La giurisprudenza non cambia parere

oramai la giurisprudenza è costante nel richiedere prove stringenti al contribuente sulla veridicità delle operazioni fatturate…

Con sentenza n. 21707 del 22 ottobre 2010 (ud. del 12 luglio 2010) la Corte di Cassazione torna ad occuparsi di operazioni inesistenti.

Motivi della decisione

Sul punto specifico delle cd. operazioni inesistenti, la Corte afferma che è principio consolidato “che la prova dell’effettiva esistenza dell’operazione non può essere tratta dalla sola esibizione delle fatture, atteso che il meccanismo elusivo consistente nel contabilizzare operazioni inesistenti presuppone, per definizione, l’approntamento di tale documentazione formale (Cass. n. 21953/2007)”.

Brevi considerazioni

Anche questa volta, la Corte di Cassazione, nel confermare il proprio indirizzo giurisprudenziale volto ad attribuire al contribuente – in tema di operazioni inesistenti – la prova dell’effettività delle operazioni, ha affermato che la mera esibizione delle fatture non prova niente.

Sul punto, è copiosa la giurisprudenza.

Ma spesso la Corte di Cassazione era andata anche oltre – sentenza n. 21303 del 4 giugno 2008 (dep. il 7 agosto 2008)- affermando che : “detta prova non può, peraltro, essere costituita dalla sola esibizione dei mezzi di pagamento, che normalmente vengono utilizzati fittiziamente, e che, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali“.

Il consolidamento della posizione della Corte prende avvio, comunque, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21953 del 21 settembre 2007 (dep. il 19 ottobre 2007), peraltro richiamata nella sentenza in commento, che ha negato l’esistenza di un presunto contrasto interno in ordine al soggetto che deve assolvere la prova; “le sentenze che vengono abitualmente citate a sostegno della teoria secondo cui l’onere della prova graverebbe sull’Amministrazione, in realtà non contengono affatto simile asserzione. Ed invero poiché le operazioni passive denunciate dal contribuente sono fonte di credito a suo vantaggio (nell’ambito dell’Iva) di detrazione dall’imponibile (nell’ambito delle imposte sui redditi), appare logico concludere che spetta al contribuente fornire la prova dell’esistenza di fatti da cui scaturisce un suo diritto”. Simile tesi, afferma la Corte nella sentenza n. 21953/2007, è ribadita nella sentenza n. 17799 del 21 agosto 2007, “secondo cui l’onere per il contribuente di provare la veridicità delle fatture scatta soltanto quando gli organi di controllo fiscale adducono elementi che fanno almeno sospettare della non veridicità delle fatture; ed è assurda la tesi secondo cui tutte le fatture si presumerebbero false fino a prova contraria offerta dal contribuente”. Prosegue la Corte che “viene abitualmente citata come in contrasto con l’indirizzo finora esposto la sentenza n. 7144 del 23 marzo 2007 secondo cui in tema di Iva, ove l’Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perché relative a prestazioni inesistenti, spetta al contribuente l’onere di provare la legittimità e la correttezza dell’operazione mediante l’esibizione dei relativi documenti contabili. Pertanto, quando costui non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione, questa deve ritenersi indebita, sicché legittimamente l’ufficio provvede a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratta (a questa sentenza può accostarsi la pronuncia n. 16896 del 31 luglio 2007)”.

Si segnalano successivamente le seguenti sentenze:

  • la sentenza n. 15395 del 13 marzo 2008 (dep. l’11 giugno 2008), ove la Corte di Cassazione, sulla scia di una serie di precedenti, ha ancora una volta confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale: in tema di operazioni inesistenti la prova dell’effettività delle operazioni spetta al contribuente. Al di là dei diversi motivi addotti, la Corte affronta per primo il riproposto problema sulla ripartizione dell’onere della prova, quando si controverta dell’inesistenza (anche solo parziale ovvero riferita alla loro imputazione) delle operazioni riportate nelle fatture – dovendosi avvertire che non è configurabile alcuna violazione del divieto di ius novorum, quando si tratti di stabilire il rispetto di una regola di giudizio da parte del giudice del gravame. Per la Cassazione, su un piano ben diverso si pone l’affermazione di sufficienza della “contestazione” dell’operazione, ad opera della stessa amministrazione, “la quale certamente comporta l’onere, per il contribuente, di provare, in concreto, la detraibilità (in tale prospettiva si pone, fra le altre, Cass. 6341/2002, richiamata dal controricorrente)”. Da ciò ne consegue, che una volta assurti una serie di elementi, “viene per ciò stesso a ricadere sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni (Cass. 19109/2005, 4046/2007; nei sensi indicati, cfr. lo sforzo di ricomposizione in Cass. 21953/2007)”;

