I controlli delle grandi imprese

i “grandi contribuenti” sono soggetti a metodologie di controllo specifiche: vediamo qual’è la prassi dell’Agenzia delle Entrate per tali verifiche

L’art. 27, cc. 9 e 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto, analogamente a quanto avviene nelle principali amministrazioni fiscali estere, controlli più frequenti e mirati nei confronti delle imprese di più rilevante dimensione ai fini del potenziamento della complessiva azione di contrasto.

Si legge nel provvedimento che tale strategia ha comportato anche una riorganizzazione delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia al fine di favorire specifiche analisi di rischio e conseguenti misure di contrasto dei più rilevanti fenomeni di elusione ed evasione.

Proprio con riguardo ai cosiddetti grandi contribuenti, tenuto conto della elevata pericolosità fiscale riscontrata negli ultimi anni e del rilevante impatto finanziario determinato dalle violazioni riscontrate, è stata prevista un’accurata attività di analisi che, tenendo conto anche del settore produttivo dell’impresa perviene all’attribuzione di un livello di rischio a ciascun grande contribuente, finalizzata a differenziare l’azione di controllo nei confronti di tali soggetti.

Tenuto conto, pertanto, delle esigenze organizzative connesse al graduale potenziamento delle strutture individuate per la gestione del processo di controllo dei contribuenti di più rilevante dimensione, il citato comma 10 ha demandato ad appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate la progressiva riduzione dell’ammontare del volume d’affari o dei ricavi dei soggetti che rientrano in tale platea di contribuenti, che viene definita nella misura di duecento milioni di euro per l’anno 2010.

Ai fini della determinazione di tale ultimo ammontare di volume d’affari o ricavi e della conseguente individuazione dei contribuenti nei confronti dei quali sono espletate le attività di cui ai commi 9, 11 e 12 del predetto articolo 27, si applicano i criteri definiti con il Provvedimento prot. n. 54291 del 6 aprile 2009.

Il cd. Decreto anti crisi: l’esercizio dei controlli sostanziali nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni

Il c.d. Decreto anti crisi (D.L. n. 185/08, conv. in L. n. 2/2009), accanto alle misure economiche dirette al sostegno dei consumi ed al reddito delle famiglie, contiene una serie di interventi fiscali.

Fra queste si possono annoverare certamente quelle concernenti l’esercizio dei controlli sostanziali nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni(1).

L’art. 27, cc. da 9 a 15, del D.L. n. 185/2008, con portata innovativa, ridefinisce la soglia di soggetto di grandi dimensioni, modifica la tempistica dei controlli sostanziali nei confronti degli stessi nonché precisa le attribuzioni dei soggetti competenti per l’esercizio delle attività di controllo.

Il comma 9 del citato art. 27 del D.L. n. 185/08 dispone che “per le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e le dichiarazioni IVA delle imprese di più rilevante dimensione, l’Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l’anno successivo a quello della presentazione”.

Secondo la disposizione in esame, quindi, sui soggetti di grandi dimensioni andrà effettuato un controllo sostanziale con cadenza annuale secondo i criteri di selezione stabiliti al successivo comma 11.

Tale norma rappresenta un elemento di novità rispetto al precedente regime – art. 42 della L.23.12.2000, n. 388 – , che disponeva nei confronti dei soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire (rectius € 25.822.845), che l’attività di controllo sostanziale si sarebbe dovuta esercitare almeno una volta ogni due anni.

Il comma 10 della disposizione legislativa del D.L. n. 185/08, anch’essa di portata innovativa, modifica la soglia di importo del volume d’affari, ricavi o compensi sulla scorta dei quali considerare il soggetto passivo d’imposta un soggetto di grandi dimensioni.

Ed invero, mentre l’art. 42 della L. n. 388/2000 considerava soggetti di grandi dimensioni i contribuenti, alternativamente, con volume d’affari, ricavi o compensi pari a € 25.822.845, il comma 10 dispone adesso che “si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31.12.2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all’attuazione del comma 9”.

Conseguentemente, il legislatore attraverso l’innalzamento della soglia dei soggetti di rilevanti dimensioni ha, per un verso, ristretto la platea dei soggetti rientranti in tale categoria e, per altro verso, ha intensificato la frequenza dei controlli sostanziali: invece che ogni due anni, nell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Il comma 11 dell’articolo 27, del D.L. n. 185/2008 si occupa dei criteri di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo sostanziale, disponendo che “il controllo sostanziale previsto dal comma 9 è realizzato in modo selettivo sulla base di specifiche analisi di rischio concernenti il settore produttivo di appartenenza dell’impresa o, se disponibile, sul profilo di rischio della singola impresa, dei soci, delle partecipate e delle operazioni effettuate, desunto anche dai precedenti fiscali“.

Nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo l’Amministrazione Finanziaria dovrà svolgere un esame comparativo della pericolosità fiscale del soggetto desunta dal settore produttivo di appartenenza, della composizione societaria ovvero degli eventuali precedenti fiscali.

Tale indicazione ricalca quanto già precedentemente affermato in documenti di prassi (cfr. C.M. n. 2/2007 e C.M. n. 6/2008) che esortavano già gli uffici periferici ad una selezione dei soggetti che tenesse conto dell’analisi del rischio di pericolosità fiscale del soggetto.

