Sulla proroga dei termini da condono si discute

una brutta notizia per molti contribuenti: alcuni degli anni condonati, potrebbero essere ancora accertabili!

Con sentenza n. 176 del 5 ottobre 2010 (ud. del 6 luglio 2010) della CTR di Roma, Sez. VI – i giudici hanno affermato che per i soggetti che avendo ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione non possono fruire del condono ex artt. 7, 8 e 9, L. n. 289/2002 non si rende applicabile la proroga dei termini per l’accertamento.

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’esame della questione relativa all’attuale efficacia e validità dell’atto impugnato, in relazione a quello successivo, annullato in autotutela dall’Amministrazione, peraltro con atto formale depositato in giudizio, in quanto l’appello è fondato e deve essere accolto.

In particolare il Collegio ritiene fondata l’eccezione preliminare di tardività della notifica dell’accertamento, peraltro non esaminata dal giudice di primo grado nonostante l’espressa censura fatta anche in quel grado di giudizio.

Non è contestato tra le parti che l’accertamento è stato notificato il 28 dicembre 2005 e che riguarda dichiarazione del 1999 per redditi 1998.

L’Agenzia assume che nella fattispecie si debba applicare la proroga dei termini prevista nell’art. 10 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il quale al primo comma recita “per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recale dagli articoli da 7 a 9 della presente legge, in deroga alle disposizioni dellart. 3 comma 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. 600/73 e successive modificazioni e dell’art. 57 del D.P.R. 633/72, sono prorogati di due anni”.

Ma per i giudici romani, “la legge si riferisce ai soggetti che, pur potendo beneficiare del condono disciplinato dagli articoli da 7 a 9 non abbiano inteso utilizzare tale strumento di sanatoria, non certo ai soggetti che comunque non avrebbero potuto utilizzare il condono per previsione stessa delle norme che lo disciplinano. Per questi ultimi quindi non vi era alcuna ragione logica di prevedere una proroga nel termine di accertamento, in attesa, verosimilmente, di sapere se il contribuente avrebbe o meno aderito al condono”.

Deve “cioè ritenersi che la proroga del termine disposto dall’art. 10 non si applica per coloro che non potevano usufruire del condono secondo le disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9”.

Ed il contribuente qui appellante si trovava proprio in tale situazione, in quanto già destinatario di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza (art. 7 c. 3 lett. c).

Secondo i giudici laziali “una interpretazione che intenda combinare le agevolazioni di cui all’art. 15 stessa legge con quelle degli artt. 7-9 sarebbe palesemente in contrasto con la lettera della norma che esclude dal beneficio del condono i soggetti già destinatali di processo verbale della Guardia di Finanza”.

La notifica dell’accertamento viene quindi ritenuta fuori termine.

 

Brevi considerazioni

Come è noto, l’art. 10, della L. n. 289/02 ha prorogato, per i contribuenti che non si sono avvalsi delle disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della citata L. n. 289/02, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, c. 3, della L. 27.7.2000, n. 212, i termini di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/73, e all’art. 57 del D.P.R. n. 633/72.

Causa ostativa, per entrambe le definizioni, era il possesso – alla data di entrata in vigore della legge – di un processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Irap, ed Iva, nonché invito al contraddittorio di cui all’art.5 del D.Lgs n.218/97, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 16 della legge n.289/02.

In pratica, quegli atti impedivano, per quell’anno, di usufruire del condono, fermo restando che il contribuente, se voleva, poteva rimuovere la causa ostativa, provvedendo alla definizione di quell’atto e successivamente usufruendo degli altri istituti definitori.

Su queste basi, la difesa dei contribuenti riteneva la causa ostativa impeditiva dell’accesso al condono e di conseguenza non poteva operare la proroga biennale per quell’anno.

Di converso, gli uffici hanno sempre ritenuto che in tali casi ci si trovava in presenza di una causa ostativa soggettiva, e rimuovibile.

La tesi dei giudici romani è comunque palesemente in contrasto con la pronuncia della Corte di Cassazione(1), che con sentenza n. 17395 del 23 luglio 2010, ha ritenuto corretto l’operato dell’ufficio, che ha usufruito della proroga dei termini.

Osserva la Corte che poiché “la legge concede la proroga all’ufficio per l’accertamento nei confronti dei contribuenti che non si avvalgono dei benefici recati dalle suddette disposizioni di favore, all’interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono avvalersi e soggetti che non possono avvalersi, poiché l’espressione non avvalersi, secondo il significato proprio delle parole, descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva”.

 

NOTA

1) Cfr. CISSELLO, Termini prorogati anche per chi non poteva condonare, in “eutekneInfo”, 16 ottobre 2010.

 

15 NOVEMBRE 2010

Roberta De Marchi