Il trasferimento dello studio

se il difensore presso cui si domicilia il contribuente cambia indirizzo, non vi è obbligo di comunicare il trasferimento di studio in corso di causa

La Suprema Corte con la recente sent. n. 19134 del 7 settembre 2010 torna ad affrontare una questione di particolare interesse dal punto di vista pratico, concernente la corretta notificazione degli atti processuali in caso di trasferimento dello studio presso il quale era stato eletto domicilio.

Il caso che i giudici di legittimità sono stati chiamati a risolvere attiene in particolare alla regolarità o meno della notifica di un atto di appello che l’ufficio finanziario aveva notificato presso il domicilio eletto dal difensore ma dallo stesso mai ricevuto, in quanto nel frattempo era intervenuto il trasferimento dello studio.

Il ricorrente sostiene, infatti, che la raccomandata con cui si era provveduto a notificare l’atto sarebbe rimasta senza esito e restituita al mittente.

Constatata la notificazione presso il vecchio indirizzo dello studio ed il mancato deposito in giudizio dell’avviso di ricevimento, cui era onerato l’ufficio appellante, la Cassazione giunge all’accoglimento del ricorso stante la mancata prova della consegna dell’atto di appello.

La Suprema Corte precisa in particolare come nel processo tributario l’onere di notificazione della variazione previsto dall’art. 17 comma 1, del D.lgs 546/92 secondo cui le variazioni del domicilio eletto o della residenza o della sede sono efficaci nei confronti delle controparte costituite dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione, riguarda esclusivamente il domicilio autonomamente eletto dalla parte. Nel diverso caso in cui l’elezione di domicilio sia stata effettuata presso lo studio del procuratore la stessa deve intendersi riferita alla sede dello studio.

La conseguenza è che, ad avviso della Corte, non sussiste alcun onere per il difensore domiciliatario di comunicare il cambiamento di indirizzo dello studio mentre è, al contrario, onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, dovendo la notificazione essere effettuata al domicilio reale del procuratore anche in assenza di rituale comunicazione del trasferimento alla controparte.

Il principio fissato dalla Corte può essere dunque sintetizzato nel modo seguente: “la notificazione dell’atto di appello presso l’avvocato non domiciliatario ovvero in luogo diverso da quello prescritto dall’art. 17 del D.Lgs 546/92 ma non privo di astratto collegamento col destinatario, non determina l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, sanabile ex tunc per effetto del raggiungimento dello scopo dell’atto, sia mediante la rinnovazione della notificazione che la costituzione in giudizio dell’intimato”.

Un’impostazione che appare in linea con altre precedenti sentenze di legittimità (tra cui la n. 26313/2005 richiamata anche dalla pronuncia in oggetto) e con l’indirizzo interpretativo formatosi in ambito civilistico secondo il quale, qualora sia avvenuto il trasferimento dello studio del procuratore costituito e quest’ultimo sia iscritto nell’albo professionale della circoscrizione alla quale appartiene il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata, la notifica va effettuata nel nuovo domicilio individuabile dall’albo professionale, trattandosi di un adempimento facilmente espletabile.

Ciononostante non sono mancati in passato interventi contrari espressi dalla stessa Corte di Cassazione.

Basti citare al riguardo la sentenza n. 13320 del 07 giugno 2006 in occasione della quale i giudici di legittimità nel pronunciarsi sulla medesima questione, dopo aver riconosciuto l’esistenza del predetto orientamento che impone l’effettuazione della notifica presso il domicilio reale del difensore risultante dall’albo, ancorché non sia stata comunicata la relativa variazione, hanno affermato, tuttavia, che i principi di diritto affermati con riferimento al processo civile non possono essere direttamente traslati in campo tributario, esistendo per quest’ultimo una disciplina speciale riguardante le notificazioni e comunicazioni.

La Suprema Corte in quel caso perviene alla seguente conclusione, che “… il trasferimento non comunicato del domicilio eletto sia parificabile all’originario difetto delle indicazioni relative, imponendo l’applicazione delle modalità previste, in via residuale, dall’ultimo comma del citato art. 17” ovvero presso la segreteria della commissione tributaria.

Al riguardo occorre osservare, tuttavia, come nella fattispecie non vi sia alcuna notizia che l’ufficio, dopo aver tentato la notifica al vecchio indirizzo, si sia avvalso della previsione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 546/92.

3 novembre 2010

Ugo Mangiavacchi