Senza scontrino si chiude sempre

se il contribuente omette per 3 volte in un quinquennio di emmetere lo scontrino fiscale, allora è obbligatoria la chiusura dell’attività come sanzione accessoria

Con sentenza n. 22976 del 12 novembre 2010, la Corte di Cassazione ha ribadito la sua posizione in ordine ai rapporti tra definizione in via breve e chiusura dell’esercizio.

Per i giudici del Palazzaccio, “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, secondo il consolidato orientamento di questa, l’art. 12, comma 2, del D.Lgs 18 dicembre 1997, n.241, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, comma 3, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n.472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”.

 

Analisi giurisprudenziale

La giurisprudenza della Corte è ormai assolutamente uniforme: la licenza va sospesa comunque.

Con sentenza n. 24012 del 13 novembre 2009 (ud. del del 7 ottobre 2009) la Corte di Cassazione aveva già affermato il principio secondo il quale l’art. 12, c. 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 16, c. 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (Cass. nn. 2439/2007, 25468/2007, 25671/2008).

Detto principio era stato già affermato dalla stessa Corte di Cassazione che, con sentenza n. 19626 dell’11 settembre 2009 (ud. 26 maggio 2009), aveva confermato la chiusura dell’esercizio, anche se il trasgressore provvede al pagamento in via breve.

Tale sentenza è conforme rispetto all’orientamento espresso dalla Corte nella sentenza 5 febbraio 2007, n. 2439, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 12, comma 2, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione”.

Antecedentemente, con pronunciamento n. 10960 del 13 maggio 2009 (ud. del 16 gennaio 2009), la Corte aveva confermato che, nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l’art. 12, D.Lgs. n. 471/1997 costituisce norma speciale rispetto al disposto del successivo art. 16 e, conseguentemente, la sanzione della sospensione della licenza, dell’autorizzazione all’esercizio, o dell’esercizio dell’attività nell’ipotesi di tre violazioni accertate nel corso del quinquennio, è irrogabile anche in dipendenza di definizione agevolata. Infatti, osserva la Corte, “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 (ove si prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale) ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (v. Cass., 20/10/2008, n. 25468; Cass. 24/10/2008, n. 25671; Cass., 05/02/2007, n. 2439)”.

Ed ancora, con sentenza n. 14669 del 17 giugno 2010 (ud. del 15 aprile 2010) la Corte di Cassazione ha confermato la posizione dell’Amministrazione finanziaria, accogliendo l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, c. 2 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, c. 3, sostenendo che erroneamente la sanzione accessoria sarebbe stata ritenuta inapplicabile nella specie in relazione al fatto che l’autore dell’illecito si era avvalso della definizione agevolata). Per la Corte, è manifestamente fondato il motivo addotto alla luce della giurisprudenza di legittimità, “secondo la quale il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2, prevedente la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale, ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (v. Cass. n. 2439 del 2007, nonchè nn. 25468 e 25671 del 2008)”. Il contribuente, inoltre, è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00 di cui Euro 900,00, oltre spese generali e accessori di legge.

 

La norma

Nel momento in cui i verificatori constatano l’infrazione e l’ufficio notifica l’atto di contestazione, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (60 gg. più eventuale sospensione dei termini di 45 gg.), il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive.

In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18, del D.Lgs.n.472/97.

L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

In deroga all’art.19, c. 7, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – norma che prevede l’esecuzione delle sanzioni quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo -, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.

 

Il pensiero dell’Amministrazione Finanziaria

Il principio affermato ancora una volta dalla Corte di Cassazione nella sentenza qui in rassegna – ultimo arresto sul punto – è conforme al pensiero dell’Amministrazione finanziaria, espresso attraverso la R.M. n. 150/E del 4 luglio 2007, e ancor prima al punto 4 della circolare n.1/E del 19 gennaio 2007, e dalla circolare n. 23/E del 25 gennaio 1999.

La sanzione della sospensione in questione è disposta “anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato D.Lgs. n. 472 del 1997“, riprendendo in tal modo la medesima previsione contenuta nel precedente testo dell’art. 12, c. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero all’esercizio dell’attività medesima “va essenzialmente applicata quand’anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria“.

Tale posizione si fonda sull’interpretazione letterale del comma 2 dell’art.12 del D.Lgs. n. 471 del 1997, rimasto sostanzialmente immutato sul punto, in base al quale “la sospensione di cui si tratta è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997”.

Ne deriva che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’art.16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 non può giocare per la sanzione in esame, in quanto quest’ultima gode di una disciplina speciale.

Pertanto, l’irrogazione della sanzione prevista dall’art.12, c. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 non è impedita dalla definizione agevolata disciplinata dall’art.16 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Il coordinamento dell’art.12, c. 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 con l’art.16, c. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 deve essere risolto mediante il criterio della specialità. Più esattamente, “la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica. Pertanto, l’irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata“.

La stessa Cassazione, con sentenza n. 22459 del 25 giugno 2008 (dep. il 5 settembre 2008) era nuovamente intervenuta in ordine all’applicazione della sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività per mancata emissione dello scontrino fiscale – ex art. 12, del D.Lgs. n. 471/1997 – sostenendo che non trovava preclusione nell’applicazione la definizione agevolata di cui all’art. 16, D.Lgs. n. 472/1997. La Corte osservava che ha già convincentemente precisato – precedentemente – che, “in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 12, comma 2 – il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio ovvero dell’esercizio dell’attività medesima nel caso in cui siano state accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta o lo scontrino fiscale – ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, cosicché l’irrogazione di detta sanzione non è impedita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione (v. Cass. n.2439/07)”.

 

15 dicembre 2010

Francesco Buetto