Sentenze di appello senza sospensiva

nel giudizio tributario non è consentita la sospensiva cautelare della sentenza emessa in secondo grado dalla Commissione tributaria regionale

Nel giudizio tributario non è consentita la sospensiva cautelare della sentenza emessa in secondo grado dalla Commissione tributaria regionale.

L’importante principio è contenuto nella recente sentenza n. 21121 depositata il 13 ottobre 2010 della sezione tributaria della Corte di Cassazione da cui emerge che il mancato deposito, unitamente al ricorso, della copia degli atti ex art. 369, c. 2, n. 4, C.p.c. – onere di deposito applicabile anche al processo tributario -, determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Nel processo tributario la tutela cautelare è limitata solo al primo grado di giudizio. Infatti l’art. 47 del D.Lgs. 546/92 riconosce al ricorrente la facoltà di chiedere alla Commissione tributaria di primo grado la sospensione e la relativa istanza può essere contenuta nel medesimo atto di ricorso, oppure può essere presentata mediante atto separato. In sede di appello, dinanzi alla CTR, può essere proposta istanza di sospensione della sentenza emessa dai giudici di primo grado limitatamente alle sanzioni, ai sensi dell’art. 19, c. 2, del D. Lgs. n. 472/1997.

Da quanto sopra emerge la non applicabilità al processo tributario dell’art. 337 del C.p.c. (“Sospensione dell’esecuzione e dei processi”) il quale prevede che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione, così come previsto dall’art. 49 del D.Lgs n. 546/1992

Nel caso portato al vaglio della Suprema Corte, il contribuente ha proposto nei confronti del Comune ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che riformava parzialmente la sentenza di primo grado avente ad oggetto alcuni avvisi di liquidazione ICI. Nel ricorso il contribuente richiedeva la provvisoria sospensione dell’esecutività della sentenza opposta.

I giudici di legittimità hanno ritenuto di non poter accogliere quanto richiesto, atteso che la giurisprudenza della Cassazione ha affermato più volte che nel processo tributario è esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell’efficacia esecutiva della pronuncia di appello, come stabilito dagli articoli 49 e 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992, senza che ciò provochi una ingiustificata lesione del diritto di difesa, sancito dall’art. 24 della Costituzione, atteso che la garanzia costituzionale della tutela cautelare deve ritenersi doverosa solo fino al momento della “pronuncia di merito”. Nel caso quest’ultima sia di accoglimento della domanda, la stessa rende superflua l’adozione di ulteriori misure cautelari, mentre se la respinge nega la sussistenza del diritto e, quindi, il presupposto della tutela, anche alla luce di quanto statuito dalla sentenza n. 165 del 2000 della Corte Costituzionale secondo la quale non sussiste la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del decreto legislativo 546/1992, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non consentono, nel processo tributario, la sospensione ope indicis della esecutivita’ della sentenza di secondo grado(1).

Anche la giurisprudenza di merito ha affermato che il giudice tributario non può sospendere, attraverso l’applicazione delle norme del processo civile, l’esecuzione delle sentenze emesse in grado di appello, impugnate per cassazione, atteso che l’art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 espressamente esclude l’applicabilità dell’art. 337 c.p.c. e delle norme dallo stesso richiamate (tra le quali l’art. 373 dello stesso codice), e che l’art. 47 dello stesso decreto legislativo limita la tutela cautelare al solo primo grado del giudizio; a ciò si aggiunga che, in conformità al principio secondo cui nel processo tributario l’esecutività è un attributo non della sentenza ma dell’atto impugnato, l’art. 68 del medesimo decreto prevede un articolato sistema di pagamento frazionato del tributo correlato con il grado del processo in cui le sentenze vengono emesse e con il contenuto delle stesse (Cfr. CTR Puglia Ord. 1 dicembre 2010, n. 156).

Sull’argomento in questione è opportuno segnalare una recente sentenza della stessa Corte Costituzionale(17 giugno 2010, n. 217), in controtendenza con quanto affermato nella sentenza in esame, secondo cui non sembra esclusa la possibilità di sospendere la sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, allorché sussista il pericolo di un grave ed irreparabile danno, con carattere di irreversibilità e non sia altrimenti evitabile.

Nota

1) Cass. 31 marzo 2010, n. 7815. Dinanzi alle CTR è ammessa solo la richiesta di sospensione di esecutività delle sanzioni, a seguito della sentenza della CTP ed in pendenza di appello contro tale decisione, non avendo le stesse CTR alcun potere di sospensione della sentenza impugnata. Tale esclusione di tutela cautelare non è lesiva del diritto di difesa (art. 24 Cost) né del diritto di eguaglianza (art. 3 Cost).

12 novembre 2010

Enzo Di Giacomo

integrazione:

Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 546/92 la Commissione Tributaria Provinciale può concedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato qualora ricorrano i noti presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. In tal caso, viene fissata la trattazione dell’istanza alla prima camera di consiglio utile ed il collegio, sentite le parti, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

In caso di accoglimento dell’istanza, l’udienza di merito è fissata entro i successivi 90 giorni. La sospensione, che può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di garanzia.

Nell’ottica di accelerare la procedura di riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, il D.L. 78/2010 aveva introdotto una modifica che in sede di conversione è stata eliminata. Il legislatore aveva previsto che la sospensione cautelare fosse di durata limitata a 150 giorni, e ciò a prescindere dalla data di deposito della sentenza di primo grado che poteva avvenire anche dopo il suddetto termine. Come già segnalato (M. Conigliaro in La Manovra Correttiva, Il Sole 24 Ore, 12 agosto 2010), tale modifica avrebbe comportato notevoli difficoltà:
– per i contribuenti, che correvano il rischio di ottenere la sospensione cautelare, ma nel contempo di vedere frustrato il proprio diritto a causa dei tempi della giustizia, in tutti quei casi in cui la sentenza di merito fosse stata depositata oltre tale termine;
– per i giudici tributari che avrebbero subìto la pressione di numerose istanze cautelari, il cui accoglimento avrebbe accelerato (in teoria) i tempi della propria attività.

Considerando che numerose commissioni tributarie hanno un ruolo di udienze particolarmente carico, tale modifica aveva comportato una generale levata di scudi sia delle categorie professionali ed imprenditoriali che dello stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Dopo una prima proposta di modifica di tale termine – che qualcuno aveva ipotizzato di portare a 300 giorni – l’art. 38, comma 9, lett. a), n. 1), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 è stato soppresso in sede di conversione.