Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

nell’ambito delle misure necessarie per contrastare la criminalità mafiosa, si impone la tracciabilità dei flussi finanziari, provvedimento che interessa molte aziende

Disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari

 

Premessa

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12/11/2010, il Decreto Legge n. 187 del 12 novembre 2010, recante misure urgenti in materia di sicurezza, la cui entrata in vigore è stata prevista dal 13/11/2010.

Tale Decreto, nell’ambito delle misure necessarie per contrastare la criminalità mafiosa, si occupa della tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l’art. 6 di tale Decreto contiene disposizioni interpretative e attuative delle norme dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, peraltro, in vigore dal 07 settembre 2010.

L’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivanti, quindi dopo il 7 settembre 2010.

I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in  vigore di tale Legge n. 136/2010 ed i contratti di subappalto e i subcontratti da essi derivanti vanno adeguati alle neo disposizioni entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

L’espressione: “possono essere utilizzati anche strumenti  diversi” si interpreta nel senso che viene consentita l’adozione di strumenti di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

Inoltre, l’art. 7 del medesimo neo Decreto contiene delle modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con la determinazione n. 8 del 18/11/2010, ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione della neo disciplina.

Fino alla scadenza del termine di adeguamento dei contratti stipulati prima del 7 settembre 2010, le stazioni appaltanti possono effettuare in favore degli appaltatori tutti pagamenti richiesti in esecuzione di tali contratti, anche in mancanza della clausola relativa alla tracciabilità; dopo il 7 marzo 2011, i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli e pertanto inidonei a produrre effetti giuridici.

Poiché il tenore letterale della norma sembra escludere l’integrazione ex lege della clausola sulla tracciabilità nei contratti in essere, l’Autorità suggerisce di integrare espressamente i contratti già stipulati mediante atti aggiuntivi e fornisce alcuni esempi di clausole che possono essere inserite.

Ambito soggettivo

Sono interessati tutti gli operatori economici che partecipano, a qualsiasi titolo, ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche in qualità di:

– stazioni appaltanti ovvero le amministrazioni aggiudicatici e gli altri soggetti quali amministrazioni dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;

– le imprese pubbliche;

– appaltatori;

– subappaltatori;

– subcontraenti (fornitori) della filiera delle imprese;

– coloro che abbiano ottenuto finanziamenti pubblici (anche europei), nell’ambito delle opere o servizi o forniture pubbliche.

Sono pertanto interessati i seguenti contratti:

– Contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche esclusi dall’ambito di applicazione del Codice ai sensi del Titolo II della Parte I;

– concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi;

– contratti di partenariato pubblico-privato;

– contratti di subappalto e subfornitura;

– contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

Decorrenza e ambito oggettivo

Le disposizioni si applicano ai contratti come sopra indicati, sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, 7.9.2010 (anche se il bando è precedente a tale data), ed ai contratti di subappalto e ai subcontratti da essi derivati.

Il DL n. 187/2010, ha previsto la necessità di adeguamento entro 6 mesi (a partire dal 7/9/2010), ovvero entro il 7 marzo 2011 degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010, anche per i “vecchi” contratti di subappalto, nonché dei subcontratti da essi derivanti, stipulati prima del 7/9/2010.

Viene fatto esclusivo riferimento ai contratti pubblici.

Si tratta di contratti per lavori, servizi, forniture pubbliche formalizzati da:

– amministrazioni pubbliche

– organismi di diritto pubblico.

Sarà quindi sottoposto all’applicazione della normativa ogni nuovo rapporto contrattuale successivo al 7 settembre 2010, inoltre sono soggetti alla tracciabilità:

– i contratti aventi ad oggetto i lavori o i servizi complementari, per quanto anche collegati a contratto stipulato antecedentemente,

– nuovi contratti originati dal fallimento dell’appaltatore,

– contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto dell’importo complessivo dell’appalto.

Per i contratti prima del 7 marzo 2011: Le stazioni appaltanti potranno legittimamente effettuare, in favore degli appaltatori, tutti i pagamenti richiesti in esecuzione dei contratti sottoscritti prima del 7 settembre 2010 (anche se sprovvisti di clausola di tracciabilità).

Per i contratti dopo il 7 marzo 2011: i contratti che non riporteranno la clausola relativa alla tracciabilità saranno nulli (non produrranno effetto giuridico).

Obblighi di monitoraggio

Nell’ottica di prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblichi anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono utilizzare uno o più conti correnti:

– accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A.;

– dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.

Con l’espressione “in via non esclusiva” si vuole intendere che ogni commessa finanziaria (quindi sia entrate che uscite) relativa alle commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse (ad esempio nell’ambito di soggetti privati).

In sostanza, mentre non tutte le operazioni che transitano sul c/c dedicato devono necessariamente riguardare una commessa pubblica determinata, è obbligatorio far transitare sul c/c dedicato tutte le operazioni riferite alla commessa pubblica.

