Nuovo sistema di sorveglianza finanziaria

dal primo gennaio 2011 si rafforza il sistema di sorveglianza finanziaria europea…

Con l’accordo del 2 settembre fra i negoziatori in rappresentanza del Parlamento e del Consiglio europeo, si definisce un nuovo sistema di sorveglianza finanziaria, basato su Enti di supervisione europea ed un Comitato europeo sul rischio sistemico, stabilendo così, una nuova governance europea.

L’accordo così come presentato, rafforza il sistema di sorveglianza finanziaria europea e tutto il processo di riforma economico-finanziaria dell’Unione Europea, considerando l’urgenza della situazione.

L’importanza dell’accordo è ancor più ragguardevole se si nota come il nuovo sistema potrà già essere operativo a partire dal 1° gennaio 2011.

Il nuovo sistema di sorveglianza finanziaria, considera, come principi fondamentale quello secondo cui le autorità dell’UE devono essere dotate di nuovi poteri per risolvere dispute fra le autorità nazionali di sorveglianza e per vietare prodotti e attività finanziarie rischiose per la stabilità del sistema finanziario europeo.

L’intero sistema si basa su una rete di autorità di vigilanza nazionali e di nuove autorità europee come gli Enti di supervisione europea o ESA che, in previsione, saranno tre, con la missione di sorvegliare rispettivamente banche, società di assicurazione e mercati finanziari, ed il Comitato europeo sul rischio sistemico, CERS.

In particolare, l’accordo conferisce agli ESA un ruolo forte nella sorveglianza europea:

  • potranno svolgere un ruolo direttivo per rinvigorire la vigilanza delle transazioni finanziarie internazionali da parte delle autorità dei singoli Paesi;

  • potranno imporre una mediazione giuridicamente vincolante e quindi, mancando un accordo nell’ambito del collegio di sorveglianza in questione, potranno imporre la propria decisione all’ente o agli enti finanziari interessati;

  • il ruolo di mediazione degli ESA non sarà legato alla richiesta dell’autorità di sorveglianza nazionale e sarà, dunque, loro autonomia decidere di intervenire in qualsiasi disputa in qualità di mediatore;

  • gli ESA potranno visione il rispetto, da parte degli enti di sorveglianza nazionali, della normativa europea. In caso di non osservanza della disciplina, gli ESA segnalano l’inosservanza, con l’emissione di istruzioni agli enti nazionali e con indicazioni dirette agli istituti finanziari coinvolti, al fine di sanare la situazione;

  • gli ESA potranno effettuare indagini categorie di istituti o di prodotti finanziari al fine di valutare la pericolosità per gli assetti finanziari europei;

  • ogni tre anni la Commissione Europea redigerà un rapporto, valutando la convenienza di integrare le attività degli ESA, dunque banche, assicurazioni e mercati finanziari, in un’entità unica, dotando gli ESA di ulteriori competenze e poteri;

  • il Parlamento ha un potere di veto sulla nomina dei presidenti degli ESA e il riconoscimento della voce in capitolo riguardo alla definizione di standard tecnici e misure di attuazione. Con questa clausola, il Parlamento europeo dimostra di sottrarre terreno ai singoli Stati nazionali facendo leva sull’accentramento delle competenze tecniche.

Dal 1° gennaio 2011 partirà anche il Comitato europeo sul rischio sistemico:

  • Il CERS individuerà i rischi di natura sistemica e studierà tecniche per prevenire l’impatto sul sistema finanziario dell’UE;

  • potrà effettuare segnalazioni di rischio al fine di evitare l’insorgere di problemi più gravi e, in caso di necessità, raccomandare l’adozione di specifici provvedimenti;

  • il CERS analizzerà le condizioni delle economie degli Stati membri e delle loro relazioni reciproche e le relazioni economiche e finanziarie dell’UE con il resto del mondo;

  • il Comitato non avrà poteri giuridicamente vincolanti. Il CERS è considerato un organo caratterizzato da una composizione di alto livello in grado di influenzare i responsabili politici e le autorità di vigilanza

24 dicembre 2010

Sonia Cascarano