  • la sentenza n. 4594 del 26 febbraio 2009 (ud. dell’11 novembre 2008), ove la Corte di Cassazione – con un pregevole intervento – ha riaffrontato la questione, occupandosi specificatamente della problematica delle operazioni inesistenti, legata alla regolarità della dichiarazione. Entrando subito nel clou della sentenza, la Corte, ha rilevato preliminarmente che “ la C.T.R., pur apprezzando la tecnica ed il contenuto delle indagini eseguite dalla Guardia di finanza, ha ritenuto che non fossero state sufficientemente provate le ritenute evasioni a fronte di una contabilità, documentazione e registri previsti per legge e regolarmente tenuti”. Tali considerazioni – osserva la Corte – , “però, non sono assolutamente in armonia con la giurisprudenza di questa Corte che ha sempre ritenuto che una contabilità apparentemente corretta e la regolare tenuta dei registri e di altra documentazione non possa essere di ostacolo ad un accertamento fondato su altri elementi anche induttivi. Infatti, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, dispone che, in tema di accertamento delle imposte, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare come nella specie, è consentito procedere alla rettifica della dichiarazione, senza riscontro analitico della documentazione, secondo il metodo cosiddetto induttivo, purché l’accertamento in rettifica risulti fondato su presunzioni assistite dai requisiti previsti dall’art. 2729 c.c. e desunte da fatti certi e da dati di comune esperienza, oltre che da concreti e significativi elementi offerti dalle singole fattispecie”. In particolare, nella specie, la C.T.R. non ha ritenuto che il metodo seguito dall’Ufficio non fosse corretto, “ma ha solo lamentato che tale metodologia non fosse stata accompagnata da altri elementi di supporto tali da confermare quanto desunto con il metodo induttivo, senza tenere in alcun conto che in presenza di un’interposizione fittizia di soggetto inesistente, c.d. società cartiera, le fatture, pur se esibite, non costituiscono prova dell’intervenuto rapporto e, nella fattispecie in esame, è incontroverso e riscontrato che la società D., che intratteneva molteplici rapporti commerciali con il contribuente intimato, fosse risultata, a seguito di indagini della Guardia di finanza, totalmente priva di strutture per cui poteva ritenersi correttamente desunta una presunzione semplice, poiché la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, risultando invece sufficiente che le circostanze sulle quali essa si fonda siano tali da far apparire l’esistenza del secondo come una conseguenza del primo alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi cioè ravvisare una connessione tra il fatto già accertato e quello ancora ignoto alla luce di regole di esperienza che convincano il giudice circa la verosimiglianza della verificazione stessa dell’uno quale effetto dell’altro, potendo, dunque, il relativo accertamento presentare qualche margine di opinabilità, atteso che il procedimento logico di deduzione non è quello rigido che è imposto in caso di presunzione legale”. A tal punto, “data la coerenza logica della ricostruzione e gli incontestati rapporti commerciali del M. con la D.C. s.r.l., competeva al contribuente provare in altro modo l’effettività dei rapporti commerciali intercorsi con il soggetto terzo, non essendo sufficiente la regolarità formale delle scritture e l’esibizione delle fatture e la mera affermazione dell’inopponibilità nei suoi confronti dei rilievi eseguiti presso tale società”;

  • la sentenza n. 18549 del 10 agosto 2010 (ud. del 07 luglio 2010) secondo cui, ove l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture perchè relative ad operazioni inesistenti, spetta al medesimo l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza di quelle contestate, come nella specie, posto che l’agenzia aveva fornito validi elementi – alla stregua del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – per affermare che alcune fatture erano state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie. Pertanto, una volta che la contribuente non era stata in grado di provare la fonte che legittimava la detrazione, questa doveva ritenersi indebita e legittimamente l’Ufficio procedeva a recuperare a tassazione l’imposta irritualmente detratte da We. (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 15395 del 11/06/2008, n. 6341 del 03/05/2002)”. Inoltre, “la mera indicazione delle pretese operazioni irregolari od inesistenti sui libri contabili e l’emissione di assegni altro non costituivano che elementi relativi alla frode rilevata dall’ufficio, senza che la contribuente fosse stata in grado di fornire la prova della effettiva sussistenza delle prestazioni che avrebbe ricevuto dalla Intermedia”.

23 novembre 2010

Francesco Buetto