Non serve l'avviso bonario

in alcuni casi il contribuente può vedersi liquidata la dichiarazione dei redditi direttamente con cartella esattoriale, senza il preventivo arrivo di un avviso bonario

Con sentenza n. 433 del 1° luglio 2010 (ud. del 22 giugno 2010), la Commissione tributaria regionale di Roma, Sez. XIV, ha ritenuto non ostativo alla notificazione della cartella di pagamento il mancato invio della comunicazione di irregolarità della dichiarazione, quando la liquidazione ex art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 sia diretta al recupero di omessi o ritardati versamenti.

La sentenza: i principi

I giudici romani, dopo aver ricordato il dettato normativo di riferimento – nel caso di specie, art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 – evidenziano che l’ufficio è legittimato ad effettuare solo operazioni di controllo sulla base dei dati esposti nella dichiarazione e “quindi non era dovuto nella fattispecie, trattandosi di omissione e ritardati versamenti da parte del contribuente, di inviare l’avviso bonario o di irregolarità sugli esiti della dichiarazione dei redditi, quale atto prodromico alla cartella di pagamento”.

Nel caso sottoposto, “non possiamo esimerci dall’affermare che l’art. 6, comma 5, della legge 212/2000 (Statuto del Contribuente) dispone che l’Amministrazione Finanziaria dispone prima di procedere all’iscrizione a ruolo, deve inviare al contribuente richieste a fornire chiarimenti o a fornire documenti è fuor di dubbio che il legislatore abbia voluto stabilire norme comportamentali che devono sussistere tra cittadini e uffici, ma va rilevato anche che tale obbligo sussiste quando vi sono errori nella dichiarazione. Nella fattispecie si tratta di ritardati versamenti di imposta ben conosciuti dal ricorrente per cui il predetto obbligo non sussiste”.

Né tantomeno – prosegue la sentenza – “possono essere richiamati i principi di buona fede e correttezza evidenziati dallo Statuto del Contribuente in quanto a fronte di una imposta dichiarata e non versata sono dovute le sanzioni e a nulla poteva opporsi alla cartella, la quale poteva essere impugnata solo per vizi inerenti la stessa ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92 con la conseguenza che, nel caso, essendo la cartella impugnata priva di vizi propri, si respinge l’appello del contribuente e si dichiara la legittimità della stessa, nonché dell’avvenuto fermo amministrativo ritenendo non accoglibile l’ipotesi subordinata. Infine si condanna il contribuente al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo”.

La definizione della questione

La questione sottoposta ormai ha preso una definitiva piega anche davanti ai giudici di merito.

Già la Corte di Cassazione – con la sentenza n. 17396 del 23 luglio 2010 ( udienza del 23 giugno 2010) – aveva affermato che, nelle ipotesi di liquidazione della dichiarazione, ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72, non è necessaria la preventiva comunicazione d’irregolarità, ritenendolo dovuta solo qualora il controllo automatico della dichiarazione riveli “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione“, mentre “nel caso di specie, invece, l’Ufficio non era di fronte ad un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione e, pertanto, s’è limitato a iscrivere a ruolo le somme che lo stesso contribuente aveva dichiarato ma non versato“.

Infatti, i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica “si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente”.

Ed ancora la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22035 del 28 ottobre 2010 (ud. del 6 luglio 2010), ha rilevato che deve innanzitutto osservarsi che l’art. 36 bis, mirante a disciplinare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni del contribuente, anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 13, applicabile alle dichiarazioni successive all’1.1.1999, e successivamente dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, non prevede affatto l’obbligo, in capo all’Ufficio, di comunicare l’esito della liquidazione, sempre e comunque, ma solo quando dai controlli automatici eseguiti emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. E comunque, non è prevista in alcun modo la sanzione della nullità”.

Inoltre, “nè alcun elemento di segno contrario alla censura in esame può essere tratto dall’art. 6 dello Statuto del contribuente giacchè la disposizione citata trova applicazione solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

Nel caso di specie, infatti, non si verte in ipotesi di risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, determinato; né sussiste neppure alcun dubbio e/o incertezza sul contenuto della dichiarazione, vale a dire sui dati e gli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate, vertendosi invece in tema di omissione o comunque di carenza dei versamenti.

Pertanto, la lettura combinata dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 600/73(1) e dell’art. 6, c. 5, della legge n. 212/2000(2) ha portato la giurisprudenza ad affermare che solo se vi è una differenza fra il dichiarato e liquidato, è necessaria la comunicazione, sempre che “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.

E la cartella, di conseguenza, poteva essere impugnata solo per vizi propri inerenti la stessa ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 546/92.

Note

1) Detta norma prevede che gli uffici, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, possano procedere entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo a :

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi, e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

  • ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

  • ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge ;

  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

  • controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Per effetto dei commi 3 e 4, del medesimo art. 36 bis, del D.P.R. n. 600/73, l’esito della liquidazione va comunicato al contribuente, il quale potrà fornire i necessari chiarimenti entro i trenta giorni successivi. Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione degli esiti del controllo, in assenza del versamento di quanto richiesto ovvero dei chiarimenti in relazione alla comunicazione inviata, si procede all’iscrizione a ruolo delle imposte, delle ritenute, dei relativi interessi e dell’intera sanzione. Stessa norma è contenuta, ai fini Iva, nell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72.

2) Detta norma prevede che “prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell’ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma “.

29 novembre 2010

Roberta De Marchi