Commercialisti e centro elaborazione dati

quali sono i limiti per un commercialista che è anche titolare di un centro elaborazione dati

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, nella nota interpretativa del 13 ottobre 2010, ha precisato che, una società di elaborazione dati di proprietà di un dottore commercialista, che non ha quest’ultimo come unico cliente, può essere compatibile con l’esercizio della professione, esclusivamente se è prevalente il “fatturato individuale dell’iscritto, rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile”. La nuova interpretazione sostituisce le precedenti circolari in tema, la n. 11/2003 e la n. 20/2004.

Un Centro di Elaborazione Dati (CED), di proprietà di un Dottore Commercialista, che non ha quest’ultimo come unico cliente, può essere compatibile con l’esercizio della professione, solo se il fatturato del C.E.D. (gestito sotto forma di società di servizi) imputabile al Commercialista, è inferiore a quello del professionista, e cioè a quello derivante dalla sua posizione Iva individuale e/o dalla quota di fatturato dello studio associato.

Esercizio d’impresa incompatibile

In linea di massima, l’esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è incompatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale «dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi».

Società di servizi strumentali

L’incompatibilità non esiste “in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione”, ovvero, quando l’attività di impresa esercitata, riguarda le cosiddette società di “servizi“.

La Nota del CNDCEC

Al riguardo è intervenuta la Nota interpretativa del CNDCEC ( paragrafo 4.2) “Attività d’impresa riguardante società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione”.

L’incompatibilità con il professionista iscritto all’albo, non si ravvisa nel caso in cui l’attività di impresa consista nell’esercizio in forma societaria di società cosiddette “di mezzi” o di “servizi”.

Quali sono queste società?

Sono quelle società che svolgono tipicamente le attività dei C.E.D. ossia:

  • la tenuta della contabilità generale od IVA;

  • l’invio telematico delle dichiarazioni;

  • la domiciliazione e la segreteria societaria;

  • la tenuta della contabilità paghe e simili, i servizi di segreteria per lo studio professionale, ecc..

Nota bene

L’attività non riguarda la componente intellettuale, che deve rimanere tipica ed esclusiva della sfera professionale del professionista iscritto all’albo

Professionista: unico cliente

L’incompatibilità è senz’altro esclusa nel caso in cui la società di “mezzi “ o di “servizi”, in cui il professionista abbia un interesse economico prevalente o ricopra delle cariche, abbia come unico cliente il professionista stesso.

In tal caso, infatti, i servizi offerti dalla società, sarebbero qualificabili come “strumentali” o “ausiliari”.

Clienti terzi come clienti

Quando invece detta società avesse anche (o solo) clienti terzi, l’esclusione di cui trattasi, sarebbe applicabile solo nel caso di prevalenza del fatturato individuale dell’iscritto (di cui alla posizione IVA individuale e/o alla quota spettante del fatturato dello studio associato) rispetto alla quota parte di fatturato della società di servizi allo stesso imputabile.

Fatturato della società superiore a quello del professionista

Qualora sia accertato che, la parte di fatturato della società riferibile all’iscritto fosse superiore al proprio fatturato individuale i servizi offerti da detta società non sarebbero più qualificabili come strumentali” o “ausiliari”.

Presenza nella società di più iscritti all’ albo

Qualora la società di servizi sia partecipata da una pluralità di iscritti all’albo, la prevalenza di fatturato sopra descritta andrà ricercata con riferimento alla percentuale di partecipazione agli utili del singolo professionista.

14 dicembre 2010

Antonio Gigliotti