Regolamentata la documentazione

analisi della documentazione considerata idonea dal Fisco a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento

L’art. 26, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al fine di adeguare la normativa italiana alle direttive OCSE in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento, ha introdotto nell’art. 1, del D.Lgs. n. 471/97, dopo il comma 2-bis, il comma 2-ter.

Attraverso tale norma è stato previsto che, in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito delle operazioni di cui all’art. 110, c. 7, del decreto del T.U. n. 917/86, da cui derivi una maggiore imposta od una differenza del credito, la sanzione amministrava – che va dal 100% al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito – non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.

Il provvedimento in questione è stato emanato il 29 settembre 2010 (prot.n. 137654).

IL PROVVEDIMENTO

L’attuazione della disciplina di cui all’art. 1, c. 2-ter del D.Lgs. n. 471/97, concernente la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento, è stata data attraverso il provvedimento pubblicato il 29 settembre 2010, che di fatto si compone di due partI:

  1. Definizioni;

  2. Documentazione idonea.

DEFINIZIONI

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a) per “società holding appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:

non è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;

controlla, anche per il tramite di una sub-holding, una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

b) per “società sub-holding” appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:

è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;

controlla a sua volta una o più società non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

c) per “impresa controllata appartenente ad un gruppo multinazionale” si intende una società o un’impresa residente a fini fiscali nel territorio dello Stato che:

è controllata da altra società o impresa commerciale o da altro soggetto dotato di personalità giuridica ed esercente attività commerciale, ovunque residente;

non controlla altre società o imprese non residenti a fini fiscali nel territorio dello Stato;

d) i soggetti di cui alle lettere da a) a c) sono qualificabili come “piccole e medie imprese”, qualora realizzino un volume d’affari o ricavi non superiore a cinquanta milioni di euro. Non rientrano comunque in tale definizione i soggetti di cui alle lettere a) o b), qualora controllino direttamente o indirettamente almeno un soggetto non qualificabile come “piccola e media impresa”;

e) per “Linee guida OCSE” si intendono le Linee Guida OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, approvate dal Consiglio dell’OCSE in data 22 luglio 2010;

f) per “Codice di condotta” si intende il Codice di condotta ed il relativo allegato approvato con la Risoluzione 2006/c176/01 del 27 giugno 2006 dal Consiglio dell’Unione Europea e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri;

g) per “metodo transazionale tradizionale” si intende uno dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento declinati al Capitolo II, parte II delle Linee guida OCSE;

h) per “metodo transazionale reddituale” si intende uno dei metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento declinati al Capitolo II, parte III delle Linee guida OCSE.

DOCUMENTAZIONE IDONEA

Per documentazione idonea si intende la documentazione che, se consegnata nel corso di attività di controllo o di altra attività istruttoria, consente al contribuente di accedere al regime di cui all’art. 1, c. 2-ter, d.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Salvo quanto stabilito agli articoli da 3 a 7 del presente Provvedimento, la stessa è costituita da:

a) un documento denominato Masterfile;

b) un documento denominato Documentazione Nazionale.

Il Masterfile

Il Masterfile raccoglie informazioni relative al gruppo e deve essere articolato nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre. È consentita la presentazione di più di un Masterfile, qualora il gruppo multinazionale realizzi attività industriali e commerciali tra loro diverse e disciplinate da specifiche politiche di prezzi di trasferimento:

1. Descrizione generale del gruppo multinazionale (storia, evoluzione recente, settori di operatività e lineamenti generali dei mercati di riferimento);

2. Struttura del gruppo

2.1 Struttura organizzativa [ivi inclusi organigramma, elenco e forma giuridica dei membri del gruppo e relative quote partecipative];

2.2 Struttura operativa [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell’ambito delle attività del gruppo];

3. Strategie generali perseguite dal gruppo [con particolare riferimento alle strategie di sviluppo e consolidamento ] ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente;

4. Flussi delle operazioni [in questo paragrafo dovrà essere dato un quadro generale dei flussi delle operazioni di cui al successivo capitolo 5, ivi incluse le modalità di fatturazione e i relativi importi, descrivendo le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi come rappresentata. I flussi delle operazioni dovranno essere descritti in un diagramma di flusso che ricomprende anche quelli afferenti a operazioni non appartenenti all’area della gestione ordinaria];

