Lo studio associato è soggetto all'IRAP?

l’associazione tra professionisti è già di per sé struttura organizzata, indipendentemente dalla presenza di mezzi di particolare valore economico, poiché essa permette una reciproca forma di collaborazione e sostituibilità

Con ordinanza n. 22386 del 3 novembre 2010 (ud. del 7 luglio 2010) la Corte di Cassazione si è occupata dell’assoggettamento o meno all’Irap degli studi associati.

Analizziamo il contenuto, fornendo delle brevi considerazioni.

 

Il fatto

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di L. e M.M. (quali associati dell’omonimo studio professionale, che resistono con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap, la C.T.R. Lazio riformava la sentenza di primo grado (che aveva respinto il ricorso introduttivo), rilevando che agli atti non risultava la sussistenza di autonoma organizzazione, posto che i beni utilizzati erano quelli necessari all’esercizio dell’attività e che nella specie non era configurabile l’esistenza di una organizzazione autonoma funzionante in maniera indipendente dall’intervento dei professionisti associati, essendo prevalente l’attività personale rispetto all’organizzazione di beni strumentali.

 

Il principio affermato dalla Corte di Cassazione

Per la Corte, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l’esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sè idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, con la conseguenza che legittimamente il reddito di uno studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (v. cass. n. 24058/2009)”.

Osserva la Cassazione che, “i giudici della C.T.R. avrebbero dovuto pertanto adeguatamente considerare ai fini de quo la natura associata dell’esercizio dell’attività professionale, comportante l’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenza, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio, nonchè l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorchè non di particolare onere economico, ed avrebbero pertanto potuto escludere l’assoggettabilità ad Irap soltanto nel caso in cui il contribuente avesse fornito la prova che il reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati. Nella specie, invece, i giudici d’appello, non solo non hanno considerato la forma associata dell’attività professionale e le deduzioni in proposito dell’Ufficio, ma neppure hanno specificamente indicato ed esaminato le eventuali prove offerte dai contribuenti, limitandosi a rilevare genericamente che agli atti non risultava la sussistenza di autonoma organizzazione, posto che i beni utilizzati erano quelli necessari all’esercizio dell’attività e che nella specie non era configurabile l’esistenza di una organizzazione autonoma funzionante in maniera indipendente dall’intervento dei professionisti associati (circostanza, quest’ultima, neppure rilevante ai fini della valutazione della sussistenza o meno della autonoma organizzazione, come correttamente rilevato dalla ricorrente nel secondo motivo, v. in proposito Cass. n. 3678/2007)”.

 

Brevi considerazioni

Non ci sono spazi di apertura per i soggetti che abbiano un minimo di organizzazione, intesa in senso lato.

Ne dà conferma esplicita l’ultima ordinanza della Corte di Cassazione in materia di studi associati, i quali, indipendentemente dalla struttura adottata, sono soggetti ad Irap.

Lo studio associato, pur non configurandosi come un centro unitario di interessi, atteso che ciascun professionista mantiene la sua autonomia, da luogo, comunque, ad una struttura organizzata.

Occorre considerare, inoltre, che con ordinanza n. 18704 del 13 agosto 2010 (ud. del 9 giugno 2010) la Corte di Cassazione aveva già affermato che in tema di IRAP, questa Corte ha affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata”.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

 

E l’associazione è già di per sé struttura organizzata, indipendentemente dalla presenza di mezzi di particolare valore economico, poiché essa permette una reciproca forma di collaborazione e sostituibilità.

Si pensi, ad esempio, agli studi associati fra avvocati, che nati magari per suddividere i costi, permettono degli scambi professionali.

In pratica, salvo che i contribuenti associati non riescano a dimostrare la propria autonomia (resta fermo, infatti, che “costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. n. 3676/07 ed altre)”, e questo può accadere, per esempio, quando gli associati svolgono attività professionali diverse e distinte), lo studio associato è soggetto ad Irap.

 

18 novembre 2010

Roberta De Marchi