Accertamento basato sui conti dei dipendenti

l’utilizzazione dei dati dei conti correnti bancari non può essere limitata ai conti formalmente intestati all’ente, società di capitali, ma riguarda anche quelli formalmente intestati a soci e amministratori

La Corte di Cassazione con la pronuncia n. 20197/2010 considera legittimo l’accertamento IVA a carico di una S.p.a., basato sui movimenti del conti correnti bancari intestati formalmente a singoli soci e ad alcuni dipendenti.

La Corte Suprema, con la sentenza in commento ribadisce il principio secondo il quale, l’utilizzazione dei dati dei conti correnti bancari non può essere limitata ai conti formalmente intestati all’ente, società di capitali, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, se l’Amministrazione può provare la natura fittizia dell’intestazione e la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi anche con semplici presunzioni.

Nel caso considerato, in seguito a ispezione condotta dalla G.diF., l’Ufficio fiscale contestava l’omessa fatturazione IVA, con recupero di imposta evasa, penalità ed interessi.

La Guardia di finanza aveva raccolto elementi come polizia giudiziaria che, sono stati poi utilizzati in sede tributaria dopo averne ottenuto l’autorizzazione dal giudice penale inquirente, poiché durante l’indagine, erano stati rintracciati versamenti “senza titolo” su conti correnti bancari, intestati ai soci ed ai dipendenti.

Dall’esame dei conti correnti, dunque, risultava che su di essi erano affluiti versamenti dei quali gli intestatari dei conti non avevano saputo dare spiegazione, infatti, i soci convocati non avevano aderito all’invito, ed i due dipendenti avevano dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza del conto a lui intestato e di non essere in grado di fornire alcuna giustificazione o documentazione a supporto delle operazioni che ne risultavano.

L’Ufficio, partendo da tali circostanza che costituivano, dunque, per l’Ufficio stesso, presunzioni gravi, precise e concordanti del fatto che i conti rispecchiassero attività aziendali non dichiarate, notificava alla società per azioni una rettifica in materia di Iva, contestando il maggiore imponibile emerso, con il conseguente recupero della correlata imposta.

I giudici di merito hanno considerato positive le rimostranze del contribuente in quanto hanno ritenuto che l’ufficio abbia utilizzato impropriamente la metodologia accertativa, operando con un avviso di rettifica ai sensi dell’articolo 54 del Dpr 633/1972 al posto dell’accertamento induttivo ex articolo 55, ancora si precisa che l’ufficio non ha provato l’ipotesi considerata, poiché non c’è stato riscontro “del presunto collegamento tra le movimentazioni bancarie dei soggetti sottoposti a indagine e le operazioni d’impresa poste in essere dalla società comparente”.

La Corte di cassazione modifica i giudizi di prime cure, sottolineando che le operazioni di conto intestate ai soci o ai dipendenti, erano legittime, comportando la rettifica operata a carico della società per gli afflussi ingiustificati sui conti bancari “fittiziamente” intestati a tali soggetti.

Con la pronuncia in esame, la Corte confermato principi importanti come:

  • la validità dell’autorizzazione a trasmettere la documentazione penale concessa dopo che i dati siano stati utilizzati nel processo tributario. L’autorizzazione è per la riservatezza delle indagini penali e dunque nessuna rilevanza poteva essere ricollegata dal giudice tributario all’incompetenza dell’organo a concedere l’autorizzazione;

  • la legittimità dell’utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari non condizionata dalla instaurazione del contraddittorio con il contribuente dalla fase dell’accertamento, facoltà dell’Amministrazione finanziaria secondo gli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972.

La Corte, dunque, accoglie le motivazioni dell’Amministrazione riguardanti la non valutazione da parte del giudice del riesame delle circostanze lette come presunzioni gravi, precise e concordanti dipendenti dai conti frutto di attività societarie non dichiarate.

Ai sensi dell’art. 51, primo comma, del D.P.R. 633/1972, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli formalmente intestati ai soci, amministratori o procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati“: la Corte precisa che il giudice d’appello non ha valutato le lacune del contribuente nel fornire la prova liberatoria contro le insinuazioni dell’Amministrazione finanziaria.

L’Amministrazione era orientata alla desunzione che sui conti si movimentassero operazioni della società.

La Corte di Cassazione ricorda che l’utilizzo di dati dei conti correnti bancari formalmente intestati a terze persone, dei quali l’Amministrazione provi che concernono il contribuente soggetto ad accertamento, non costituisce applicazione del metodo di indagine induttivo

7 gennaio 2010

Sonia Cascarano