Plusvalenza in caso di cessione di un terreno edificabile per un imprenditore agricolo; ristrutturazione edilizia: aliquota Iva 10%; vendita dell’auto di un disabile entro i due anni; detrazione per l’acquisto di una rivista scientifica per insegnante di biologia; cessione immobile uso deposito

i casi pratici analizzati dal Dott. Antonio Gigliotti: risposte semplici, pratiche ed esaurienti

QUESITO N. 1: Plusvalenza in caso di cessione di un terreno edificabile per un imprenditore agricolo

Un imprenditore agricolo è proprietario di un terreno edificabile. Si chiede se l’eventuale cessione del terreno edificabile dia luogo a ricavi compresi nella determinazione del reddito agrario, computato ai sensi dell’articolo 32 del Tuir oppure ad una plusvalenza ai sensi dell’art. 67 del Tuir.

RISPOSTA

Gli imprenditori agricoli sono assoggettati a tassazione secondo il particolare sistema forfetario di determinazione catastale del reddito, basato sulla produttività normale del fondo.

Tale criterio di tassazione deve, però, essere riferito alle componenti di reddito connesse con l’attività agricola, mentre perde di significato in relazione alle attività che esulano dal normale esercizio dell’agricoltura. Queste ultime, infatti, non sono considerate nella determinazione delle rendite catastali, calcolate in base alle stime della produzione agricola ricavabile dal fondo in relazione al genere di coltivazione praticata.

La cessione di un terreno divenuto edificabile in base ai nuovi strumenti urbanistici esula dal normale esercizio dell’impresa agricola e i relativi ricavi non possono ritenersi assorbiti dalla tassazione forfetaria del reddito agrario in quanto il valore economico dell’operazione è determinato proprio dalla perdita del carattere agricolo e dall’acquisizione della nuova qualificazione edificatoria del terreno, la quale risulta estranea alla determinazione della rendita catastale.

Ai fini della tassazione del reddito si deve, quindi, ritenere che la fattispecie in esame rientri nella previsione normativa dell’articolo 67, lettera b), del TUIR il quale indica, tra i “redditi diversi”, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, “…in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

QUESITO N. 2: Ristrutturazione edilizia: aliquota Iva al 10% per le cessioni di beni con posa in opera accessoria

Un contribuente deve effettuare degli interventi di sostituzione infissi esterni e serramenti con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso. L’operazione verrà fatturata come cessione con posa in opera accessoria. Si chiede se la fatturazione possa avvenire con aliquota Iva al 10%.

RISPOSTA

L’opera indicata nel quesito si riferisce ad un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile. Rientrano, infatti, nella manutenzione straordinaria di un immobile le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico – sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d’uso.

Per gli interventi di manutenzione straordinaria è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%.

L’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n.71 del 7/4/2000, ha ritenuto di poter ammettere l’agevolazione anche quando l’intervento di recupero si concretizzi attraverso una cessione con posa in opera di un bene, a prescindere dall’incidenza della manodopera rispetto al valore del bene, nel presupposto che la ratio del legislatore fosse quella di favorire anche l’intervento di recupero realizzato mediante cessione con posa in opera, in quanto l’apporto di lavoro assume un particolare rilievo ai fini della qualificazione dell’operazione.

Alla luce dei chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la fatturazione dell’operazione indicata nel quesito possa avvenire con l’aliquota Iva del 10%.

QUESITO N. 3: Vendita dell’auto di un disabile entro i due anni

Un disabile ha acquistato nel 2009 un’autovettura usufruendo dell’agevolazione dell’Iva al 4%.

Per esigenze di tipo fisico, l’autovettura non può più essere utilizzata dal disabile e, pertanto, il soggetto in questione ha intenzione di venderla senza però acquistarne un’altra.

Si chiede se questo comporta delle conseguenze visto che l’autovettura è stata acquistata con la suddetta agevolazione.

RISPOSTA

L’Iva al 4 per cento per l’acquisto di autoveicoli dei soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, spetta a condizione che gli autoveicoli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei soggetti disabili.

La Finanziaria 2007, all’articolo 1, commi 36 e 37, ha previsto che debbano essere restituiti gli importi relativi alle agevolazioni ottenute, qualora i suddetti veicoli vengano ceduti prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto.

Nel caso in cui l’autoveicolo acquistato con l’utilizzo dell’aliquota agevolata sia ceduto, a titolo gratuito od oneroso, prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è dovuta, quindi, la differenza fra l’imposta calcolata all’aliquota ordinaria del 20 per cento e quella agevolata del 4 per cento. La rivendita prima del biennio senza la perdita dell’agevolazione è consentita solo per i disabili che, a seguito di aggravamenti, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

QUESITO N. 4: Detrazione per l’acquisto di una rivista scientifica per insegnante di biologia

Un professore insegna biologia presso un istituto scolastico di scuola media superiore. Per tenersi aggiornato sulle ultime novità della ricerca l’insegnante ha acquistato un abbonamento ad una rivista scientifica. Si chiede se tale spesa rientri tra le spese per l’autoaggiornamento e per la formazione dei docenti detraibili al 19%.

RISPOSTA

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 207, Legge n. 244/2007, i docenti delle scuole di ogni ordine e grado (ad esclusione dei docenti universitari), anche non di ruolo con incarico annuale, possono detrarre dall’Irpef le spese documentate “per l’autoaggiornamento e per la formazione” per un importo pari al 19%.

Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 18/E del 21 aprile 2009, ha chiarito che danno diritto alla detrazione le “spese relative a beni e servizi che secondo l’accezione comune favoriscono lo sviluppo della professionalità del docente”, quali libri, riviste, software didattici, corsi di aggiornamento e seminari”.

Alla luce dei chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate, si ritiene che la spesa indicata nel quesito sia detraibile.

Si ricorda che il costo non deve essere rimborsato da terzi e che la detrazione Irpef può arrivare a 95 euro, considerando che il limite massimo di spesa su cui calcolare il 19% è di 500 euro.

QUESITO N. 5: Cessione immobile uso deposito

Un’impresa edile ha intenzione di vendere un’unità immobiliare accatastata C/2 (fabbricato strumentale utilizzato come deposito) ad un privato.

Si chiede se la cessione è esente IVA?

RISPOSTA

L’art. 10 comma 1 n. 8-ter del D.p.r. 633/72 dispone che sono esenti Iva le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricati strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

  1. quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lett. c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

  2. quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25%;

  3. quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa, arti o professioni;

  4. quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.

Il caso esposto nel quesito rientra nella fattispecie indicata al punto c), pertanto non si deve applicare l’esenzione Iva.

4 ottobre 2010

Antonio Gigliotti