Il controllo finalizzato anche all’interpello

Il legislatore, inoltre, finalizza il controllo sostanziale sui soggetti di rilevanti dimensioni anche rispetto delle risposte alle istanze di interpello presentate dagli stessi soggetti.

Il comma 12, dell’articolo 27, del D.L. n. 185/2008, ha previsto che “le istanze di interpello di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 21, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, proposte dalle imprese indicate nel precedente comma 10 sono presentate secondo le modalità di cui al D.M. 13 giugno 1997, n. 195, ed il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta viene verificato nell’ambito del controllo di cui al precedente comma 9“.

Il controllo nei confronti dei soggetti di rilevanti dimensioni, quindi, oltreché diretto al normale rispetto della normativa fiscale risulterà funzionale alla verifica della conformazione del contribuente alle risposte delle istanze di interpello per così dire ordinario (art. 11 della L. n. 212/2000), disapplicativo (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973) nonché a quello reso dal Comitato Consultivo per l’applicazione delle norme antielusive.

Il provvedimento del 2009

Con provvedimento prot. 2009/189542 del 16 dicembre 2009 del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate è stata disposta la riduzione del parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione ai sensi dell’art. 27, c. 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2010, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a duecento milioni di euro.

L’ultimo provvedimento di riduzione del 2010

Con provvedimento prot. 181850 del 20 dicembre 2010 del Direttore generale dell’Agenzia delle Entrate è stata ulteriormente disposta la riduzione del parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione ai sensi dell’articolo 27, comma 10 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d’affari o ricavi non inferiori a centocinquanta milioni di euro.

Tale valore è utilizzato ai fini dell’individuazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto delle imprese di cui al periodo precedente per le quali l’Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale, di norma, entro l’anno successivo a quello della relativa presentazione, ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del decreto-legge 2 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009 n. 2.

I parametri di individuazione dei soggetti

Ai fini della determinazione del parametro di riferimento per l’individuazione delle imprese di più rilevante dimensione, si applicano sempre i criteri definiti con il Provvedimento prot. n. 54291 del 6 aprile 2009.

In pratica, l’individuazione dei contribuenti, per ciascun periodo d’imposta, è effettuata assumendo, quale parametro di riferimento, il valore più elevato tra i seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d’imposta:

a) ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. A – b del T.U. n. 917/86;

b) ammontare lordo complessivo dei compensi derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 53, c. 1, T.U. n. 917/86;

c) volume d’affari ai sensi dell’art. 20 del D.P.R.n.633/72.

Per gli enti creditizi e finanziari, ai fini dell’individuazione del parametro di riferimento indicato è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle dichiarazioni fiscali relative a ciascun periodo d’imposta:

i) interessi attivi e proventi assimilati;

ii) proventi di azioni o di quote rappresentative di partecipazioni ad organismi di investimento collettivo;

iii) commissioni attive;

iv) profitti da operazioni finanziarie;

v) altri proventi di gestione.

Per le imprese di assicurazione, ai fini dell’individuazione del parametro di riferimento è, altresì, considerata la sommatoria dei seguenti dati indicati nelle relative dichiarazioni fiscali:

i) premi di competenza e premi dell’esercizio;

ii) altri proventi tecnici.

Nel caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il parametro di riferimento determinato come sopra è individuato assumendo il valore più elevato tra i dati indicati nella dichiarazione dei redditi ed il volume d’affari dichiarato per l’anno precedente a quello di chiusura del periodo stesso.

In relazione ai periodi d’imposta per i quali non sono scaduti i termini di presentazione delle relative dichiarazioni fiscali e fino al novantesimo giorno successivo al termine stesso, il parametro di riferimento determinato sulla base dei criteri di cui sopra è individuato tenendo conto dei dati indicati nell’ultima dichiarazione fiscale presentata.

Nei casi di omessa presentazione delle dichiarazioni, all’espletamento delle attività previste, provvedono le strutture dell’Agenzia già competenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto, così come nei casi in cui l’individuazione dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiore a cento milioni di euro sia rilevata in sede di accertamento.

Nei casi di dichiarazioni fiscali prive dei dati rilevanti per la determinazione del parametro di riferimento, ovvero contenenti dati inesatti, la Direzione Centrale Accertamento ha facoltà di individuare i contribuenti a seguito del riscontro dell’ammontare del volume d’affari, dei ricavi e dei compensi, effettuato sulla base dei dati di bilancio e di qualsiasi ulteriore informazione a disposizione dell’Agenzia, ad eccezione di quanto rilevato in sede di accertamento.

Dell’esito dei riscontri, ivi inclusa l’individuazione delle strutture cui sono demandate le attribuzioni di controllo, l’Agenzia dà comunicazione al contribuente interessato.

Nota

1) Sul punto crfr. ANTICO-FARINA, “Controlli nei confronti dei soggetti di grandi dimensioni. Novità del D.L. n. 185/2008”, in “La Settimana fiscale”, n. 2/2009, pag. 31.

28 gennaio 2011

Gianfranco Antico