Comunicazione telematica operazioni d'importo superiore a 3.000 euro

la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA è diventata operativa; tale obbligo, che ricorda il vecchio elenco clienti fornitori, avrà un impatto importante nella gestione amministrativa dei contribuenti…

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA è diventata operativa.

I soggetti obbligati al nuovo adempimento dovranno trasmettere, già con riferimento all’anno 2010, le informazioni richieste con riferimento alle operazioni, soggette a fatturazione, il cui valore (base imponibile) sia pari o superiore ad € 25.000,00 entro il 31 ottobre 2011.

A regime l’adempimento interesserà tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, ancorché non soggette a fatturazione, il cui importo sia non inferiore ad € 3.000,00 (€ 3.600,00 per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione).

E’ con la pubblicazione del provvedimento attuativo del 22 dicembre 2010 che l’Agenzia delle Entrate delinea, con maggiore precisione, il perimetro soggettivo di applicazione del nuovo adempimento introdotto all’articolo 21 del D.L. 78/2010.

Le disposizioni attuative emanate dall’Agenzia delle Entrate fanno emergere che oggetto della comunicazione non saranno solo le operazioni effettuate tra soggetti passivi IVA, vale a dire in via generale quelle documentate mediante emissione della Fattura, ma anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati. Queste ultime saranno soggette a specifica procedura relativamente alla raccolta delle informazioni da trasmettere nell’ambito della comunicazione telematica.

Per quanto finora espresso, principalmente rileva l’importanza di ben inquadrare l’ambito dei soggetti obbligati al nuovo adempimento.

Tuttavia è d’obbligo premettere che il provvedimento, al fine di graduare l’attuazione del novellato adempimento, prevede l’esclusione dalla disciplina in argomento delle operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione effettuate fino al 30 aprile 2011; inoltre, per il solo anno solare 2010, è previsto che la soglia limite di legge (importo non inferiore ad € 3.000,00) sia elevata ad € 25.000,00.

Conseguentemente si evidenziano due aspetti: in primo luogo, per l’anno 2010 il modello di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA dovrà comprendere le sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione il cui importo (base imponibile) sia pari o superiore ad € 25.000,00; in secondo luogo, le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011, sono escluse dall’obbligo a prescindere dall’importo delle stesse.

Pertanto i soggetti passivi che operano al dettaglio dovranno organizzare le proprie certificazioni in modo funzionale all’adempimento della comunicazione telematica, a far corso dalle operazioni che saranno poste in essere a decorrere dal 1° maggio 2011.

Tanto premesso si esamina l’ambito soggettivo di applicazione del nuovo adempimento.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, stabilisce che sono obbligati alla comunicazione Telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA tutti i soggetti passivi ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

Sono quindi obbligati al nuovo adempimento tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni di cui agli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, a prescindere dalla natura giuridica e dal regime contabile e di determinazione dell’imposta dai medesimi adottati.

Tuttavia occorre precisare che le persone fisiche si considerano soggetti passivi IVA, quindi obbligati all’adempimento in argomento, limitatamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio di tali attività di impresa, arti o professioni; talché le operazioni estranee alla propria attività di impresa, arte o professione, non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto e pertanto non rilevano ai fini delle disposizioni in argomento.

Si ricorda, inoltre, che al di fuori delle ipotesi di società di comodo, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle società commerciali (art.4 comma 2 lettera a) DPR 633/72), si considerano sempre svolte nell’esercizio d’impresa; ragione per cui tali soggetti sono, in senso generale, sempre tenuti alla trasmissione della comunicazione telematica con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA dai medesimi poste in essere.

Anche gli enti e le associazioni commerciali (art. 4 comma 2 lettera b) DPR 633/72) sono obbligati in ordine al nuovo adempimento con riferimento ad ogni cessione di beni o prestazioni di servizi poste in essere; invece, per quanto agli enti non commerciali (art. 4 comma 4 del DPR 633/72), questi dovranno adempiere al nuovo obbligo limitatamente alle operazioni poste in essere nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

Il provvedimento non lo precisa, ma risulta evidente che il nuovo adempimento interessi i soggetti passivi IVA residenti nel territorio dello Stato (e pertanto anche le stabili organizzazioni in Italia per le operazioni direttamente dalle medesime poste in essere, i rappresentanti fiscali, i soggetti che operano mediante identificazione diretta, i curatori fallimentari per le società fallite etc.).

Poiché il provvedimento non disciplina ipotesi di esonero, ne deriva che obbligati al nuovo adempimento sono tutti i soggetti passivi IVA che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad € 3.000,00, ivi inclusi, ad esempio, i soggetti che si avvalgono della dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti; coloro che operano nei confronti di soggetti non residenti, laddove l’operazione effettuata o ricevuta sia rilevante ai fini IVA nel paese Italia; i contribuenti che adottano particolari regimi di determinazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Tra quest’ultimi vanno menzionati i contribuenti minimi i quali, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 109 della Legge 244/2007 e del provvedimento attuativo del 22 dicembre 2010, non risultano esclusi dalla comunicazione telematica delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad € 3.000,00.

Necessaria, tuttavia, l’interpretazione che sarà espressa dall’Amministrazione Finanziaria circa l’eventuale assimilazione, per analogia, dell’adempimento in argomento a quello inerente l’invio dell’elenco clienti e fornitori di cui all’articolo 8 bis comma 4 bis del DPR 322/98 che, come previsto dal comma 109 della legge 244/2007, era specificatamente escluso per i contribuenti minimi.

Non sussistono dubbi invece circa le operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti che applicano il particolare regime dei minimi, giacché la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA dovrà avere ad oggetto tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate a prescindere dal destinatario di tali operazioni (sia esso soggetto passivo che privato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto).

Per quanto alle operazioni rese dai contribuenti minimi e all’obbligo di comunicazione di queste da parte dei soggetti destinatari, torna di assoluta utilità il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare 13/2008, punto 3.13, in ordine al soppresso elenco clienti e fornitori, con la quale precisava che i contribuenti minimi, ancorché privi del diritto di rivalsa e del diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, sono comunque titolari di ordinaria partita IVA. Pertanto, occorre ritenere che gli stessi non sono estranei al regime IVA, dunque le operazioni effettuate dai medesimi, ancorché senza applicazione dell’IVA, devono essere incluse nella comunicazione telematica predisposta dai soggetti obbligati alla loro presentazione.

Ne consegue che i soggetti passivi IVA obbligati alla comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA dovranno comprendere tra le operazioni da trasmettere anche le operazioni, rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad € 3.000,00, aventi ad oggetto acquisti di beni e/o di servizi effettuati e/o ricevute dai contribuenti minimi.

Dal quadro normativo risulta, in sostanza, che tutti i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti alla comunicazione telematica delle operazioni “rilevanti ai fini IVA” il cui importo sia superiore alle soglie di legge a prescindere dal regime di determinazione dell’imposta adottato.

26 gennaio 2011

Mario Agostinelli