L’annullamento in autotutela estingue il giudizio

in caso di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto ad emettere pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere…

L’annullamento in autotutela estingue il giudizio

In caso di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, il giudice di merito è tenuto ad emettere pronuncia di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ex art. 46 del D Lgs n. 546/1992.

L’importante principio è contenuto nell’ordinanza n. 22376 del 3 novembre 2010 della Corte di Cassazione da cui emerge che la cessazione della materia del contendere fa venire meno la ragione sostanziale della lite allorché sopravviene un fatto che elimina la necessità di un pronuncia sulle domande originarie.

In tema di autotutela, termine mutuato dal diritto amministrativo, emerge che l’amministrazione può annullare o correggere, anche di propria iniziativa, tutti i provvedimenti che risultano illegittimi o infondati, finalizzando la propria azione al conseguimento dell’equità e della trasparenza, nel rispetto dei principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento ex art. 97 Cost. La giurisprudenza amministrativa ha affermato che per le Amministrazioni non sussiste un obbligo specifico di agire in autotutela ogni qual volta il privato lo richieda (Consiglio di Stato 9 novembre 2005, n. 6269); tale principio comunque subisce eccezioni e una di queste è rappresentata dalla materia tributaria dove i tributi rappresentano sempre diritti soggettivi e in tal caso l’amministrazione finanziaria ha l’obbligo di rispondere a ogni richiesta di autotutela(1).

A conferma di ciò la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il diniego di autotutela del fisco è impugnabile dinanzi al giudice tributario(2).

Nel caso di specie il ricorrente ha impugnato alcuni avvisi di accertamento emessi dal comune concernenti la TARSU per l’anno 2002. I giudici di primo grado e di appello hanno ritenuto infondata la pretesa impositiva del comune e quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione eccependo che gli atti di accertamento erano stati già annullati in precedenza.

La Suprema Corte ha ritenuto, in osservanza del principio processualcivilistico ex art. 112 C.p.c. (provvedimento da assumersi d’ufficio), ha ritenuto che in tema di contenzioso tributario e nell’ipotesi di annullamento in autotutela dell’avviso di accertamento, il giudice di merito deve pronunciarsi sull’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere di cui all’art. 46 del D. Lgs n. 546 del 1992. Pertanto il giudice del gravame, alla luce dei principi contenuti nelle predette disposizioni e previo accertamento della delibera comunale, depositata agli atti, attestante l’avvenuto annullamento degli avvisi di accertamenti, doveva procedere a dichiarare l’estinzione del giudizio.

L’art. 46 del D Lgs n. 546/1992 prevede al comma 2 che la cessazione della materia del contendere è dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione e avverso tale decreto è ammesso reclamo ex art. 28 del medesimo decreto. La cessazione della materia del contendere deve intendersi una pronuncia meramente dichiarativa che pone fine al processo a seguito dell’accertamento del giudice di merito del venire meno della pretesa di diritto sostanziale fatta valere nel medesimo. La dichiarazione di cessazione avanzata dall’ufficio equivale, quindi, all’abbandono della pretesa impositiva, derivandone l’estinzione del giudizio ai sensi del citato art. 46, con la compensazione delle spese (CTR Lazio, sez. XXV, 11 febbraio 2002, n. 87).

Sul tema in esame la giurisprudenza di legittimità, anche in precedenza, ha ritenuto che l’annullamento nel corso del processo, da parte dell’ufficio erariale , dell’atto impugnato, in via di autotutela, non costituisce rinuncia al processo stesso, ma integra la specifica fattispecie della cessazione materia del contendere, caratterizzata dal venire meno del contrasto tra le parte e, quindi, dall’interessi delle stesse alla pronuncia del giudice, conseguendone la compensazione delle spese (Cass., Sez. V, 1 ottobre 2004, n. 19695)(3).

NOTE

1) CTP 24 settembre 2008 n. 365/1/08 della CTR Roma (Sez. 1). L’Amministrazione finanziaria è tenuta ad evadere le richieste avanzate dai contribuente in sede di autotutela, anche in caso di risposta negativa.

2) Cass 10 agosto 2005, n. 16776. La giurisdizione tributaria ha natura generale e si estende anche alle impugnazioni proposte contro il diniego del fisco di procedere ad autotutela, risultando il giudice tributario competente ogni volta che si dibatta su uno specifico rapporto tributario.

3) Cass. 3 marzo 2006, n. 4744. Al provvedimento di cessazione della materia del contendere non osta l’eventualità di una successiva rimozione dell’annullamento in autotutela. Cfr. anche Cass. 13 gennaio 2006, n. 634.

10 dicembre 2010

Enzo Di Giacomo