La notifica dell'appello

è valida la notificazione dell’appello eseguita presso il difensore non domiciliatario?

In tema di contenzioso tributario, la notificazione dell’appello in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546(1) (secondo cui le notificazioni vanno eseguite, salva la consegna “a mani proprie” e in mancanza di difensore non domiciliatario, presso la residenza indicata dalla parte nel proprio atto introduttivo) – allorché sussista, un astratto(2) collegamento col destinatario, derivante dal mandato al difensore di primo grado, non determina l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, e comporta la rinnovazione(3) della stessa ex artt. 291 e 350 del codice di procedura civile, norme legittimamente applicabili al rito tributario per effetto del rinvio di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 546/1992 (Cassazione, Sez. trib., Sent. n. 19755 del 17 settembre 2010). Infatti le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento tributario trovano una disciplina generale ed esaustiva negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l’applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi dell’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs. n. 546/1992; tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell’ambito del quale il ruolo di norma speciale deve essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l’astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria (Cass. n. 12908/2007). Ciò precisato, la notificazione dell’appello in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 17 del citato decreto legislativo (secondo cui le notificazioni vanno eseguite, salva la consegna “a mani proprie” e in mancanza di difensore non domiciliatario, presso la residenza indicata dalla parte nel proprio atto introduttivo: Cass. n. 12791/2001) – allorché sussista, un astratto collegamento col destinatario, derivante dal mandato al difensore di primo grado, non determina l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, e comporta la rinnovazione della stessa ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili al rito tributario per effetto del rinvio di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. nn. 12381/2009; 1640/2004; 10136/2000).

L’indirizzo interpretativo di legittimità ha qualificato come viziata da nullità, e non da inesistenza, con conseguente suscettibilità di sanatoria per raggiungimento dello scopo o di rinnovazione (ex articolo 291 c.p.c.), ad esempio, la notificazione dell’impugnazione che “non risulta effettuata alla parte presso il domicilio da questa eletto …, bensì presso il difensore non domiciliatario” (Cassazione, sentenze nn. 12908/2007 e 10980/2007). In senso analogo, è stato ritenuto che la notificazione dell’appello nel domicilio personale della parte, anziché nel domicilio eletto ai sensi dell’articolo 17, “determina la nullità della notifica ed impone al giudice, quando … il destinatario della notificazione non si sia costituito in giudizio, di rinnovare la notificazione ai sensi degli artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui al citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2” (Cassazione, sentenza n. 9601/2007). Per i casi di notifica alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, è stato altresì precisato che, ricorrendo nella specie una semplice ipotesi di nullità della notifica, la rinnovazione della stessa deve essere disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., “salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., comma 2” (Cassazione, sentenza n. 1156/2008). Per completezza, contrariamente al segnalato orientamento, altra giurisprudenza ha concluso nel senso che la notifica dell’appello eseguita presso il procuratore che sia stato revocato dal mandato e sostituito “deve considerarsi inesistente – e come tale insuscettibile di sanatoria, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione – in quanto effettuata presso persona ed in luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell’atto…” (Cassazione, sentenza n. 19541/2008). Orbene, giova osservare che i punti salienti della disciplina di cui all’articolo 291 c.p.c. evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità, sono i seguenti:

  1. Il giudice d’appello, in difetto di costituzione in giudizio del destinatario, anziché dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione deve ordinare la rinnovazione della notifica nulla dell’atto, ex artt. 291 del C.P.C. norma legittimamente applicabile anche al rito tributario per effetto del rinvio operato dall’articolo 1, comma 2, del D.lg. n.546/92 (Sent. n. 20972 del 1° agosto 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria ;Cass. n. 1156 del 2008); il giudice è tenuto, in via preliminare, ad appurare la validità della notificazione dell’appello allorché la parte resistente non si costituisca.

  2. La rinnovazione, ex art. 291 c.p.c. non può essere disposta, in caso di nullità dell’atto d’appello, poiché lo stesso articolo presuppone un appello perfettamente formato ma notificato in modo non regolare

  3. Non è possibile la rinnovazione se trattasi di notifica inesistente(4) dell’appello, non essendo consentita, in tale ipotesi, alcuna rinnovazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c. né alcuna sanatoria ex tunc; la notifica è “inesistente” (si parla di “omessa notifica”) e non nulla ove abbia totalmente sbagliato il bersaglio

  4. E’ applicabile anche nel processo tributario (per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile contenuto nell’art. 1, c. 2, del D.lg. n. 546/1992) il principio secondo cui l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio costituisce una “sanzione” estrema che determina per la parte la perdita del suo “diritto al giudizio”. Detta “sanzione” non discende dalla mera nullità della notifica che sia sanabile o attraverso il raggiungimento dello scopo (costituzione in giudizio della parte “mal notificata”), o attraverso il rinnovo della notifica stessa (art. 291 del codice di procedura civile).