Inoltre è possibile utilizzare sia più c/c dedicati per una stessa commessa pubblica, sia un solo c/c dedicato per più commesse pubbliche.

E’ possibile altresì utilizzare un c/c preesistente.

È necessario che i movimenti finanziari da e verso le stazioni appaltanti siano effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (per le c.d. Ri.ba. Ricevute Bancarie Elettroniche, sussiste il requisito della piena tracciabilità, non sussiste invece per i RID Rapporti interbancari diretti).

Per quanto riguarda gli operatori economici soggetti agli obblighi di tracciabilità, l’Autorità ha precisato che non assumono rilevanza né la forma giuridica (società pubblica o privata, organismi di diritto pubblico, imprenditori professionali o professionisti) né il tipo di attività svolta.

In particolare, le norme si applicano anche ai professionisti e agli studi professionali che concorrono all’aggiudicazione di appalti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura.

L’Autorità ha specificato che ricadono nell’obbligo di tracciabilità anche i contratti di affidamento inerenti lo sviluppo di progetti (preliminari, definitivi e esecutivi) che fanno seguito a concorsi di idee o di progettazione.

Al contrario non rientrano nell’ambito applicativo delle norma le spese sostenute dai cassieri, utilizzando il fondo economale non a fronte di contratti di appalto.

Come ad esempio può accadere nel caso di pagamento di imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali o valori bollati, anticipi di missione, nonché le spese sostenute per l’acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo, di biglietti per mezzi di trasporto, di giornali e pubblicazioni periodiche. Queste spese pertanto possono essere effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento.

Nelle linee guida viene altresì indicato che la disciplina si applica ai concessionari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento.

I pagamenti a favore di dipendenti, le spese generali e la provvista di immobilizzazioni tecniche

La determinazione dell’Autorità ha poi fornito importanti chiarimenti in tema di pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e provvista di immobilizzazioni tecniche.

Questi pagamenti, in base alla legge n. 136/2010 devono transitare sui conti correnti dedicati.

L’Autorità spiega che se una determinata attrezzatura viene utilizzata con riferimento a più commesse, il relativo pagamento dovrà essere effettuato e registrato per l’intero con esclusivo riferimento a una delle commesse in questione, mentre non sarà considerato per le altre.

Allo stesso modo i pagamenti a favore dei dipendenti dovranno essere effettuati sul conto dedicato relativo a una singola specifica commessa, anche se i dipendenti prestano la loro opera in relazione a una pluralità di contratti. Con riferimento a tali pagamenti, l’Autorità precisa che non è necessaria l’indicazione del CUP o/e CIG.

Comunicazioni

Viene stabilito che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere con la stazione appaltante e gli altri soggetti correlati:

– il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori- codice che identifica il singolo affidamento nell’ambito del progetto, a fronte del quale si esegue il pagamento, nonché il riferimento alla eventuale voce di spesa del quadro economico del progetto;

– il codice unico di progetto (CUP), se obbligatorio ai sensi dell’art. 11, Legge 3/2003.

L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura -ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha la sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

 

Applicazione sanzioni amministrative pecuniarie

Tipo di violazione

Sanzione applicabile

Effettuazione di transazioni relative a lavori, servizi e forniture pubbliche senza avvalersi di banche o Poste Italiane S.p.A. (ovvero in contanti)

Dal 5% al 20% del valore della transazione

 

Effettuazione di transazioni relative a lavori, servizi e forniture pubbliche senza avvalersi del c/c o postale dedicato.

Omessa indicazione del Cup nel bonifico bancario e postale

Dal 2% al 10% del valore della transazione

 

Reintegro dei c/c con modalità diverse dal bonifico bancario e postale

Dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito

Omessa, tardiva o incompleta comunicazione, entro 7 giorni dall’accensione degli elementi informativi relativi ai c/c dedicati

Sanzione amministrativa pecuniaria

da Euro 500,00 ad Euro 3.000,00

 

Controllo automezzi ed identificazione degli addetti nei cantieri

Il D.L. n. 187/2010 ha previsto, inoltre, che sulla bolla di consegna del materiale utilizzato nei cantieri vada indicato anche il numero di targa ed il nome del proprietario dell’automezzo con il quale è stato effettuato il trasporto (in caso di contratto di leasing il nome dell’utilizzatore).

Ciò si applica ad ogni tipo di cantiere (appalti pubblici o privati, realizzazioni proprie dell’impresa).

Infine, riguardo l’identificazione degli addetti nei cantieri, il medesimo D.L. ha disposto che la tessera di riconoscimento deve contenere la data di assunzione, ed in caso di subappalto la relativa autorizzazione oltre agli altri elementi previsti; nel caso di lavori autonomi deve contenere anche l’indicazione del committente.

Se i datori di lavoro ed i dirigenti non danno al loro personale la tessera di riconoscimento completa delle suddette informazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 100,00 a € 500,00 per ogni lavoratore.

 

Vincenzo D’Andò

 

 

31 dicembre 2010