5. Operazioni infragruppo

5.1 Cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari [in ognuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura, per ogni tipologia di operazioni, di: (i) descrivere la natura delle operazioni infragruppo, con facoltà di escludere quelle aventi ad oggetto beni o servizi intercorrenti tra imprese associate entrambe residenti in paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea; (ii) indicare i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli elencati al precedente capitolo 2, tra cui sono intercorse le operazioni aventi ad oggetto i beni ed i servizi descritti. Categorie omogenee di beni e servizi potranno essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE];

5.2 Servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo [in ciascuno dei paragrafi successivi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione le caratteristiche dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi da una o più associate a beneficio di una o più delle altre associate e i soggetti appartenenti al gruppo, tra quelli indicati al capitolo 2, tra cui gli stessi intercorrono];

5.3 Accordi per la ripartizione di costi [in questo capitolo dovrà essere fornito un elenco degli accordi per la ripartizione di costi, con indicazione, per ciascuno, del relativo oggetto, durata, soggetti partecipanti, perimetro delle attività e progetti coperti];

6. Funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti [in questo capitolo dovrà essere fornita una descrizione generale delle funzioni svolte, dei beni strumentali impiegati e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale];

7. Beni immateriali [in questo capitolo dovrà essere fornita una elencazione dei beni immateriali detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali canoni, distinti per soggetto percipiente o erogante, corrisposti per lo sfruttamento degli stessi];

8. Politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo [in questo capitolo dovrà essere fornita una descrizione della politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo e delle ragioni per le quali la stessa si ritenga essere conforme al principio di libera concorrenza. A sostegno di tali informazioni, occorrerà fornire anche sintetica menzione dell’esistenza e dei contenuti essenziali di contratti a base di detta politica];

9. Rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell’Unione Europea concernenti “Advance Price Arrangements” (APA) e ruling in materia di prezzi di trasferimento [in questo paragrafo dovrà darsi una sintetica descrizione degli APA e dei ruling rispettivamente sottoscritti con o rilasciati dalle amministrazioni fiscali dei paesi in cui il gruppo opera, descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità. La struttura del paragrafo seguirà un’articolazione per Stato membro di riferimento].

La documentazione Nazionale

La Documentazione Nazionale raccoglie informazioni relative alla società e deve essere articolata nei seguenti capitoli, paragrafi e sottoparagrafi, ciascuno contenente le informazioni desumibili dalla relativa titolazione e dalle ulteriori eventuali indicazioni apposte tra parentesi quadre:

1. Descrizione generale della società (storia, evoluzione recente e lineamenti generali dei mercati di riferimento);

2. Settori in cui opera la società;

3 Struttura operativa della società [il paragrafo contiene la descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle unità organizzative dell’impresa svolge nell’ambito dell’attività];

4 Strategie generali perseguite dall’impresa ed eventuali mutamenti di strategia rispetto al periodo d’imposta precedente [il paragrafo contiene informazioni relative anche a specifiche strategie legate a particolari settori o mercati];

5 Operazioni infragruppo (cessioni di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, prestazioni di servizi finanziari) [il presente capitolo può essere suddiviso in tanti paragrafi quante sono le operazioni intercorse con i soggetti appartenenti al gruppo. Categorie omogenee di operazioni potranno essere trattate unitariamente in conformità alle indicazioni fornite dalle Linee guida OCSE. In ognuno di detti paragrafi si dovrà avere cura di definire con sufficiente precisione la natura delle operazioni aventi ad oggetto i beni e/o i servizi oggetto di trattazione, ivi inclusi i servizi funzionali allo svolgimento delle attività di gruppo resi o ricevuti da una o più associate. Nella parte introduttiva del capitolo dovrà essere fornito un sommario delle operazioni declinate nei successivi paragrafi e un quadro di dettaglio dei flussi delle operazioni, ivi inclusi i relativi importi, che descriva le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l’attività è stata strutturata secondo la dinamica dei flussi come rappresentata];

5.1.1 Descrizione delle operazioni [in questa sezione dovrà essere fornita anche l’indicazione dei soggetti appartenenti al gruppo con i quali le operazioni sono intrattenute. Qualora medesime o analoghe operazioni fossero realizzate nei confronti di soggetti indipendenti, dovrà parimenti esserne fornita esplicita indicazione];

