La fattura T.I.A. è atto impugnabile

la legge attribuisce specificamente alle Commissioni Tributarie la competenza in materia di TIA e tale intervento normativo legittima l’impugnabilità di quegli atti (bollette, fatture, avvisi di pagamento) emessi per la riscossione

L’elenco degli atti impugnabili innanzi le Commissioni Tributarie si arricchisce delle fatture emesse per la riscossione della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale), come affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22377 del 3 novembre 2010, confermativa dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale volto ad ampliare il novero degli atti impositivi autonomamente impugnabili, attraverso un’interpretazione funzionalistica del dato normativo(1).

 

Secondo la Corte, l’inclusione della fattura fra gli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. 546/1992 si giustifica in base al principio – ormai ampiamente affermato e condiviso in tema di contenzioso tributario (ex multis, cfr. Cass. n. 12194/2008 e SS.UU. n. 16293/2007) – secondo il quale sono considerati autonomamente impugnabili “tutti quegli atti con cui l’amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto”.

 

Non va dimenticato che l’impugnabilità degli atti con i quali il gestore del servizio smaltimento rifiuti richiede al debitore quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di Igiene Ambientale era già stata affermata nella sentenza n. 17526/2007, nella quale il massimo giudice di legittimità aveva osservato come la fattura commerciale – in questo caso – non attenendo al corrispettivo di una prestazione liberamente richiesta, ma ad un’entrata sicuramente pubblicistica, abbia natura di atto amministrativo impositivo e debba , perciò, rispondere ai requisiti sostanziali propri di tali atti. Ne discende che essi devono enunciare, -anche in forma sintetica, purchè chiara – sia la fonte della richiesta che gli elementi, di fatto e di diritto, che la giustificano anche sotto il profilo quantitativo, al fine di consentire l’esercizio da parte del destinatario del diritto alla difesa.

 

La Cassazione, dunque, dopo aver (ri)affermato come l’elencazione degli atti contenuta nel primo comma dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992 non ha natura tassativa, “o quanto meno debba essere interpretata con considerevole ampiezza (tanto da comprendervi appunto gli atti, apparentemente privatistici, con cui viene richiesta la TIA)”, rammenta che la norma citata concorre “a delineare la natura dell’atto impugnato nel processo tributario soprattutto con il suo comma 2, in cui disciplina taluni profili formali cui deve rispondere tale atto (lasciando ovviamente aperta la questione delle conseguenze che si determinano ove tali formalità non siano rispettate)”.

 

La pregressa ritenuta non impugnabilità della fattura – prima dell’intervento della Corte Costituzionale che, con la con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha posto fine alla vexata quaestio sulla natura giuridica dell’entrata comunale, questione che ha ripetutamente interessato dottrina, prassi e giurisprudenza fin dall’istituzione del prelievo – aveva costituito ulteriore argomentazione a sostegno della natura non tributaria della T.I.A., con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario, piuttosto che alle Commissioni Tributarie. Invece, come chiarito dal giudice delle leggi(2) ed inequivocabilmente affermato nella sentenza del 2009, dalla comparazione della TARSU con la TIA emergono forti analogie tra i due prelievi che portano a concludere per l’eguale natura tributaria di entrambi; pertanto, “la giurisdizione tributaria deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla natura tributaria del rapporto“, considerato chel’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall’art. 102, secondo co., Cost.”(3).

Tornando alla controversia che ha condotto al pronunciamento in commento, concordiamo con la Suprema Corte quando afferma che non assume alcun rilievo “la mancanza della formale dizione avviso di liquidazione o avviso di pagamento o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della commissione tributaria competente, le quali possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”.

Pertanto, alla luce della recente giurisprudenza formatasi in materia di TARSU/TIA, possiamo concludere che :

  • la legge n. 248/2005, che ha modificato l’art. 2 del d.lgs. 546/1992, attribuisce specificamente alle Commissioni Tributarie la competenza in materia di TIA (cfr. Cass. SS.UU. n. 4895/2006);

  • tale intervento normativo legittima l’impugnabilità di quegli atti (bollette, fatture, avvisi di pagamento) emessi per la riscossione della T.I.A. in quanto, seppure non elencati espressamente nell’art. 19 del D. lgs. 546/1992, sono comunque diretti ad comunicare al debitore l’entità e la sussistenza del debito tributario e, quindi, sono suscettibili di produrre una lesione diretta ed immediata nel contribuente (come afferma la Cassazione, “è incontroverso che la richiesta di pagamento … è pretesa ben definita nel quantum, ancorchè non adeguatamente esplicitata nel procedimento di determinazione…”);

  • gli atti emessi per il pagamento della T.I.A., tuttavia, devono rispondere ai requisiti propri dell’atto amministrativo (in primis: motivazione) come afferma la Cassazione nella sentenza n. 17526/2007 quando fa rilevare come “simili prescrizioni costituiscono peraltro un tassello delle connotazioni pubblicistiche dell’atto con cui la pretesa impositiva viene portata a conoscenza del privato”;

  • infine, se l’atto impugnabile non è ritualmente notificato o non contiene le doverose indicazioni sulle prerogative difensive del suo destinatario, come previsto dalla L. n. 212/2000, il termine del ricorso non inizia a decorrere (cfr. già CTP Treviso n. 13/2006, ma anche la sentenza in commento la quale, con riguardo a eventuali carenze dell’atto impugnato, osserva che queste “possono dar luogo soltanto ad un vizio dell’atto o renderlo inidoneo a far decorrere il predetto termine, o anche giustificare la rimessione in termini del contribuente per errore scusabile”).

 

NOTE

1) In questo contesto si colloca anche la recente ordinanza n. 15946/2010 della Corte di Cassazione che ha ritenuto impugnabile l’estratto di ruolo, commentata su queste stesse pagine (FUSCONI – BARTOLOTTA, La Cassazione dice si all’impugnabilità dell’estratto ruolo, in Commercialista telematico, ottobre 2010).

2) Cfr. ordinanze n. 395/2007, n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006 alle quali fa esplicito riferimento la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009

3) Sentenze n. 141 del 2009, n. 130 e n. 64 del 2008.

 

18 novembre 2010

Valeria Fusconi