Prova della corretta notifica

è l’Agente della riscossione che deve dimostrare di aver correttamente notificato la cartella di pagamento al contribuente

Intervento

Il combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 26, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che sia l’agente della riscossione chiamato ad assolvere l’onere probatorio circa il contenuto delle cartelle di pagamento e/o degli atti della riscossione indirizzati nei confronti del contribuente nonché della ritualità e tempestività della loro notificazione. È il Concessionario della riscossione che deve dimostrare di aver notificato la cartella di pagamento(1). L’agente della riscossione, infatti, deve dare la prova sia del fatto che la procedura sia andata a buon fine che della circostanza che il contribuente ne abbia correttamente preso visione. È quanto emerge dall’ordinanza 22041/10 con cui la Cassazione ha confermato il giudizio d’appello che aveva accolto il ricorso del contribuente contro alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto.

Riflessioni

Orbene, la notificazione al contribuente. riveste delicatezza e rilevanza assoluta, in quanto è solo da tale momento che il contribuente prende giuridica conoscenza della pretesa contenuta nella cartella (e del relativo ruolo) ed è solo da tale momento che iniziano a decorrere i termini per l’effettuazione di tutte le conseguenti attività consentite dalla legge. Infatti, dalla notifica della cartella di pagamento, comincia a decorrere il termine di impugnativa. Dalla notificazione decorre il termine perentorio di 60 giorni per l’impugnazione dell’atto, proponibile dall’interessato per evitarne la definitività.

Per il destinatario la notificazione precisa il momento dal quale egli è posto in condizione di conoscere l’atto ed il suo contenuto ed eventualmente di contestarlo.

La natura sostanziale della notifica della cartella di pagamento: in quanto atto recettizio, per essere efficace deve essere portato a conoscenza del destinatario. In tal caso, quindi, la notifica, rituale in quanto effettuata ai sensi degli articoli 26, D.P.R. n. 602/1973 e 60, D.P.R. n. 600/1973, è una fase essenziale del perfezionamento dell’atto. Il mancato rispetto delle regole fissate dalla legge in relazione alle diverse forme di notificazione comporta un vizio del relativo procedimento, determinandone l’inesistenza, la nullità(2) o l’irregolarità. Occorre distinguere i vizi di invalidità delle operazioni di notificazione in riferimento ai soggetti destinatari ed ai consegnatari degli atti, al luogo in cui la notifica è stata effettuata, al soggetto notificatore, agli adempimenti previsti dalla legge per la procedura seguita. Dalla qualificazione del tipo di vizio derivano importanti conseguenze in relazione alla sanatoria, espressamente prevista ex art. 156 c.p.c. per i vizi di nullità. La presentazione del ricorso da parte del contribuente è idonea a sanare la nullità della notifica dell’atto, ma non l’omessa notifica di atti presupposti a quello irregolarmente notificato (Cassazione sentenza n. 15849 del 12 luglio 2006). La cartella esattoriale può essere impugnata per omessa od invalida notificazione di un atto presupposto, quale l’avviso di accertamento, di rettifica o liquidazione, vizio procedimentale che determina l’invalidità della cartella stessa, anche se non viene impugnato l’atto presupposto, attraverso la deduzione di vizi propri di quest’ultimo; l’impugnazione della cartella per vizio della notifica dell’atto presupposto non può dar luogo a sanatoria di tale vizio (Cassazione sentenza n. 20098 del 18 settembre 2009). In effetti, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, c. 3, non impone al contribuente alcun onere di impugnare cumulativamente l’atto successivo e l’atto presupposto del quale sia stata omessa la notificazione (come emerge con chiarezza dall’uso del verbo “consentire”), e nemmeno suggerisce un simile percorso di contestazione: una siffatta interpretazione sarebbe in patente contraddizione con la ratio del nuovo processo tributario, che è ispirato alla tutela dei diritti del contribuente (e in particolare dell’inalienabile diritto di difesa), nel quadro di una assimilazione ai caratteri del processo civile, nonchè con i principi “forti” che caratterizzano l’attuale sistema tributario nella direzione di un “riequilibrio” delle posizioni delle parti in contraddittorio, alla luce della L. 27 luglio 2000, n. 212 (Cass., 25 luglio 2007, n. 16412). Alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite del giudice di legittimità (Sent. n. 5791 del 12 febbraio 2008 dep. il 4 marzo 2008 della Corte Cass., SS.UU.) la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere ed a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l’atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all’eventuale successiva azione dell’amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l’emanazione e la notificazione dell’atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest’ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Con la conseguenza che spetta al giudice di merito – la cui valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell’atto consequenziale in base all’una o all’altra opzione; compete al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che nel primo caso deve verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia deve riguardare l’esistenza o no di tale pretesa (Cassazione sentenza n. 18356 del 3 luglio 2008). In definitiva, costituisce principio consolidato l’affermazione secondo cui l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale vizio, l’atto consequenziale notificatogli (Sent. n. 1024 del 26 ottobre 2007 dep. il 18 gennaio 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria). Nel processo tributario, l’accertamento in ordine alle modalità seguite al fine dell’effettuazione della notificazione della cartella esattoriale (che è un atto extra processuale) costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solamente per vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., c. 1, n. 5. (Cass. n. 21353/2004). Giova, infine, rilevare che in sede di impugnazione della cartella esattoriale, preceduta da valida notificazione dell’avviso di accertamento, non impugnato, possono essere dedotti soltanto i vizi propri della cartella medesima (Cass., 25 gennaio 2006, n. 1434).