5.1.2 Analisi di comparabilità

a) Caratteristiche dei beni e dei servizi;

b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni strumentali utilizzati [in questa sezione dovranno essere anche declinati eventuali mutamenti intervenuti nelle funzioni, nei rischi e nei beni strumentali utilizzati, rispetto al periodo d’imposta precedente, con particolare riferimento a quelli derivanti da operazioni di riorganizzazione aziendale];

c) Termini contrattuali [in questa sezione dovranno essere riportati anche i contenuti essenziali di contratti scritti che regolano le operazioni, precisando, in particolare, se si tratta di pattuizioni negoziali aventi validità generale];

d) Condizioni economiche [in questa sezione si farà anche riferimento ai lineamenti generali dei mercati di riferimento, siano essi di approvvigionamento, transito o sbocco];

e) Strategie d’impresa

5.1.3 Metodo adottato per la determinazione dei prezzi di trasferimento delle operazioni;

a) Enunciazione del metodo prescelto e delle ragioni della sua conformità al principio di libera concorrenza [in questa sezione dovranno essere anche richiamati gli esiti dell’analisi di comparabilità che hanno determinato la qualificazione del metodo adottato come metodo più appropriato alle circostanze del caso. Nel caso di selezione di un metodo transazionale reddituale, in presenza del potenziale utilizzo di un metodo transazionale tradizionale, occorrerà dare conto delle motivazioni di esclusione di tale ultimo metodo. Stesso discorso vale in caso di selezione di un metodo diverso dal metodo del confronto del prezzo, in presenza di potenziale utilizzo di tale ultimo metodo]

b) Criteri di applicazione del metodo prescelto [in cui, in particolare, dovrà essere accuratamente riprodotta la procedura di selezione di transazioni comparabili e, se del caso, dovrà parimenti essere data chiara indicazione delle ragioni di identificazione dell’intervallo di risultati conformi al principio del valore normale]

c) Risultati derivanti dall’applicazione del metodo adottato

6 Operazioni infragruppo (Accordi per la ripartizione di costi o “CCA” a cui l’impresa partecipa)

6.1 Soggetti, oggetto e durata del CCA;

6.2 Perimetro delle attività e progetti coperti;

6.3 Metodo di determinazione dei benefici attesi in capo ad ognuna delle imprese associate partecipanti all’accordo e correlative previsioni in cifre, esiti parziali e scostamenti;

6.4 Forma e valore dei contributi forniti da ognuna delle imprese partecipanti, nonché metodi e criteri di determinazione dei medesimi;

6.5 Formalità, procedure e conseguenze dell’ingresso e dell’uscita dall’accordo di imprese associate ad esso partecipanti, nonché del termine dello stesso;

6.6 Previsioni negoziali relative a versamenti compensativi o modifiche dei termini dell’accordo dipendenti dal mutare delle circostanze;

6.7 Mutamenti intervenuti medio tempo nell’accordo.

La documentazione idonea per le società holding appartenenti ad un gruppo multinazionale

Per le società holding la documentazione idonea cui si riferisce l’art. 1, comma 2- ter d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è costituita da:

a) un documento denominato Masterfile che presenta la medesima articolazione e i medesimi contenuti sopra indicati;

b) un documento denominato Documentazione Nazionale che presenta la

medesima articolazione ed i medesimi contenuti indicati all’art. 2.2.

La documentazione idonea per le società sub-holding appartenenti ad un gruppo multinazionale

Per le società sub-holding la documentazione idonea cui si riferisce l’art. 1, c. 2-ter D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è costituita da:

a) un documento denominato Masterfile che presenta la medesima articolazione

e i medesimi contenuti sopra indicati, ma le informazioni ivi contenute possono riguardare solo il sotto-gruppo al cui vertice è posta la sub-holding;

b) un documento denominato Documentazione Nazionale che presenta la medesima articolazione ed i medesimi contenuti indicati sopra.

In luogo del Masterfile può essere esibito il Masterfile relativo all’intero gruppo, anche se predisposto da un soggetto residente in altro Stato membro dell’Unione Europea in conformità con i contenuti del Codice di condotta.

Qualora il Masterfile relativo all’intero gruppo rechi minori informazioni relative al sotto-gruppo rispetto a quelle desumibili dallo schema di cui al presente Provvedimento, lo stesso dovrà essere integrato a cura della sub-holding.

La documentazione idonea per le imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale

Per le imprese controllate appartenenti ad un gruppo multinazionale la documentazione idonea cui si riferisce l’art. 1, c. 2-ter d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 è costituita esclusivamente da un documento denominato Documentazione Nazionale che presenta la medesima articolazione ed i medesimi contenuti indicati sopra.

La documentazione idonea per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti

Per le stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti, si applica, quanto previsto sopra, a seconda che il soggetto non residente di cui la stabile organizzazione è parte sia qualificabile, rispettivamente, come società holding, sub-holding o impresa controllata, appartenente a un gruppo multinazionale.