  5. La notificazione eseguita in un luogo sì diverso da quello prescritto ma, tuttavia, non privo di un astratto collegamento con il destinatario “determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, con conseguente sanatoria del vizio in caso di costituzione della parte, ex art. 156 cod. proc. Civ (Cassazione sentenza n. 1247/ 2009).

  6. Il giudice, se rileva un vizio di nullità nella notifica dell’atto d’appello deve ordinare all’appellante di rinnovare la notificazione entro un termine perentorio.

  7. La rinnovazione della notifica impedisce ogni decadenza, in quanto, per fictio iuris, l’appello s’intende notificato sin dal primo momento e non da quello posteriore, in cui la notifica è stata rinnovata. Tale sanatoria, così impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nelle more tra la notificazione nulla e la sua rinnovazione;-qualora l’appellante non ottemperi all’ordine impartito dal giudice entro il termine previsto, o qualora la rinnovazione non sia valida, è ordinata la cancellazione dal ruolo e l’estinzione prevista dall’articolo 307 del c.p.c..

  8. Se l’appellante provvede al rinnovo, dopo la scadenza del termine fissato dal giudice, la parte resistente che si costituisce deve eccepire l’estinzione nella prima difesa altrimenti il processo seguirà il suo iter.

  9. L’ordine di rinnovo della notifica dell’appello è provvedimento che corrisponde ad uno specifico modello processuale, potendo e dovendo essere emesso sempre che si verifichi la situazione normativamente considerata; ne consegue che l’atto che dispone la rinnovazione della notifica, quando una rituale notifica vi sia già stata, deve ritenersi nullo perché difforme dal relativo modello processuale (in quanto emesso al di fuori delle ipotesi consentite) e perché inidoneo a raggiungere il proprio scopo (che consiste nella valida instaurazione del contraddittorio), essendo tale scopo già stato raggiunto per la ritualità della notifica della quale e’ stata erroneamente disposta la rinnovazione.

  10. Il citato articolo, nel prescrivere per il caso di mancata costituzione del convenuto che il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica, qualora la notifica stessa non sia valida, lascia intendere che nell’ipotesi di costituzione del convenuto l’eventuale nullità e’ come se non esistesse perché superata dal raggiungimento dello scopo.

  11. La disciplina di cui all’articolo 291 c.p.c. (diversamente rispetto all’articolo 156 c.p.c.) riguarda solo ed esclusivamente gli atti processuali, o meglio la notifica di atti processuali; pertanto, non potrà mai essere invocata per sanare la nullità della notificazione di avvisi di accertamento

Note

1) La sentenza n. 16006/2009 esprime una regola iuris con riguardo alla disposizione di cui all’articolo 17 del Dlgs n. 546/1992, norma che stabilisce le regole circa il “luogo” in cui devono effettuarsi le comunicazioni e le notificazioni degli atti del processo tributario. In particolare, il comma 1 del richiamato articolo prevede, al primo periodo, che “le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”. Sul punto, la giurisprudenza ha rilevato in più occasioni che, nel processo tributario, la consegna a mani proprie della parte “rappresenta la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere” (Cassazione, sentenze nn. 4630/2008, 5504/2007, 18269/2004 e 15687/2002). Salva la consegna in mani proprie, la norma in esame stabilisce poi un criterio preferenziale circa il luogo delle comunicazioni e delle notificazioni disponendo che le stesse “devono essere fatte nel domicilio eletto e, solo in mancanza di questo, possono essere fatte presso la residenza o la sede dichiarata all’atto della costituzione” (Cassazione, sentenza n. 7646/2006)

2) Va richiamato il principio, affermato dalle Sezioni unite della Corte (Cass., 21 gennaio 2008, n. 1156), secondo cui nel processo tributario la notifica dell’atto di appello effettuata alla parte personalmente e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto, produce non l’inesistenza, ma la nullità della notifica stessa, della quale deve essere disposta ex officio la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c., salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità deve ritenersi sanata ex tunc secondo il principio generale dettato dall’art. 156 c.p.c., c. 2 (Sent. n. 17567 del 29 luglio 2009 della Corte Cass., Sez. tributaria).

3) La notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 546/1992 (Cassazione sez. v sentenza n. 12381/2009). In senso conforme, Sez. 5, sentenza 10136/2000: la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario (nella specie, domicilio personale, anziché domicilio eletto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 546/92), determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice, in difetto di costituzione in giudizio di detto destinatario, di ordinarne la rinnovazione, ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario, per effetto del rinvio di cui all’art. 1 secondo comma del citato D.Lgs. 546/92.

