I.v.a. abilitate alle operazioni comunitarie. Gli stessi soggetti saranno sottoposti a valutazione periodica dei rischi, ai fini dell’avvio dell’azione di controllo o dell’emanazione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione, che comunque potrà essere adottato anche in base all’esito dell’ordinaria attività di controllo dell’Agenzia.

19 gennaio 2011

Paolo Giovannetti