Agevolati i beni collegati indispensabili

alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione relativamente ai beni situati all’estero, ai misuratori fiscali e agli impianti di riscaldamento e condizionamento

Come è noto, l’art. 5 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, fatti a decorrere dall’1 luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010.

La divisione 28 comprende – in linea di massima – i macchinari utilizzati dalle imprese manifatturiere ( sono fuori, oltre agli immobili, le autovetture e i mezzi di trasporto).

L’agevolazione spetta per l’acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto d’appalto.

Sono ammessi, altresì, a fruire del beneficio fiscale gli acquisti di beni con patto di riservato dominio di cui all’art. 1523 del codice civile (cfr. circolare n. 41/E del 13 maggio 2002, par. 6).

Si ricorda che, ai fini dell’agevolazione non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane od estere.

Per quanto concerne la destinazione dei beni oggetto dell’investimento, non è previsto espressamente che l’investimento deve essere realizzato nel territorio dello Stato.

Sono, comunque, esclusi dall’agevolazione gli investimenti in beni allocati in strutture situate al di fuori dello Spazio economico europeo.

Ai fini dell’agevolazione, pertanto, i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento da parte dei soggetti interessati devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), che comprende anche l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

In ordine agli investimenti agevolabili, costituisce una preziosa guida la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, cui oggi fa seguito la R.M. n.91 del 17 settembre 2010, che si è occupata di un caso specifico, le cui conclusioni appaiono comunque estendibili ad altre fattispecie.

Il caso della R.M. n.91/2010

La società istante fa presente di avere effettuato investimenti, ed intende effettuarne altri, in beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, oggetto della cd. Tremonti ter.

In particolare, gli investimenti della società istante riguardano:

– misuratori fiscali, individuati nella divisione 28 al punto 28.23.0 come “registratori di cassa”;

– impianti di riscaldamento e condizionamento i cui elementi fondamentali costituenti i sistemi di riscaldamento e di condizionamento sono, in via generale, compresi nella divisione 28.

Ciò premesso, la società interpellante ha chiesto se l’agevolazione sia applicabile anche alla parte di investimento riferibile ai componenti (non compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007) dei predetti beni, oggetto del medesimo investimento complessivo e destinati esclusivamente al funzionamento dei beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Le Entrate, dopo aver richiamato le proprie precedenti istruzioni – circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 – dove è stato evidenziato che “ai fini dell’individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella ATECO 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28) indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.)… Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione”, osserva che l’estensione dell’agevolazione anche ai c.d. “beni indispensabili” deve intendersi limitata a quei beni assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 che ne costituiscono, al contempo, normale dotazione.

Pertanto, l’agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che seppure acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale né dotazione del bene agevolabile.

Riguardo alla riconducibilità dei beni oggetto dell’istanza di interpello alla citata divisione 28 della tabella Ateco 2007, l’Agenzia delle Entrate fa proprie le indicazioni date dall’Istat.

Misuratori fiscali

I misuratori fiscali sono registratori di cassa e, di conseguenza, la relativa attività di fabbricazione è classificata alla voce dell’Ateco 28.23.09 “Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)”.

Le attività di fabbricazione di tutti gli altri componenti di supporto non rientrano nella divisione 28, essendo inclusi nella 26.20.00 “Fabbricazione di computer e unità periferiche” .

L’Istat ha, altresì, precisato che appare arbitrario indicare come semplici macchine per contare o imballare monete (incluse nell’Ateco 28.23.09) le attrezzature per la riscossione attraverso contanti o carte, che invece dovrebbero essere classificate nella 26.20.00 come terminali (POS, ATM ecc.).

Ciò posto, le Entrate ritengono che sia agevolabile l’investimento in misuratori fiscali (c.d. unità centrale registratore di cassa) in quanto beni compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, l’agevolazione è applicabile anche ai componenti ed accessori, ancorché non ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, in quanto si tratta di beni che costituiscono componenti indispensabili nonché dotazione degli apparecchi misuratori fiscali.

Impianti di riscaldamento e condizionamento

Partendo dalla constatazione che la stessa Istat ha precisato che gli impianti di condizionamento e raffreddamento rientrano nella divisione 28, l’Amministrazione finanziaria é dell’avviso che l’agevolazione torna applicabile oltre che agli investimenti in impianti di condizionamento e raffreddamento anche agli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, quadri, nonché a quelli in cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo. Tali beni, infatti, ancorché non ricompresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, appaiono indispensabili per l’utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione.

Ai fini della determinazione dell’agevolazione la nota rammenta che il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l’individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali, previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR. In proposito, con la predetta circolare n. 44/2009 è stato precisato che il valore degli investimenti comprende “anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l’impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.)”, tra i quali non sembra, tuttavia, possibile includere le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche.

3 novembre 2010

Roberta De Marchi