La documentazione idonea per le piccole e medie imprese

Le piccole e medie imprese hanno la facoltà di non aggiornare i dati di cui al par. 5.1.3 dell’art. 2.2 con riferimento ai due periodi d’imposta successivi a quello a cui si riferisce detta documentazione, qualora l’analisi di comparabilità si basi su informazioni reperite su fonti pubblicamente disponibili, e sempreché i fattori di cui alle lettere da a) a e) del par. 5.1.2 dell’art. 2.2 non subiscano modificazioni significative in detti periodi di imposta.

Forme, estensione e condizioni di efficacia della documentazione idonea

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere redatti in lingua italiana.

Tuttavia, nell’ipotesi di esibizione del Masterfile relativo all’intero gruppo prevista all’art. 4, lo stesso può essere presentato in lingua inglese.

E’ fatta salva la possibilità di inserire le informazioni nel Masterfile anziché nella Documentazione Nazionale, purché le stesse non siano inferiori rispetto a quelle desumibili dallo schema di cui all’art. 2.2 del Provvedimento.

Il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere siglati in ogni pagina dal legale rappresentante del contribuente onerato o da un suo delegato e firmata in calce all’ultimo foglio dal medesimo o autenticati mediante firma elettronica.

Nel caso di Masterfile prodotto da società appartenente ad un gruppo multinazionale con capo-gruppo residente in un paese dell’Unione europea che ha adottato il Codice di condotta, la firma del rappresentante legale del contribuente onerato fa fede della conformità della copia esibita all’autorità fiscale nazionale all’originale del documento.

La Documentazione idonea deve essere presentata in formato elettronico. La esibizione della stessa in formato cartaceo non pregiudica l’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 a condizione che entro un termine di tempo congruo assegnato dagli incaricati dell’attività di controllo essa sia resa disponibile in formato elettronico a cura del contribuente.

Termini di consegna della documentazione idonea

La consegna della documentazione all’amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla relativa richiesta. Se nel corso del controllo o di altra attività istruttoria emerga l’esigenza di disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella documentazione consegnata all’amministrazione finanziaria predisposta ai sensi del Provvedimento in esame, le stesse devono essere fornite entro 7 giorni dalla richiesta ovvero entro un periodo più ampio in funzione della complessità delle operazioni sottoposte ad analisi, sempreché tale periodo sia compatibile con i tempi del controllo. Decorsi i suddetti termini, l’amministrazione finanziaria non è vincolata all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Estensione condizioni di efficacia della documentazione idonea

La documentazione deve essere redatta su base annuale relativamente alle operazioni realizzate dal contribuente rientranti nell’ambito di applicazione del comma 7 dell’articolo 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e deve essere disponibile per ciascuno dei periodi d’imposta soggetti ad accertamento secondo le regole ordinarie.

La presentazione della Documentazione non vincola l’amministrazione finanziaria all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, quando:

– pur rispettando la struttura formale di cui agli articoli 2.1 e 2.2, la documentazione esibita nel corso di attività di controllo non presenta contenuti informativi completi e conformi alle disposizioni contenute nel Provvedimento; ovvero quando

– le informazioni fornite nella documentazione esibita non corrispondono in tutto o in parte al vero.

Omissioni o inesattezze parziali e tali da non pregiudicare l’analisi dei verificatori e la correttezza degli esiti di detta analisi e l’omissione degli allegati indicati all’articolo 2.2 non costituiscono causa ostativa all’applicazione dell’art. 1, comma 2-ter, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

L’amministrazione finanziaria si impegna a non utilizzare le informazioni contenute nella Documentazione idonea per scopi diversi da quelli istituzionalmente riconducibili all’attività di controllo nel corso della quale essa è esibita.

Comunicazione del possesso della documentazione idonea

Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Per i soggetti che detengono la documentazione di cui all’art. 1, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 concernente periodi di imposta anteriori a quelli in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della Legge 30 luglio 2010 n. 122, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate è effettuata mediante trasmissione telematica sulla base delle specifiche tecniche previste nel provvedimento. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate deve essere effettuata attraverso il servizio telematico Entratel anche per il tramite degli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1998, ai fini del rispetto del termine dei novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento previsto dai richiamati riferimenti normativi. Saranno altresì ritenute valide eventuali comunicazioni successive al predetto termine, sempreché le stesse siano state trasmesse antecedentemente all’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il soggetto abbia avuto formale conoscenza.

18 ottobre 2010

Francesco Buetto