La responsabilità del liquidatore

in sede di liquidazione della società bisaogna fare particolare attenzione ai debiti fiscali residui, perchè il Fisco può autonomamente chiamare in causa il liquidatore

L’art. 36, del D.P.R. n. 602/73 disciplina la responsabilità e gli obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci.

In virtù di detta norma, “i liquidatori dei soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci o associati senza avere prima soddisfatto i crediti tributari. Tale responsabilità è commisurata all’importo dei crediti di imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti”.

Tale disposizione si applica agli amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori.

Il terzo comma del citato art. 36 del D.P.R. n. 602/73 prevede che i soci o associati, che hanno ricevuto nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione dagli amministratori o hanno avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, sono responsabili del pagamento delle imposte dovute dai soggetti di cui al primo comma nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile.

Le responsabilità previste dai commi precedenti sono estese agli amministratori che hanno compiuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali anche mediante omissioni nelle scritture contabili.

La responsabilità è accertata dall’ufficio finanziario, con atto motivato, da notificare ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

Avverso l’atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al D.Lgs. n. 546/92.

Brevi considerazioni

L’Amministrazione finanziaria può esercitare l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società – ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 – nel caso in cui questi abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento del credito tributario, a condizione che: il debito tributario della società sia certo ed esigibile e che vi sia certezza legale che i medesimi crediti non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.

Questo principio è ricavabile dalla ordinanza della Corte di Cassazione n. 12149 del 18 maggio 2010 (ud. del 14 aprile 2010). “Infatti, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la responsabilità D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 36, trova la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute (Cass. 12546/2001)”.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione non è nuovo, atteso che è sulla stessa lunghezza d’onda di altre pronunce (fra tutte Cass. n. 12546/2001 e n.8685/2002).

In particolare, nella sentenza n. 12546 del 15 ottobre 2001 (ud. del 27 marzo 2001), la Corte aveva già avuto modo di affermare la legittimità dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore, nel caso in cui questi abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, sottoposta però alla duplice condizione che i ruoli in cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.

La stessa Corte di Cassazione ha precisato che “il carattere proprio di tale obbligazione, che deriva dall’inosservanza da parte del liquidatore di uno specifico obbligo di legge su lui gravante, comporta, inoltre, che una tale responsabilità possa essere invocata dall’Amministrazione finanziaria, una volta realizzatesi le due condizioni, nell’ordinario termine decennale di prescrizione, non essendo la stessa equiparabile a quella derivante dalla responsabilità verso i creditori, di cui agli artt. 2394 e 2456 del codice civile, nè qualificabile come coobligazione dei debiti tributari (cfr.: Cass. civ., Sez.Un., sent. 4 maggio 1989, n. 2079), ma riconducibile alle norme degli artt. 1176 e 1218, del codice civile”.

La responsabilità del liquidatore, o dell’amministratore-liquidatore di fatto, prevista dall’art. 36, del D.P.R. n. 602/1973, trova, quindi, la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività a fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. “La natura e l’oggetto di tale responsabilità comportano, quindi, che, pur dipendendo l’attualità della stessa dalla conseguita certezza e definitività del debito tributario, l’obbligato è del tutto estraneo al procedimento diretto all’accertamento del medesimo e che, conseguentemente, eventuali ragioni d’invalidità di tale procedimento non possono essere opposte dal liquidatore od amministratore-liquidatore di fatto e rilevate dal giudici”.

Sempre la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8685 del 17 giugno 2002 (ud. del 14 marzo 2002), ha riconosciuto all’Amministrazione finanziaria la legittimità dell’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società, con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorché accertati successivamente, nel caso in cui il liquidatore stesso abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al pagamento della detta imposta. “La prima ratio decidendi appare conforme ai princìpi più volte affermati, implicitamente o espressamente da questa Corte cfr. sentt. nn. 2767 e 4765 del 1989, 9688 del 1995, 12546 del 2001), e integralmente condivisi dal Collegio, secondo cui l’azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società, con riguardo ai crediti per imposta sul reddito delle persone giuridiche – i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorché accertati successivamente – che l’art. 36 del D.P.R. n. 602 del 1973 (al pari dell’abrogato art. 265 del D.P.R. n. 645 del 1958) riconosce all’Amministrazione finanziaria, nel caso in cui il liquidatore (o l’amministratore, nella fattispecie prefigurata dal comma 4 dello stesso art. 36) abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli, in cui siano iscritti i tributi a carico della società, possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i tributi medesimi non siano stati soddisfatti con le attività di liquidazione”.

23 novembre 2010

Francesco Buetto