Note

1)La notifica della cartella esattoriale è invalida se l’Ufficio non prova la ricezione della raccomandata (Cass. civ. Sez. V, 18-03-2009, n. 6510). La prova del rispetto dei termini perentori di notifica, in caso di contestazione, deve essere data dall’ente impositore (Cass. civ. Sez. V, 21-07-2006, n. 16826). Tale soluzione è coerente coi principi enunciati dallo Statuto del contribuente in tema di trasparenza e buona fede da parte dell’Amministrazione, non potendosi imporre al contribuente di provare fatti che emergono dai documenti in possesso della stessa Amministrazione (Cass. civ.Sez. V, 09-05-2003, n. 7093). La notifica della cartella esattoriale è invalida se l’Ufficio non prova la ricezione della raccomandata. Lo ha precisato la Corte di Cassazione, ricordando che, in caso contrario, sarebbe violato l’articolo 140 del Codice di Procedura Civile. La Suprema Corte ha così cassato quanto affermato dall’Amministrazione, che sosteneva che l’omessa produzione dell’avviso di ricevimento non avesse alcuna rilevanza ai fini del perfezionamento della notifica (Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 18/03/2009, n. 6510).

2) In tema di riscossione, ove nella relazione di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella di pagamento sia indicato solo il nome del consegnatario ma non il suo rapporto con il destinatario, a norma dell’art. 160 del codice di procedura civile, la notificazione è nulla se non sono state effettivamente osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia e non anche se la relazione di notificazione non contiene le indicazioni necessarie per dimostrare che tali disposizioni sono state osservate. Tuttavia tali indicazioni, prescritte dagli artt. 149 c.p.c. e 7, c. 4, della L. 20 novembre 1982, n. 890, ma per l’inosservanza di tale prescrizione non è comminata la nullità sicché essa, ai sensi dell’art. 156 del c.p.c., non può essere dichiarata dal giudice, qualora il destinatario non abbia contestato specificamente che la persona alla quale la copia è stata consegnata non era con lui in alcuno dei rapporti richiesti dalla legge per la validità della notificazione. In caso contrario la sussistenza di tale rapporto deve ritenersi ammessa per non contestazione specifica e quindi non ha bisogno di essere provata (Cassazione Sent. n. 19733 del 11 maggio 2010 (dep. il 17 settembre 2010).

17 dicembre 2010

Angelo Buscema

Sent. n. 19733 del 11 maggio 2010 (dep. il 17 settembre 2010)

Cassazione – Sezione tributaria – ordinanza 6 luglio – 28 ottobre 2010, n. 22041
Fatto e diritto

Premesso che il relatore ha depositato la seguente relazione: “1. La Serit Sicilia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 223/16/07, depositata in data 23.1.2008, con la quale è stato accolto l’appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado della CTP di Siracusa con cui era stato rigettato il ricorso della stessa contribuente avverso alcuni avvisi di mora ed intimazioni di pagamento per tasse auto. La contribuente si è costituita con controricorso. 2) La ricorrente ha lamentato con l’unica doglianza la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 4 dpr 602/73, e dell’art. 2697 cc, concludendo la censura con il seguente quesito: “statuisca l’Ecc.ma Corte che la relata di notifica eseguita dal messo notificatore/ufficiale di riscossione, staccata dal plico chiuso e sigillato contenente la cartella esattoriale in un unico originale consegnato al destinatario, si sostanzia nella matrice di cui all’art. 26 comma quarto del dpr n. 602/73, costituendo pertanto prova dell’avvenuta notifica della cartella di pagamento”; 3) ciò premesso, deve osservarsi che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata, la ragione, posta dalla CTR a base della decisione, si fonda su un duplice ordine di profili, il primo dei quali è costituito dalla considerazione che “per tre avvisi e due intimazioni si è anche accertata l’inesistenza o irritualità della notifica” mentre il secondo è rappresentato dal rilievo che “la Concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova, in violazione del combinato disposto degli artt. 2697 cc e 26 quarto comma del dpr n. 602/1973, dell’effettivo contenuto delle cartelle che sono state notificate. In altri termini, questo Collegio è stato edotto del solo fatto che sono state notificate alcune cartelle, ma non è stato posto in condizione di sapere esattamente quali (perché la Concessionaria non le ha prodotte)”. Tutto ciò considerato, appare evidente come il quesito formulato sia incompleto, eludendo una delle autonome rationes decidendi della decisione impugnata, laddove il quesito deve essere invece formulato in termini esaustivi rispetto ai punti nodali della decisione senza costringere il giudice di legittimità a ricercare la conferenza della censura attraverso l’estesa lettura dell’intero ricorso, giacché, altrimenti, verrebbe a vanificarsi la ratio dell’innovazione normativa di cui all’art. 366 bis cpc. E ciò, senza considerare che nella specie la ricorrente, anche nell’intero corpo del ricorso, ha omesso di affrontare la questione relativa alla mancata prova delle cartelle effettivamente notificate, costituenti gli atti presupposti degli avvisi di mora e delle intimazioni di pagamento successivamente inviati. Ed è appena il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare idonee a contrastare la motivazione della sentenza, devono correlarsi con la stessa, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio in quanto inammissibile”; considerato che il Collegio ha condiviso le considerazioni contenute nella relazione, ritualmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori; ritenuto che nella specie difettano i requisiti indicati e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ritenuto che a tale declaratoria segue la condanna della ricorrente alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in euro 1.600,00 di cui euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.