  1. Deve trovare applicazione il principio, già affermato da questa Suprema Corte (Cass., 13 dicembre 2005, n. 27450), secondo cui l’ipotesi della inesistenza giuridica della notificazione ricorre quando quest’ultima manchi del tutto o sia effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, tale, cioè, da impedire che possa essere assunta nel modello legale della figura. Al contrario, si ha mera nullità allorchè la notificazione sia stata eseguita, nei confronti del destinatario, mediante consegna in luogo o a soggetto diversi da quelli stabiliti dalla legge, ma che abbiano pur sempre un qualche riferimento con il destinatario medesimo. Conseguentemente, la notificazione dell’impugnazione al procuratore domiciliatario nel precedente grado di giudizio, ma nelle more cancellato dall’albo, in quanto eseguita nei confronti di persona collegabile al destinatario, è affetta non da giuridica inesistenza, bensì da nullità sanabile ex tunc per effetto della sua rinnovazione, disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., o eseguita spontaneamente dalla parte (Sent. n. 16006 dell’8 luglio 2009 della Corte Cass., Sez. tributaria).

2 novembre 2010

Angelo Buscema

CASSAZIONE, Sez. trib., Sent. n. 19755 del 6 luglio 2010 (dep. il 17 settembre 2010)

Svolgimento del processo – X ha impugnato tre avvisi di accertamento notificati dal Comune di Serra Fontana, relativi a Tarsu per gli anni dal 2000 al 2002, riferiti ad un’area destinata a parcheggio nel solo periodo estivo, non produttiva – secondo il ricorrente – di rifiuti solidi urbani.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli ha accolto il ricorso ritenendo l’area, per sua natura ed uso, non produttiva di rifiuti e non applicabile il disposto dell’art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993, invocato dal comune, trattandosi di area privata. La Commissione tributaria regionale della Campania, accogliendo con sentenza 20 settembre 2005, l’appello del comune ha confermato il presupposto impositivo su un’area sita in località turistica molto frequentata, e quindi sicuramente predisposta alla produzione di rifiuti.

X chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi.

Il Comune di Serra Fontana resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione – Col primo motivo si denuncia violazione degli artt. 16, 17, 20 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992, e 137 e seguenti c.p.c. per nullità della notifica dell’atto di appello, effettuata presso l’avvocato costituito nel giudizio di primo grado, ma non domiciliatario, ed omessa nei confronti del ricorrente, che aveva indicato il proprio domicilio.

Col secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 53 del D.Lgs. n. 546/1992; 342, 100 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. con conseguente nullità della sentenza impugnata che si baserebbe su due distinte e autonome rationes decidendi, l’una – impugnata – relativa all’inidoneità dell’area in questione produrre rifiuti, l’altra – non impugnata – relativa all’illegittimità dell’applicazione della tassa giornaliera, trattandosi di area privata, sulla quale dovrebbe comunque essersi formato il giudicato.

Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento egli altri motivi.

Infatti in tema di contenzioso tributario, qualora l’impugnazione della sentenza di primo grado non sia stata notificata presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario, non trova applicazione l’art. 330 c.p.c., il quale si riferisce alle sole impugnazioni per cassazione (cfr. Cass. n. 3419/2005), ma l’art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso il carattere speciale di tale disposizione, che riguarda le fasi di merito del procedimento tributario e prevale sulla disciplina dettata dal codice di procedura civile; la notificazione peraltro, in quanto effettuata in un luogo che ha pur sempre un collegamento con il destinatario, non è giuridicamente inesistente, ma è affetta da nullità, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione, sia mediante la costituzione in giudizio dell’intimato.

Infatti le comunicazioni e le notificazioni da effettuarsi nel corso del procedimento tributario trovano una disciplina generale ed esaustiva negli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i quali prevalgono sulle diverse prescrizioni del codice di procedura civile, essendo l’applicabilità di queste ultime subordinata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, alla compatibilità logico-giuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del D.Lgs. n. 546/1992; tali condizioni debbono ricorrere congiuntamente, ponendosi i due sistemi in rapporto di specialità, nell’ambito del quale il ruolo di norma speciale deve essere riconosciuto alla disposizione processuale tributaria, con la conseguenza che anche l’astratta ipotizzabilità di un concorso tra norme va risolta attribuendo la prevalenza alla norma processuale tributaria (Cass. n. 12908/2007).

Ciò precisato, la notificazione dell’appello in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 17 del citato decreto legislativo (secondo cui le notificazioni vanno eseguite, salva la consegna “a mani proprie” e in mancanza di difensore non domiciliatario, presso la residenza indicata dalla parte nel proprio atto introduttivo: Cass. n. 12791/2001) – allorché sussista, come nella specie, un astratto collegamento col destinatario, derivante dal mandato al difensore di primo grado, non determina l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, e comporta la rinnovazione della stessa ex artt. 291 e 350 c.p.c., norme legittimamente applicabili al rito tributario per effetto del rinvio di cui all’art. 1 D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. nn. 12381/2009; 1640/2004; 10136/2000).

Cassata pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata, gli atti vanno rimessi per la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che liquiderà anche le spese del presente grado di giudizio.

 

P.Q.M. – la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.