Lo scomputo delle perdite

approvato il modello per l’istanza dello scomputo delle perdite consolidate; tale modello è utilizzabile anche nelle procedure deflattive del contenzioso riguardante il consolidato fiscale

Nell’ambito dell’accertamento nei confronti di società che hanno aderito al consolidato nazionale, l’art. 35 del D.L. 78/2010 ha introdotto nel D.P.R. 600/73 alcune novità, riportate nel nuovo art. 40-bis e in tema di accertamento con adesione nel D. Lgs. 218/97, disciplinate nel nuovo art. 9-bis.

In sintesi, a decorrere dal 1 gennaio 2011, sono stabilite le seguenti novità:

  1. l’attribuzione del potere di controllo nei confronti di tutti i soggetti aderenti al consolidato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione;

  2. le rettifiche del reddito dei soggetti che partecipano al consolidato sono effettuate con unico atto;

  3. consolidante e consolidata sono litisconsorti necessari;

  4. il pagamento dell’intero da parte di un soggetto estingue l’obbligazione anche nei confronti degli altri;

  5. la consolidante può computare in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, previa presentazione di apposita istanza;

  6. la sospensione di sessanta giorni dei termini per impugnare in caso di presentazione dell’istanza di cui sopra;

  7. un unico procedimento di accertamento con adesione per consolidante e consolidata innanzi all’ufficio competente per la consolidante, con la redazione di un unico atto di adesione vincolante per tutti i soggetti aderenti al consolidato.

Per quel che concerne lo scomputo delle perdite, la manovra correttiva ha previsto la presentazione di un’apposita istanza, il cui modello è stato adesso approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010. Il modello è utilizzabile anche negli istituti deflativi del contenzioso, in particolare nell’accertamento con adesione, nell’adesione agli inviti e nell’adesione ai “PVC”.

E’ utile ricordare che, in tema di consolidato fiscale, la norma prevede la possibilità di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati, le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, “la consolidante deve presentare apposita istanza, all’ufficio competente ad emettere l’atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni”. Si tratta di un nuova importante opportunità, che contempla anche un puntuale adempimento con risvolti processuali. Chi intende “alleggerire” il carico dei maggiori imponibili accertati computando le perdite da consolidato non utilizzate deve preventivamente farne richiesta all’Agenzia delle Entrate, con un’istanza da presentarsi entro il termine utile per impugnare (sessanta giorni più l’eventuale sospensione feriale dei termini che opera dal 1° agosto al 15 settembre). La presentazione dell’istanza comporta l’importante conseguenza della sospensione di sessanta giorni del termine per proporre ricorso (e dunque 60 + 60 + gli eventuali 46 giorni della sospensione feriale).

Il modello è adesso disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate e l’istanza può essere presentata in via telematica dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline, ovvero dai soggetti abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi.

Il modello deve essere presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell’utilizzo delle perdite del consolidato a fronte delle rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato, previste dal comma 2 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ivi incluse quelle derivanti dalle variazioni previste dall’art. 122 del TUIR, nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2007.

Il modello deve essere altresì presentato dalla società consolidante che intenda avvalersi dell’utilizzo delle perdite del consolidato nel procedimento di accertamento con adesione di cui all’art. 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Possono essere richieste in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate alla data di presentazione del modello. Per perdite di periodo del consolidato devono intendersi sia le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, sia quelle ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso. Si scomputano prioritariamente le perdite relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica.

Si considerano utilizzate alla data di presentazione dell’istanza:

  1. le perdite scomputate, ai sensi dell’art. 84 del TUIR, nelle dichiarazioni dei redditi del consolidato relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica;

  2. le perdite attribuite alle società che le hanno prodotte in ipotesi di mancato rinnovo o interruzione dell’opzione per il consolidato o rimaste in capo alla consolidante in caso di mancato rinnovo o interruzione totale della tassazione di gruppo, ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUIR;

  3. le perdite già utilizzate ai sensi del comma 3 dell’art. 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del comma 2 dell’art. 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 mediante presentazione del Modello;

  4. le perdite rettificate o scomputate a seguito di precedenti atti impositivi diversi da quelli che danno luogo all’utilizzo di perdite mediante la presentazione del Modello.

L’ufficio, previo riscontro dell’utilizzabilità delle perdite, procede quindi al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l’esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione del modello.

L’esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all’atto unico notificato.

La presentazione del modello non preclude la possibilità di presentare istanza di accertamento con adesione.

4 novembre 2010

Massimo Conigliaro