La tracciabilità dei flussi finanziari

gli aggiornamenti sull’ultimo Decreto Legge che chiarisce gli aspetti relativi alla gestione dei papgamenti nelle procedure di appalto pubbliche

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto u.s. la legge 13 agosto 2010 n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia” volto ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Con il Decreto Legge 12 novembre 2010, n.187, artt.6 e 7, sono state emanate disposizioni interpretative e attuative della citata Legge 136/2010, disposizioni che incidono in modo significativo nella organizzazione amministrativa e finanziaria dell’impresa coinvolta direttamente o indirettamente nei lavori, servizi e forniture pubblici.

In estrema sintesi, e fatti salvi futuri approfondimenti man mano che verranno resi noti gli indirizzi interpretativi del Ministero dell’interno o del Ministero dell’economia e delle finanze, si riepiloga qui di seguito taluni aspetti di maggiore rilevanza.

Tracciabilità delle transazioni finanziarie in materia di appalti pubblici

Al fine di prevenire infiltrazioni criminali, la legge prevede (articolo 3) l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari a decorrere dal 7 settembre scorso. Appaltatori, subappaltatori e subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovranno impiegare unicamente conti correnti (bancari o postali) dedicati e i relativi movimenti potranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti diversi purché siano idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie. In caso di violazione dell’obbligo è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore della transazione stessa (art.6 legge 136/2010).

Utilizzabilità dei conti correnti e operazioni finanziarie rilevanti

Si sottolinea che a fronte dell’obbligo di tracciabilità non sussiste l’obbligo di avere un solo conto corrente bancario dedicato esclusivamente alle sole opere pubbliche, o alla singola opera pubblica, potendosi utilizzare anche i normali conti correnti bancari che l’impresa utilizza anche ad altri fini.

La norma prevede anche che il singolo pagamento effettuato tramite il conto dedicato possa essere “misto”, cioè relativo a pagamenti di prestazioni per lavori pubblici e per prestazioni di altra natura, poste in essere dal medesimo soggetto destinatario del pagamento.

Si evidenzia pertanto che anche i pagamenti per le retribuzioni dei dipendenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o in conto corrente postale.

Fermo restando i chiarimenti attesi, è legittimo ritenere che possa rendersi necessaria la classificazione dei dipendenti per codice di commessa per la realizzazione della quale ciascun dipendente è impiegato (o della commessa prevalente per la quale almeno indirettamente il dipendente è impiegato), così da consentire l’indicazione nei bonifici relativi alla retribuzione delle codifiche CUP e CIG di cui appresso si dà conto.

Dalla lettura della norma non sembra che via sia dubbio circa il divieto di effettuare permute per il pagamento dei subappaltatori. In caso di permute, dovranno dunque essere effettuati bonifici incrociati.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa.”

È opportuno sottolineare come la deroga prevista per i pagamenti di importo non superiore a 500 euro sia vincolata a spese giornaliere e perciò non riferibili a prestazioni rese in giorni diversi.

I soggetti realizzatori di appalti pubblici debbono comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle transazioni finanziarie dell’appalto pubblico , nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Indicazioni da riportare sui mezzi di pagamento

Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico sottostante, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

Si rammenta che il CUP (necessario per appalti di importi superiori a 150.000 euro) è una sorta di etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d’investimento pubblico, sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde a una sorta di “codice fiscale” del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri. Di norma è riportato nel contratto d’appalto o nei suoi allegati.

Il CIG, invece, è il codice che serve per versare il contributo gare pubbliche mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a”AUTORITA’ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584),

Adeguamento disposizioni contrattuali

I contratti di appalto e subappalto stipulati successivamente alla data del 7 settembre 2010 di entrata in vigore del decreto legge 187/2010 devono recare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.

I contratti stipulati sino alla citata data del 7 settembre 2010 devono invece essere adeguati entro 180 giorni dalla data dell’8 settembre 2010, vale a dire entro il 7 marzo 2011.

Apposite clausole negoziali (per i nuovi contratti) ovvero appositi emendamenti (per i contratti esistenti alla data del 7 settembre 2010) dovranno quindi essere in questo senso previsti.

24 novembre 2010

Giovanni Mocci