Ammortamenti nei conferimenti societari

come la società conferitaria deve computare gli ammortamenti deducibili nell’ipotesi di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente: tutti gli aspetti contabili e fiscali

Ammortamenti nei conferimenti societari: Aspetti contabili e fiscali

 

Come la società conferitaria deve computare gli ammortamenti deducibili nell’ipotesi di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente.

Su tale tema è intervenuta la Norma di comportamento n. 178/2010 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili incentrata su: Computo degli ammortamenti deducibili da parte delle società conferitarie in presenza di ammortamenti civilistici inferiori a quelli ammessi fiscalmente.

L’A.I.D.C.E.C. di Milano ha, infatti, reso noto il 20/10/2010, la norma di comportamento n. 178 in materia di deducibilità degli ammortamenti da parte delle società conferitarie in caso di conferimento d’azienda.

In particolare, in tale norma di comportamento è stato richiamato il principio della neutralità, statuito dall’art. 176 del TUIR, secondo il quale il conferitario subentra nella posizione del soggetto conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell’azienda ricevuta.

Quindi, il costo degli elementi attivi e passivi riconosciuto fiscalmente in capo al conferitario è quello già riconosciuto in capo al conferente alla data di effetto del conferimento.

Il conferitario dovrà, pertanto, calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo il costo fiscale della società conferente.

E ciò anche nell’ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile e valutativa utilizzata dal conferitario, le quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a conto economico.

In questo caso, trova applicazione l’art. 109, comma 4, lettera b), del TUIR che permette a tali differenze di ottenere rilevanza fiscale mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi (deducibilità di spese o di altri componenti negativi che, pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge).   

Qualora i minori ammortamenti imputati a conto economico dipendano, invece, da un allungamento del piano di ammortamento contabile operato dalla conferitaria, la differenza rispetto a quelli che si sarebbero ottenuti continuando il piano originario non è deducibile negli anni previsti nel piano medesimo, ma sarà deducibile negli anni successivi, come ammortamento imputato a conto economico dalla conferitaria a seguito, appunto, dell’allungamento del periodo di ammortamento.            

Infine, viene precisato che, dal momento che il principio di neutralità delle operazioni di conferimento d’azienda è applicabile anche ai fini IRAP, le conclusioni relative all’IRES devono ritenersi applicabili anche ai fini dell’IRAP.

Norma di comportamento dettaglio:

In virtù dell’art. 176 del Tuir, modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, i conferimenti d’azienda (o di rami d’azienda) godono di un regime di neutralità fiscale naturalmente applicabile.

Il regime di neutralità statuito dall’art. 176 del Tuir comporta che, nelle operazioni di conferimento, il conferitario subentri nella posizione del soggetto conferente in relazione agli elementi attivi e passivi dell’azienda ricevuta non assumendo rilievo il valore di stima né quello contabile attribuito agli stessi, fatto salvo il caso dell’opzione ex art. 176, comma 2 ter del Tuir che consente allo stesso di ottenere il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio in

relazione alle immobilizzazioni immateriali e materiali relative all’azienda ricevuta mediante il pagamento di una imposta sostitutiva.

In applicazione del regime di neutralità il costo degli elementi attivi e passivi riconosciuti fiscalmente in capo al conferitario è quello già riconosciuto in capo al conferente alla data di effetto del conferimento, indipendentemente dalla tecnica contabile e valutativa utilizzata in sede di conferimento.

Conseguentemente il conferitario calcola le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo il costo fiscale della società conferente ed applicando allo stesso:

– nel caso di immobilizzazioni materiali, i coefficienti tabellari contenuti nel Decreto 31 dicembre 1988;

– nel caso di immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi, le misure di deducibilità individuate dagli artt. 103 e 108 del Tuir.

La deducibilità degli ammortamenti così calcolati è riconosciuta anche nelle ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile e valutativa utilizzata dal conferitario, tali quote di ammortamento risultino superiori a quelle imputate a conto economico.

La deducibilità consegue all’applicazione dell’art. 109, comma 4 lett. b del Tuir il quale legittima la deduzione, mediante una variazione in diminuzione effettuata in sede di dichiarazione dei redditi, di spese e altri componenti negativi che pur non essendo imputabili al conto economico “sono deducibili per disposizione di legge”.

In tale fattispecie la “disposizione di legge” è quella che sancisce imperativamente la neutralità dei conferimenti d’azienda, neutralità da cui deve conseguire una continuità dei valori fiscalmente riconosciuti indipendentemente dai comportamenti contabili e valutativi adottati dalla società conferitaria.

Qualora invece i minori ammortamenti imputati a conto economico siano il risultato di un allungamento del piano di ammortamento posto in essere in ossequio a regole civilistiche, la differenza rispetto agli importi che si sarebbero ottenuti continuando il piano originario non è deducibile, in quanto tale comportamento, se adottato dalla conferente, avrebbe avuto come effetto quello di ottenere unicamente la deducibilità degli importi imputati a conto economico.

Tale differenza sarà deducibile negli anni successivi come ammortamento imputato a conto economico dalla conferitaria in seguito all’allungamento del periodo di ammortamento.

Il principio di neutralità delle operazioni di conferimento di azienda è applicabile anche ai fini Irap (Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

 

Esempi

 

Conferente

Costo riconosciuto in capo alla conferente: € 1.000

Piano di ammortamento originario:

 

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

 

Ammortamento

100

200

200

200

200

100

 

Residuo ammortizzabile in capo alla conferente al termine del quarto anno, data di efficacia del conferimento: € 300

Coefficiente di ammortamento fiscale: 20%

In seguito al conferimento, gli ammortamenti del 5° e 6° anno non vengono effettuati dalla conferente; nelle tabelle successive ne viene mantenuta l’indicazione semplicemente per confronto tra il piano originario e quello della conferitaria

 

Conferitaria

 

Caso 1

Iscrizione dell’azienda senza modifica del piano di ammortamento né svalutazione

 

Iscrizione a “saldi aperti”

La conferitaria iscrive il bene a 1.000 ed il fondo ammortamento a 700.

Piano di ammortamento

 

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

 

Originario

100

200

200

200

200

100

 

Conferitaria

 

 

 

 

200

100

 

La conferitaria deduce gli ammortamenti imputati a conto economico.

 

Iscrizione “a saldi chiusi”

La conferitaria iscrive il bene a 300.

Piano di ammortamento

 

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Originario

100

200

200

200

200

100

 

Conferitaria

 

 

 

 

200

100

 

 

La conferitaria deduce gli ammortamenti imputati a conto economico perché non eccedono quelli fiscalmente consentiti (coefficiente 20%) in base al costo fiscale della conferente.

 

Caso 2

Iscrizione dell’azienda senza modifica del piano di ammortamento e con svalutazione

 

Iscrizione a “saldi aperti”

Si ipotizza che il bene sia valutato, alla data del conferimento, con una svalutazione di 150.

La conferitaria iscrive il bene a 850 ed il fondo ammortamento a 700.

Piano di ammortamento

 

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

Anno 5

Anno 6

Originario

100

200

200

200

200

100

 

Conferitaria

 

 

 

 

100

50

 

Variazione in

diminuzione

dal reddito

 

 

 

 

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